Come ha rilevato parte della dottrina, l’insieme di tali misure ha teso a sacrificare la
sicurezza sociale in nome della flessibilità lavorativa.
Per quanto concerne le politiche portoghesi di attuazione del MoU, esse si sono
incentrate sulla riduzione della segmentazione del mercato del lavoro e sul tentativo di
implementare la creazione di posti di lavoro. Particolarmente significativa è stata la riforma
della disciplina concernente i trattamenti di fine rapporto, che tradizionalmente costituivano
uno dei maggiori costi per il soggetto pubblico, equiparando il trattamento spettante per i
contratti a termine e quello previsto per i contratti a tempo indeterminato. Contestualmente
sono stati istituiti due fondi previdenziali con la finalità di sostenere il pagamento della
liquidazione ai nuovi assunti, imponendo loro il pagamento di una sorta di contribuzione.
Altresì, oggetto di riforma nel corso del 2012 è stata la disciplina del licenziamento legittimo,
che ha fatto venire meno una serie di obbligazioni gravanti sul datore di lavoro pubblico.
Ulteriori modifiche in entrambi i Paesi hanno riguardato la contrattazione collettiva e la
definizione del minimo salariale. L’individuazione di quest’ultimo, invece di essere rimessa
alla contrattazione collettiva, è avvenuta in via statutaria, così come è stato abbassato il
minimo salariale differenziandolo sulla base dell’età 40. Oltre a tali previsioni in Portogallo, è
stato disposto un blocco del minimo salariale per tutto il periodo necessario al fine di
soddisfare gli obiettivi previsti dal MoU.
Le misure di austerity sono state accentuate in Grecia sulla base delle previsioni del II
Memorandum, così dimostrando che il mancato raggiungimento degli obiettivi del I
Memorandum ha comportato esclusivamente un controllo più serrato e misure più rigide 41.
Ciò detto in relazione al mercato del lavoro, ulteriore settore nel quale è stata operata
una revisione dei costi è quello pensionistico. Come rilevato dalla Commissione europea, già
40
In Grecia occorre ricordare le previsioni della L. n. 3845/2010 che ha stabilito un taglio del 3% ai salari
pubblici, una riduzione delle voci complementari al salario pari all’8%, così come la soppressione della paga di
Pasqua, estate e Natale, sostituite da un unico pagamento dell’ammontare di 1000 euro per i lavoratori che
percepiscano una retribuzione inferiore ai 3000 euro netti al mese. Tale riduzione è stata accompagnata nei mesi
successivi da un aumento della giornata lavorativa. La L. 16 giugno 2011, n. 3979 ha esteso l’orario di lavoro nel
settore pubblico da 37,5 ore settimanali a 40 ore. La L. n. 3833/2010 ha introdotto un taglio del 30% sulla
retribuzione prevista dai contratti collettivi. Su tale aspetto è intervenuta la L. n. 3899/2010 che ha ridotto
ulteriormente le retribuzioni previste per il personale della P.A. contrattato a mezzo di contratti di diritto privato
o mediante contratti di collaborazione esterna.
In materia di contrattazione collettiva la L. n. 4046/2012, adottata in attuazione del II Memorandum, ha
previsto una scadenza anticipata ad un anno dall’entrata in vigore della legge di tutti i contratti collettivi al fine
di agevolare una rinegoziazione degli stessi. La legge in esame ha, inoltre, ridotto il periodo di ultrattività di
siffatti contratti da sei a tre mesi.
41
L’approvazione dell’assistenza finanziaria tra il FESF, la Grecia e il Banco di Grecia, così come il
conseguente Memorandum di accordo tra la Commissione europea, la Grecia e il Banco di Grecia sono stati
approvati dal Parlamento greco attraverso la L. n. 4046/2012 e la L. n. 4060/2012. Tra gli atti normativi che
hanno dato attuazione alle prescrizioni del Memorandum vi è la L. n. 4081/2012 recante misure di riduzione
della spesa pubblica, regolazione delle questioni di controllo finanziario ed altre disposizioni; la L. n. 4093/2012
di approvazione della strategia fiscale a medio periodo 2013-2016; la normativa in materia di privatizzazioni di
cui alla L. n. 4070/2012 ed alle successive leggi nn. 4092/2012 e 4152/2013; la L. n. 4110/2013 in materia di
attività produttive; la L. n. 4144/2013 destinata a combattere il lavoro nero.
Segnatamente, in materia laburistica la disciplina alla quale fare riferimento è quella di cui alla L. n. 4109/2013
riguardante l’abolizione e fusione di enti della Pubblica Amministrazione e del settore pubblico in generale,
mediante la quale si è provveduto a collocare in una situazione di “riserva lavorativa” quindicimila lavoratori del
settore pubblico aventi un rapporto di impiego di diritto privato, lavoratori destinati a percepire per un periodo di
12 mesi il 60% del salario base. Trascorso tale periodo la legislazione prevede il riassorbimento nell’organico di
codesti lavorati se vi è posto; in caso contrario, il licenziamento. Ulteriori riforme sono state adottate in materia
di licenziamenti attraverso la L. n. 4093/2012, che ha ridotto il periodo di preavviso da 6 a 4 mesi ed ha
contestualmente ridotto l’ammontare dell’indennizzo.
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