In particolare, in Germania le riforme nel settore dei diritti sociali hanno interessato l’ambito del lavoro e della sicurezza sociale antecedentemente al 2009. A tal riguardo, è possibile far riferimento alla pronunzia della Corte costituzionale federale tedesca relativa alla c.d. riforma Hartz IV, mediante la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disciplina che prevedeva una considerevole decurtazione dei sussidi di disoccupazione 69. Siffatta normativa, infatti, contrastava con il diritto fondamentale alla garanzia di un minimo vitale dignitoso. Quest’ultimo diritto costituisce una situazione giuridica la cui ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza costituzionale tedesca, essendo fondata sul combinato disposto dell’art. 1.1 e sul principio dello Stato sociale, di cui all’art. 20 della Legge Fondamentale 70. Come è possibile notare, anche la giurisprudenza costituzionale tedesca è solita far riferimento al principio del minimo vitale al fine di individuare il limite oltre il quale l’intervento legislativo non può comprimere l’erogazione delle prestazioni necessarie per il soddisfacimento dei diritti sociali. La differenza rispetto ai richiami al principio de quo operati nella giurisprudenza costituzionale degli altri Stati si riscontra nella presenza di una ricostruzione puntuale non solo del contenuto del diritto al minimo vitale, bensì anche delle modalità attraverso le quali il legislatore deve provvedere a garantirlo e del controllo che può essere esercitato dal Tribunale costituzionale federale. In particolare, il contenuto del diritto al minimo vitale è stato individuato non solo nel diritto a godere di quei mezzi che siano strettamente necessari ad assicurare un’esistenza dignitosa, bensì anche nella possibilità di fruire di quelle misure minime che consentano una partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del Paese. Una simile estensione del diritto al minimo vitale si fonda sul nesso che lo ricollega al riconoscimento ed alla tutela della dignità umana, posto che lo Stato è chiamato a garantire non solo la possibilità di sostentamento della persona, bensì anche il suo sviluppo e la sua crescita. A tal riguardo, la giurisprudenza costituzionale tedesca manifesta un’altra peculiarità, posto che essa, invece di individuare in maniera astratta il minimo vitale, tende a verificare nel caso concreto il rispetto dello stesso. In particolare, si tende a prediligere il criterio secondo cui gli standard di tutela che devono essere garantiti dal legislatore risultano più ampi in relazione ai minori rispetto a quelli previsti per gli adulti, ciò in quanto ai minori devono essere offerte le più ampie possibilità di sviluppare in maniera autonoma la propria personalità e di fruire dei servizi a tal fine necessari. 69 V. BVerfGE, 1 BvL 1/09; BvL 3/09; BvL 4/09 del 9 febbraio 2010 mediante le quali sono stati decisi i ricorsi incidentali sollevati, rispettivamente, dal Tribunale sociale dell’Assia e dal Tribunale sociale federale nei riguardi del c.d. Pacchetto Hartz IV, recante nuove norme in materia di assistenza sociale e di occupazione. Tale disciplina sostituiva il sistema di assistenza sociale dualistico che distingueva tra assegno sociale ed indennità di disoccupazione introducendo un reddito di base minimo. 70 L’inscindibilità tra Stato sociale e garanzia della dignità umana è riscontrabile dalla lettera dell’art. 79, par. III, GG che, in riferimento ai limiti al procedimento di revisione costituzionale, stabilisce una diretta connessione fra i principi enunciati dagli artt. 1 e 20 GG. In dottrina, sul punto v. P. HÄBERLE, Stato costituzionale, in Enc. giur., Roma, 2000, 13; H. CAROLI CASAVOLA, Dignità della persona e diritto al minimo vitale nello Stato sociale tedesco, in Giorn. Dir. amm., 2011, III, 298; G. DELLEDONNE, «Minimo vitale» e Stato sociale in una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca, in Quad. Cost., 2010, III, 599. 38

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