Come è possibile notare, si tratta di due visioni diametralmente opposte. Ciascuna di esse si fonda su valide argomentazioni, ma l’argomento dirimente sembra poter derivare unicamente dall’applicazione al diritto degli studi economici. Tale analisi non può essere compiuta in questa sede. Occorre, peraltro, rilevare come neanche il Tribunale costituzionale portoghese si sia soffermato sul punto nel disattendere le obiezioni sollevate dal Governo. Le illustrate declaratorie di illegittimità costituzionale da parte del Tribunale portoghese non sono restate isolate, in quanto sono seguite ulteriori pronunce che hanno colpito le misure di austerity da parte di organi giurisdizionali di differenti Stati. A tal riguardo, basti qui richiamare le decisioni del Consiglio di Stato greco n. 464/2013 e n. 602/2013, rispettivamente riguardanti la riforma della disciplina della cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei funzionari pubblici, nonché il parere reso in data 30 ottobre 2012 dalla Corte dei Conti greca in merito alla riforma del sistema pensionistico. Cominciando dal Consiglio di Stato greco, con la prima decisione alla quale si è fatto riferimento, esso ha statuito che le misure del Governo ellenico di tagli alla spesa pubblica, in particolar modo per quanto concerne gli stipendi e le pensioni, non hanno leso la Costituzione, in quanto trovavano giustificazione nella difficile contingenza economica e nel loro carattere temporaneo volto a determinare un risparmio di spesa immediato per lo Stato. Tale pronuncia, seppure esclude la sussistenza di una situazione di illegittimità costituzionale, si colloca in linea di continuità con le osservazioni del Tribunale costituzionale portoghese giacché ammette limitazioni dei diritti sociali alla luce del delicato contesto economico e purché si tratti di misure temporanee. Anche in questo caso è compiuta una valutazione di proporzionalità e ragionevolezza della misura, escludendo che la crisi economica possa diventare un argomento per stabilizzare misure limitative. Diversamente, nella sentenza n. 1972/2012 il Consiglio di Stato greco ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione sanzionatoria dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica a fronte del mancato pagamento del servizio, in quanto considerata una sanzione irragionevole e contraria al diritto al minimo vitale. Con analoghe decisioni il Consiglio di Stato ha, poi, dichiarato incompatibili con la Costituzione greca i tagli agli stipendi ed alle pensioni degli ufficiali di polizia 63. Nella medesima ottica si colloca il parere reso dalla Corte dei Conti greca in ordine alla riforma del sistema pensionistico. La Corte, infatti, ha riscontrato una violazione della Costituzione in relazione all’innalzamento di due anni dell’età pensionabile da 65 a 67 anni, nell’innalzamento del taglio alle pensioni sino al 15% e nella sospensione del pagamento delle ferie dei pensionati, nonché nell’innalzamento dell’età rilevante ai fini dell’erogazione dell’assegno di solidarietà sociale. Siffatte misure sono state giudicate dalla Corte alla stregua di atti lesivi della dignità umana, del principio di uguaglianza, del diritto al lavoro e del dovere di solidarietà sociale. Come è possibile notare, anche in tale giurisprudenza si pongono i limiti della temporaneità delle misure, del rispetto della dignità umana e del minimo vitale. 63 Così, Consiglio di Stato ellenico sentt. nn. 2192/2014 e 2194/2014. 35

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