Si sono immessi via via nell'apparato previdenziale gruppi di lavoratori che non erano in grado di far valere un congruo numero di anni di contribuzione mentre concorrevano, a parità di obblighi, nella mutualità obbligatoria e, quindi, nella solidarietà previdenziale realizzata dai lavoratori che vantavano una maggior anzianità assicurativa e contributiva, provvedendo in gran parte o in tutto da soli all'autofinanziamento (legge n. 1047/57 per i coltivatori diretti; legge n. 463/59 per gli artigiani; legge n. 613/66 per i commercianti). Comunque, a parte siffatte sfumature, il sistema di sicurezza sociale instaurato, non si è curato del solo interesse privato ma si è posto l'obiettivo di realizzare l'interesse pubblico generale, storicamente individuato non più alla stregua dell'ammontare delle contribuzioni versate ma dal rilievo attribuito alle istanze di politica sociale, quella cioè di garantire una maggiore giustizia sociale attraverso una più equa ridistribuzione del reddito all'interno del sistema pensionistico. Il sistema ha abbandonato la logica chiusa della mutualità corporativa e la conseguente forma giuridica privatistica della copertura assicurativa ed ha mirato e mira ad allargare sempre di più l'area dei soggetti protetti. Non trova, quindi, piena protezione l'interesse privato alla conservazione del reddito e del livello retributivo raggiunto in servizio. Né vale obbiettare che si sarebbe dovuto separare l'assistenza dalla previdenza e fare ricorso al prelievo fiscale piuttosto che al sistema parziale del prelievo contributivo a favore, in genere, della collettività. Trattasi di scelte di politica sociale ed economica fatte dal legislatore e non assolutamente arbitrarie. Il legislatore, fra un sistema di solidarietà fondato esclusivamente sulla contribuzione offerta dal lavoratore dipendente (lavoratori attivi) ed un sistema di tipo fiscale alimentato da tutta la collettività dotata di capacità reddituale, ha optato per un sistema misto o intermedio. Da una parte ha allargato i confini interni della solidarietà previdenziale mutualistica, snaturandola in una solidarietà tra settori dotati di differente e non comparabile capacità contributiva e dall'altro ha effettuato una manovra fiscale disponendo lo sgravio (fiscale) di una parte dei contributi previdenziali sopportati dalla produzione (cd. fiscalizzazione degli oneri sociali). Ha anche allargato il sistema di finanziamento passando al bilancio statale una parte dei costi conseguenti alla erogazione delle prestazioni e alla loro perequazione automatica attingendo dal prelievo fiscale ottenuto non con una imposta o tassa ad hoc di natura tipica ma con l'afflusso proveniente dalla imposizione diretta ed indiretta sulla generalità dei cittadini. L'integrazione finanziaria del sistema pensionistico è derivata dall'intervento diretto dello Stato senza che si determinasse un aumento delle entrate proprie dell'apparato previdenziale. Il sistema delle assicurazioni generali ordinarie, però, si è trovato nella necessità di chiedere un più forte aiuto alle categorie più ricche sforzando ancora di più la solidarietà intersettoriale mentre la situazione è andata aggravandosi con l'invecchiamento della popolazione e il mutato rapporto con la popolazione attiva che porta al prolungamento dei rapporti pensionistici. D'altra parte si è avuto un aumento delle retribuzioni per sanare gli effetti dannosi dell'aumento del costo della vita per effetto della svalutazione monetaria e si è dato un più adeguato compenso della professionalità. Di contro, per contenere il fenomeno inflattivo e instaurare un decorso deflattivo, si è instaurata una politica di contenimento della spesa pubblica e, per la realizzazione di una maggiore stabilizzazione economica, si è imposto un risanamento delle gestioni previdenziali per una loro maggiore autogestione. E questi motivi economici, in definitiva, hanno suggerito l'imposizione del tetto pensionistico.

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