operare come mero principio che ispira il legislatore nella sua attività, esso assumerebbe
contorni sfumati rendendo più debole la tutela da esso stesso offerta ai diritti sociali 83.
Ciò detto, occorre rilevare come non sia solo la giurisprudenza a segnalare la necessità
di valorizzare il minimo vitale quale punto di raccordo tra revisione della spesa pubblica e
limite alla comprimibilità dei diritti sociali, bensì anche a livello normativo è possibile
riscontrare dati che depongano in tal senso.
A tal riguardo, sia sufficiente far riferimento all’introduzione di un sussidio di
disoccupazione minimo per i lavoratori autonomi sia in Grecia che in Portogallo, nonché alle
previsioni del primo Memorandum siglato dalla Grecia che espressamente statuiscono quale
limite alla riforma strutturale del sistema pensionistico la garanzia del minimo vitale per le
persone più anziane. La medesima ottica è desumibile dalla riforma del sistema sanitario
nazionale adottata in Spagna tramite il RDL n. 16/2012, che, pur operando una restrizione dei
destinatari delle prestazioni sanitarie gratuite, garantisce un accesso generalizzato alle
prestazioni sanitarie generiche e minime.
Alla luce tali dati legislativi e giurisprudenziali, è possibile rilevare come il minimo
vitale rappresenti un elemento di garanzia fondamentale del diritto, oltre il quale non sarebbe
possibile operare compressioni. Sulla base di questa ricostruzione, occorre però chiedersi se
esso finisca con il sovrapporsi al c.d. nucleo essenziale del diritto, quale contenuto minimo
caratterizzante la situazione giuridica.
La risposta ad un simile quesito può essere desunta dalla giurisprudenza costituzionale
tedesca. Alla luce di quest’ultima, il diritto al minimo vitale sembra assumere una portata più
ampia rispetto al c.d. nucleo essenziale del diritto, in quanto il minimo vitale che deve essere
garantito all’individuo non si arresta al singolo diritto, bensì fa riferimento a quell’insieme di
situazioni giuridiche fondamentali che consentono lo svolgimento della personalità umana.
Non a caso sia il Tribunale costituzionale portoghese che il Bundesverfassungsgericht
fondano la tutela del minimo vitale sul riconoscimento costituzionale della dignità umana.
Pertanto, la garanzia del minimo vitale diviene strumentale alla piena realizzazione
dell’individuo in tutte le sue potenzialità. Quest’ultima è la ragione per cui il Tribunale
costituzionale federale tedesco riconosce uno spazio di tutela maggiore in relazione ai diritti
sociali dei minori.
Tali considerazioni non sono aliene neanche alle pronunce del Comitato europeo dei
Diritti Sociali, il quale evidenzia come proprio nei periodi di crisi economica i Governi
nazionali dovrebbero assumere un ruolo di maggiore tutela dei diritti sociali, giacché
l’investimento in questi ultimi potrebbe rivelarsi un fattore di sviluppo.
In conclusione, è possibile rilevare come negli Stati oggetto del presente studio la
riforma della disciplina di bilancio e, più in generale, della finanza pubblica ha avuto luogo
per differenti ragioni e perseguendo modelli più o meno stringenti. Taluni Paesi sono stati
chiamati ad adottare riforme strutturali in vari settori, dal sistema pensionistico a quello della
83
A tal riguardo, appaiono interessanti le considerazioni svolte da H. CAROLI CASAVOLA, Dignità della
persona e diritto al minimo vitale nello Stato sociale tedesco, cit., 9, la quale sollecita alla definizione di uno
standard minimo vitale a livello europeo. Sinora, infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea, pur riconoscendo il diritto ad una prestazione minima per i servizi finalizzati a soddisfare diritti sociali,
non ha individuato i bisogni rilevanti né le modalità attraverso le quali determinare le prestazioni minime. In
argomento, v. F.A. CANCILLA, Servizi di welfare e diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione europea,
Milano, 2009.
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