Per le altre è stato previsto un duplice criterio e cioè: un aumento in quota fissa commisurato ai punti
di contingenza e un aumento percentuale pari alla differenza tra la percentuale di variazione del costo
della vita.
E le relative norme sono state ritenute costituzionalmente legittime (sentt. n. 349/85 e n. 12/86).
Si è poi introdotto prima la semestralizzazione della perequazione automatica (legge 29 febbraio
1980 n. 33 di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663), poi (art. 23 legge 30 marzo 1981 n. 119) la
quadrimestralizzazione della scala mobile e infine la trimestralizzazione dall'1 gennaio 1983, (art. 3
legge 29 luglio 1982 n. 297) con beneficio delle pensioni superiori al minimo in base al numero dei punti
di contingenza maturati per il periodo precedente calcolando il valore del punto in lire 1.910.
È stato, però, escluso il ricalcolo degli aumenti semestrali, quadrimestrali e trimestrali della quota di
perequazione (art. 14 bis, quarto comma, legge n. 33/80; art. 23, quinto comma, legge n. 119/81; art. 3,
quinto comma, legge n. 297/82).
Ai fini dell'aumento non si è tenuto conto dell'anno precedente la decorrenza della pensione perché
lo scopo della legge è stato quello di integrare il valore delle retribuzioni percepite negli anni più lontani
rispetto a quello di decorrenza della pensione anche perché, in quell'anno, erano avvenuti aumenti
ordinari della retribuzione.
Nella liquidazione delle pensioni si è data rilevanza anche al coefficiente stabilito nella misura di due
punti annuali in relazione all'anzianità contributiva.
Il legislatore ha operato con gradualità, secondo scelte di politica sociale ed economica e secondo le
necessità economiche del bilancio.
Ha cercato di evitare tensioni sociali in momenti di grave crisi economica.
Ha incrementato di più le pensioni sociali e quelle minime; meno quelle più elevate.
Ha contenuto la diminuzione della redditività delle pensioni in dimensioni accettabili sia quantitative
che temporali sostituendo a quello vigente sistemi più rispondenti alle esigenze vitali dei pensionati e,
successivamente, ha provveduto a compensare, sia pure in parte, il mancato incremento patrimoniale
verificatosi nei periodi di vigenza delle norme più restrittive che poi ha modificato, sostituendole, a
seconda che si verificavano miglioramenti della situazione economica (per es. la legge n. 730/83 ha
abolito dall'1 gennaio 1984 il sistema del 1975; la legge 15 aprile 1985 n. 140 ha provveduto per le
gestioni speciali).
Le discipline più restrittive sono durate solo alcuni anni, sicché, anche per questo carattere
contingente e temporaneo, si è portati ad escludere la fondatezza delle censure (sent. n. 349/85).
La cristallizzazione del tetto pensionabile rientra nelle finalità sociali perseguite, nel risanamento e
ripianamento delle gestioni previdenziali a rilevante connotazione di solidarietà sociale, nella visione
unitaria di politica economica generale che il legislatore valuta e gradua nell'esercizio insindacabile della
sua discrezionalità; trova compensazione nei miglioramenti apportati ai trattamenti pensionistici e nella
utilizzazione per questi solo delle retribuzioni degli anni più prossimi al pensionamento e, quindi, più
elevate.
Per quanto riguarda più specificamente la definizione della sfera temporale di applicazione della
disciplina dell'aumento e della indicizzazione del tetto pensionabile, questa Corte ha già ritenuto che non
sussiste sconfinamento dal ragionevole uso della discrezione legislativa nel senso che i trattamenti
esclusi restano, dal canto loro, assoggettati ad un sistema perequativo meno utile.
La gradualità delle riforme e delle discipline previdenziali, anche migliorative, giustifica questa
diversa decorrenza; esse non si compiono uno actu e sempre nello stesso momento; ma esigono la
dilazione nel tempo e la progressività temporale.