10. - Le questioni sollevate non sono fondate; anzitutto quelle sub 1, 2,3,4,5,7.1, per le quali il
dubbio di illegittimità costituzionale ha per oggetto le norme che hanno fissato, direttamente o
indirettamente, il massimale retributivo pensionabile (il cd. "tetto pensionabile"), in riferimento alla
penultima classe della tabella in vigore all'atto del pensionamento con un aumento del 5% (art. 5 d.P.R.
27 aprile 1968 n. 488; art. 14 legge 30 aprile 1969 n. 153 e artt. 26 e 27 legge 3 giugno 1975 n. 160, che
pure ha corretto il meccanismo di determinazione della retribuzione con utilizzazione della media
aritmetica delle retribuzioni corrispondenti a tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate).
Non sussiste la denunciata disparità di trattamento della categoria cui appartengono i ricorrenti (ex
dirigenti di aziende di commercio), cioè dei pensionati già dipendenti da imprenditori privati, soggetti al
regime generale ordinario di assicurazione e previdenza, né rispetto ai dipendenti di enti pubblici
economici o dello Stato, per i quali non vi è limite all'ammontare della retribuzione pensionabile né
rispetto ad appartenenti ad altre categorie di lavoratori subordinati dipendenti per cui vigono gestioni
speciali o fondi speciali.
All'uopo si è precisato che i dirigenti di aziende industriali hanno tetti più ragionevoli (lire
17.641.000 per il 1974; lire 21.677.000 per il 1978; lire 29.900.000 per il 1981), riferentisi insieme alla
retribuzione pensionabile ed alla retribuzione imponibile (art. 2, lett. a, legge n. 914/53 e successive
modificazioni); che sussiste un tetto pensionabile più elevato per gli avvocati ed i procuratori (artt. 2 e 10
legge n. 576 del 1980); per i dottori commercialisti (artt. 2 e 10 legge n. 21 del 1986) con parallela
riduzione delle aliquote contributive pensionistiche; che per i dipendenti statali, parastatali, di enti locali,
per gli appartenenti a gestioni speciali, non è previsto un tetto pensionabile, mentre altre categorie
godono anche di stabilità d'impiego.
Ora, per quanto riguarda gli impiegati dello Stato, pur sussistendo la tendenza ad una parificazione
del loro rapporto di impiego o di lavoro con quello privato, permangono tuttora aspetti di
differenziazione che giustificano la diversità dei rispettivi regimi previdenziali.
Il rapporto di lavoro delle altre categorie ha anch'esso peculiarità che giustificano le particolarità
previdenziali, per es. per l'entità delle contribuzioni, per l'autofinanziamento delle rispettive gestioni in
una visione di mutualità di gruppo o categoriale (Corte Cost., sentt. nn. 28 e 144 del 1984; ord. n. 44/85).
Una spiccata diversità sussiste tra i regimi speciali ed il regime ordinario generale, essendo gli uni
collegati all'entità dei contributi versati e l'altro contraddistinto dal criterio della solidarietà sociale e
dall'apporto finanziario dello Stato, dalla cumulabilità della pensione con la retribuzione, dalla
riliquidazione della pensione in forma retributiva, dalla concessione di supplementi per l'attività prestata
successivamente al pensionamento, dall'esistenza di pensioni minime, delle pensioni sociali, delle
pensioni di invalidità, dalla differenziazione di contribuzioni derivante dalla diversità dei rapporti
(lavoratori subordinati di varie categorie: commercio, industria, agricoltura, lavoratori autonomi,
commercianti, artigiani ecc.).
Per quanto allo stato sussiste la tendenza ad attuare una omogeneizzazione del regime previdenziale
ed una parificazione delle categorie, la realizzazione definitiva e completa di essa è affidata alla
discrezionalità del legislatore trattandosi di scelte di politica sociale ed economica.
La differenziazione dei trattamenti trova, ora, un'adeguata e non irrazionale giustificazione specie
nella diversità delle masse retributive e contributive e nei ragionevoli motivi oggettivi e soggettivi
innanzi indicati.
Sulla dedotta violazione degli articoli 36 e 38 Cost. conseguente alla mancanza di proporzione con la
qualità e quantità di lavoro, da richiedersi anche per la pensione in quanto retribuzione differita, ed alla
mancata assicurazione della tutela delle esigenze di vita dei pensionati, attesa la non rispondenza della
pensione alla retribuzione ed al tenore di vita conseguito durante l'attività lavorativa, questa Corte
ribadisce (sentt. nn. 26/80 e 349/85) che dai suddetti articoli deriva una particolare protezione del
lavoratore nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza
del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini
previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso,