tributario anziché al principio solidaristico, mentre affermano che, per l'adeguamento della pensione alle esigenze di vita ai sensi dell'art. 38 Cost., si deve tener conto anche della condizione sociale ed economica conseguita durante la vita lavorativa. Ed, infine, hanno sottolineato che la rilevanza, ai fini della determinazione della pensione, dei trattamenti retributivi raggiunti durante il rapporto di lavoro, è stata già riconosciuta da questa Corte con sentenza n. 302/83. La difesa delle parti private dei giudizi promossi dai Pretori di Voghera, di Modena e dal Tribunale di Pescara ha ribadito che sussiste disparità di trattamento con i pensionati assicurati con regimi speciali; che la discrezionalità del legislatore in materia previdenziale non può essere esercitata in maniera che risulti impedita la realizzazione dei mezzi adeguati di cui all'art. 38 Cost.; il che avviene con la censurata disciplina del massimale di retribuzione pensionabile; che è mancata la previsione di meccanismi di indicizzazione del massimale pensionabile. La difesa degli assicurati Ciattoni e Pelli, parti private del giudizio promosso dal Tribunale di Pescara, ha insistito sulla loro situazione di maggiori sacrificati quali dirigenti di aziende commerciali; sull'appiattimento operato nei loro confronti, simile ad una imposizione fiscale; sulla mancanza di adeguati meccanismi di indicizzazione del massimale e sulla omessa considerazione dell'intera retribuzione nella fase di determinazione della base pensionabile (richiamo alla sent. n. 302/83). L'I.N.P.S., dopo avere richiamato la peculiarità del rapporto assicurativo previdenziale delle gestioni speciali (peculiari posizioni giuridiche del rapporto di lavoro, entità dei contributi, autofinanziamento delle gestioni stesse in una visione di mutualità di gruppo 0 categoriale - sentt. nn. 144/84; 28/ 84; 44/85), ha rilevato che il regime assicurativo generale non è fondato su un sistema di capitalizzazione pura (proporzionalità tra contribuzione e trattamento) ma corretto per esigenze di solidarietà generale; che tra queste correzioni vi è l'operatività del Fondo sociale a totale carico dello Stato in base al quale lo Stato eroga a suo carico le prime 12.000 lire di pensione per 13 mensilità, poi si aggiungono i trattamenti minimi e le relative integrazioni dovute in presenza di contribuzioni minime e l'accreditamento di contribuzioni figurative; che in questi vantaggi si rinvengono le giustificazioni della fissazione di un tetto retributivo utile a pensione e la destinazione della contribuzione in eccedenza a sopperire alle necessità del funzionamento globale del sistema; che trattasi di conseguenze della inapplicazione delle logiche privatistiche e della necessità di assicurare finalità generali che trascendono gli interessi dei singoli (sent. n. 19/86). Ha ribadito che il congelamento del tetto pensionabile dal maggio 1968 al dicembre 1980 è dovuto a necessità finanziarie generali della collettività nazionale in quanto nello stesso periodo sono stati introdotti miglioramenti delle pensioni elevate dal 65 al 74% e poi all'80%; ai nuovi più favorevoli criteri di determinazione della pensione; all'introduzione della perequazione automatica; all'aumento delle pensioni contributive; all'aumento dei trattamenti minimi. Onde la necessità finanziaria del concorso delle categorie di pensionati del regime generale economicamente più dotate in uno spirito solidaristico, non escludendosi, però, una successiva possibilità, nel quadro delle compatibilità generali, del progressivo aumento anche del massimale di retribuzione pensionabile (leggi nn. 155/81; 297/82; 140/85). Considerato in diritto: 1. - Le questioni proposte con le dodici ordinanze in esame possono essere decise con un'unica sentenza perché strettamente connesse. 2. - Il Pretore di Palermo (R.O. n. 431/79) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27, legge 3 giugno 1975 n. 160 nella parte in cui prevede limiti di retribuzione pensionabile. Ha premesso che, a suo parere, era manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale per violazione:

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