Prospetta, infine, il Pretore la possibilità che all'eventuale accoglimento dell'eccezione sollevata
principaliter nei termini di cui sopra faccia seguito, ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, la declaratoria
di illegittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella sua
formulazione originaria, che aveva stabilito limitativamente la misura della retribuzione pensionabile
fino all'entrata in vigore della legge n. 160/75, nonché dell'art. 19 della più recente legge 23 aprile 1981
n. 155 che, pur avendo elevato a lire 18.500.000 la misura del massimale, ha, tuttavia, ribadito la limitata
rilevanza della retribuzione pensionabile.
In via subordinata, per l'ipotesi del mancato accoglimento dell'eccezione principale, il giudice a quo
solleva l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153,
nella parte in cui non prevede la perequazione automatica della retribuzione pensionabile massima, pari
alla penultima classe retributiva di cui alle tabelle A e B allegate al d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488,
maggiorata del 5 %; nonché degli artt. 5, quarto comma, del d.P.R. n.488/68; 14, sesto comma, della
legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo originario e quinto comma dello stesso art. 14 nel testo novellato
dalla legge 3 giugno 1975 n. 160; 27, commi terzo e quarto, della medesima legge n. 160/75, nella parte
in cui disponevano che non fosse presa in considerazione, agli effetti della liquidazione delle pensioni, la
retribuzione o la contribuzione ad essa afferente, che fosse eccedente quella indicata come la retribuzione
pensionabile massima e non escludevano, invece, agli stessi effetti, soltanto la retribuzione superiore al
limite risultante dalla perequazione automatica annuale di quella che era la retribuzione pensionabile
dell'anno precedente.
Nel merito di tale questione subordinata, il giudice a quo rileva che, mutatis mutandis, i profili di
illegittimità costituzionali possano individuarsi con riferimento ai medesimi parametri indicati a
proposito di quella principale e con affermazione di analoghe considerazioni.
Per gli aspetti specifici osserva, inoltre, che la mancata previsione di meccanismi perequativi idonei
a conservare nel tempo il valore reale del massimale pensionabile originariamente fissato ha prodotto un
grave pregiudizio per i titolari di redditi di lavoro più elevati i quali hanno visto crescere sempre di più la
parte del loro trattamento economico utilizzabile a fini pensionistici. Ne è derivata, con conseguente
appiattimento verso il basso dei trattamenti pensionistici in rapporto all'entità di quelli retributivi, una
mortificazione della professionalità dei lavoratori più alacri e capaci e cioè di un bene costituzionalmente
garantito, per quanto concerne il diritto ad una retribuzione congrua sia immediata (art. 36 Cost.) che
differita (art. 38 Cost.).
Inoltre, i profili di disparità di trattamento, di cui è, per se stessa, fonte la predeterminazione di un
massimale di retribuzione pensionabile, sono stati aggravati dall'evolversi della legislazione in materia.
Lo stesso legislatore ha riconosciuto la necessità di adeguamento di quel massimale, prima elevandolo
con l'art. 19 della legge n. 155/81 e poi prevedendone l'indicizzazione (art. 3, comma tredicesimo, della
legge 29 maggio 1982 n. 297) con le modalità stabilite per la perequazione automatica delle prestazioni a
carico del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Le norme sopravvenute operano però
rispettivamente ed esclusivamente a favore dei pensionati con trattamento decorrente dall'1 gennaio 1981
e dall'1 gennaio 1983, sicché, lungi dal risultare riparatrici di anteatte discriminazioni, ulteriormente
creano, fra pensionati pur appartenenti alla medesima categoria, disparità di trattamento in ragione del
solo fatto della decorrenza del trattamento pensionistico.
La rilevanza di tale questione è prospettata osservando che la declaratoria di illegittimità, nei sensi di
cui sopra, delle norme impugnate implicherebbe la possibilità di accoglimento della domanda
introduttiva del giudizio a quo, sia pur non attraverso l'eliminazione del limite retributivo fissato nel
1968 ed ancora vigente alla data di liquidazione della pensione oggetto di tale domanda (1 maggio 1980),
bensì per effetto della progressiva elevazione del medesimo, operabile con i citati meccanismi
perequativi a decorrere dall'1 gennaio 1970, vale a dire dalla stessa data di applicazione della
perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge n. 153/69.
All'accoglimento di tale eccezione subordinata, potrebbe, ad avviso del giudice a quo,
accompagnarsi la declaratoria di illegittimità costituzionale conseguenziale dell'art. 19 della legge 23
aprile 1981 n. 155, in quanto determinativo di un massimale di retribuzione pensionabile largamente