In particolare, in Germania le riforme nel settore dei diritti sociali hanno interessato
l’ambito del lavoro e della sicurezza sociale antecedentemente al 2009. A tal riguardo, è
possibile far riferimento alla pronunzia della Corte costituzionale federale tedesca relativa alla
c.d. riforma Hartz IV, mediante la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
una disciplina che prevedeva una considerevole decurtazione dei sussidi di disoccupazione 69.
Siffatta normativa, infatti, contrastava con il diritto fondamentale alla garanzia di un
minimo vitale dignitoso. Quest’ultimo diritto costituisce una situazione giuridica la cui
ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza costituzionale tedesca, essendo fondata sul
combinato disposto dell’art. 1.1 e sul principio dello Stato sociale, di cui all’art. 20 della
Legge Fondamentale 70.
Come è possibile notare, anche la giurisprudenza costituzionale tedesca è solita far
riferimento al principio del minimo vitale al fine di individuare il limite oltre il quale
l’intervento legislativo non può comprimere l’erogazione delle prestazioni necessarie per il
soddisfacimento dei diritti sociali.
La differenza rispetto ai richiami al principio de quo operati nella giurisprudenza
costituzionale degli altri Stati si riscontra nella presenza di una ricostruzione puntuale non
solo del contenuto del diritto al minimo vitale, bensì anche delle modalità attraverso le quali il
legislatore deve provvedere a garantirlo e del controllo che può essere esercitato dal Tribunale
costituzionale federale.
In particolare, il contenuto del diritto al minimo vitale è stato individuato non solo nel
diritto a godere di quei mezzi che siano strettamente necessari ad assicurare un’esistenza
dignitosa, bensì anche nella possibilità di fruire di quelle misure minime che consentano una
partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del Paese. Una simile estensione del diritto
al minimo vitale si fonda sul nesso che lo ricollega al riconoscimento ed alla tutela della
dignità umana, posto che lo Stato è chiamato a garantire non solo la possibilità di
sostentamento della persona, bensì anche il suo sviluppo e la sua crescita.
A tal riguardo, la giurisprudenza costituzionale tedesca manifesta un’altra peculiarità,
posto che essa, invece di individuare in maniera astratta il minimo vitale, tende a verificare
nel caso concreto il rispetto dello stesso. In particolare, si tende a prediligere il criterio
secondo cui gli standard di tutela che devono essere garantiti dal legislatore risultano più
ampi in relazione ai minori rispetto a quelli previsti per gli adulti, ciò in quanto ai minori
devono essere offerte le più ampie possibilità di sviluppare in maniera autonoma la propria
personalità e di fruire dei servizi a tal fine necessari.
69
V. BVerfGE, 1 BvL 1/09; BvL 3/09; BvL 4/09 del 9 febbraio 2010 mediante le quali sono stati decisi i ricorsi
incidentali sollevati, rispettivamente, dal Tribunale sociale dell’Assia e dal Tribunale sociale federale nei
riguardi del c.d. Pacchetto Hartz IV, recante nuove norme in materia di assistenza sociale e di occupazione. Tale
disciplina sostituiva il sistema di assistenza sociale dualistico che distingueva tra assegno sociale ed indennità di
disoccupazione introducendo un reddito di base minimo.
70
L’inscindibilità tra Stato sociale e garanzia della dignità umana è riscontrabile dalla lettera dell’art. 79, par. III,
GG che, in riferimento ai limiti al procedimento di revisione costituzionale, stabilisce una diretta connessione fra
i principi enunciati dagli artt. 1 e 20 GG. In dottrina, sul punto v. P. HÄBERLE, Stato costituzionale, in Enc. giur.,
Roma, 2000, 13; H. CAROLI CASAVOLA, Dignità della persona e diritto al minimo vitale nello Stato sociale
tedesco, in Giorn. Dir. amm., 2011, III, 298; G. DELLEDONNE, «Minimo vitale» e Stato sociale in una recente
pronuncia della Corte costituzionale tedesca, in Quad. Cost., 2010, III, 599.
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