Le decisioni sin qui richiamate potrebbero sembrare aliene all’ambito della presente
indagine, tuttavia, ad un esame più approfondito, esse vi sono strettamente connesse. Ai fini
del presente studio non rileva, infatti, l’analisi delle singole pronunce, posto che esse si
soffermano sui peculiari strumenti adottati a livello sovranazionale al fine di affrontare la crisi
economica e l’emergere di situazioni di eccessivo indebitamento pubblico, ciò che rileva è lo
sviluppo di una linea giurisprudenziale mediante la quale è stata affermata la doverosità del
coinvolgimento del Parlamento nazionale nell’assunzione di decisioni incidenti sul bilancio e
sulla finanza pubblica.
Tali statuizioni muovono dall’idea che il bilancio costituisca l’ultimo bastione della
sovranità, così che il Parlamento non può essere spogliato della propria sfera di attribuzioni in
tale ambito. Alla luce di tale principio, qualsiasi decisione a livello internazionale od europeo
che implichi l’assunzione di impegni sul piano finanziario o la mera disponibilità
all’assunzione di obbligazioni deve essere oggetto di previa informazione al Bundestag al fine
di giungere a decisioni concordate.
Il procedimento logico mediante il quale la Corte costituzionale federale è giunta a
questa conclusione muove dai ricorsi presentati sia in occasione dell’adozione di misure di
aiuto alla Grecia e della partecipazione della Germania all’EFSF sia in relazione alle leggi di
approvazione e alle nome collegate per materia al Trattato sul meccanismo europeo di
stabilità ed al Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance. In siffatti casi, i
ricorsi introduttivi lamentavano la lesione del diritto di voto inteso non meramente quale
diritto soggettivo del singolo, ma quale diritto alla democrazia invocabile dai singoli contro
presunte violazioni delle competenze costituzionali del Bundestag 77.
Corte di Giustizia dell’Unione europea, in relazione a tale rinvio, ha statuito che le operazioni definitive
monetarie, quali operazioni di acquisto su mercati secondari di titoli di debito pubblico di Stati dell’area euro in
difficoltà, costituiscono legittima espressione della competenza della BCE e del SEBC in materia di politica
monetaria. Ѐ possibile giungere a tale conclusione alla luce di una valutazione basata sull’obiettivo perseguito ed
in ragione della riconducibilità di simili misure agli strumenti di politica monetaria espressamente disciplinati dal
Protocollo sulla BCE e sul SEBC, segnatamente là dove esso si riferisce all’acquisto e alla vendita di strumenti
negoziabili su mercati finanziari. Inoltre, nella ricostruzione della Corte di Giustizia non sussiste alcuna
violazione delle norme del TFUE, in quanto le operazioni definitive monetarie risultano rigidamente delimitate
dall’obbligo gravante sullo Stato interessato dall’acquisto di rispettare i vincoli discendenti dai programmi di
aggiustamento strutturale, nonché dall’esaurimento della possibilità di acquisto dei titoli di debito pubblico al
momento del raggiungimento dell’obiettivo ed, infine, dalla possibilità di procedere all’acquisto solo per i titoli
che non presentino una scadenza superiore a tre anni.
Per un commento in relazione al rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale federale tedesca, v. J.
LUTHER, Il rinvio pregiudiziale di Karlsruhe sui poteri della BCE, in Quad. cost., 2014, 2, 422; F. MAYER,
Rebels without a cause? A critical analysis of the German Constitutional Court’s OMT Reference, in German
Law Journal, 2014, 2, 11; R. CAPONI, La Corte costituzionale tedesca e la crisi dell’Eurozona – Salvaguardare
l’euro con ogni mezzo? Il primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca, cit., 469; F. DONATI, La
crisi dell’euro tra Corti costituzionali e Corte di Giustizia, in www.federalismi.it, 2014, n. 17. Per un commento
della decisione assunta dalla Corte di Giustizia, v. A. PISANESCHI, Il programma OMT della BCE al vaglio della
Corte di Giustizia: considerazioni sulle Conclusioni dell’Avvocato Generale, in www.federalismi.it, 2015, n. 4;
ID, Legittimo secondo la Corte di Giustizia il piano di allentamento monetario (OMT) della BCE. Una decisione
importante anche in relazione alla crisi greca, ivi, 2015, n. 13. Sia, altresì, consentito rinviare a C. MARCHESE,
Outright Monetary Transactions: la Corte di Giustizia conferma la validità delle decisioni della BCE. Prime
note a margine del caso Gauweiler, in Neldiritto, 2015, 8, 1678.
77
Sulla ricostruzione del diritto di voto, nell’ordinamento tedesco, quale diritto alla democrazia, v. L.
DECHÂTRE, La décision de Karlsruhe sur le Mécanisme Européen de Stabilité Financière: une validation sous
condition et une mise en garde sibylline pour l’avenir, cit., 309, che in relazione alla situazione giuridica de qua
afferma «la Cour a en effet estimé qu’il fondait un droit de participation à la légitimation démocratique de la
puissance publique»; F. PEDRINI, Germania: Le “cautele” di Karlsruhe. Qualche osservazione su BVerfG
MES/Fiscal Compact, cit., 895.
41
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