quest’ultimo criterio costituisce un elemento di flessibilità, posto che presuppone
l’individuazione di una situazione che possa essere assunta come parametro nella valutazione
di normalità 10.
Altresì, il richiamo agli eventi eccezionali appare declinato nella disciplina tedesca in
maniera più puntuale, in considerazione del riferimento a situazioni eccezionali di emergenza
che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la stabilità finanziaria.
Tale normativa trova specificazione in ulteriori norme della Legge Fondamentale
oggetto di revisione, quali gli artt. 115, 143d, 91c, 91d e 104b.
Muovendo dall’art. 115 GG è possibile rilevare come esso, in primis, ribadisca la regola
del pareggio di bilancio, rimettendo ad una successiva legge federale l’individuazione dei
limiti entro i quali è possibile ricorrere all’indebitamento, nonché la definizione del metodo di
calcolo, di controllo e di compensazione dello stesso. Tali limiti all’indebitamento possono
essere superati nei già richiamati casi di calamità naturali od in seguito a situazioni
eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono
gravemente la sua capacità finanziaria. Tuttavia, in queste ipotesi il superamento dei limiti è
subordinato all’adozione di una decisione da parte della maggioranza assoluta dei membri del
Bundestag.
Esaminando la struttura di tale norma, è possibile evidenziare come essa presenti uno
stretto collegamento con quanto stabilito dall’art. 109, posto che in apertura è enunciata
nuovamente la regola generale del pareggio di bilancio, disciplinandosi in seguito le ipotesi di
scostamento. La struttura dell’art. 115 segue, dunque, la costruzione regola/eccezione. La
peculiarità, però, è data dal fatto che la portata dei limiti entro i quali è possibile discostarsi
dal pareggio appare ampliata.
Il quadro normativo sin qui descritto è, poi, integrato da ulteriori disposizioni che
appaiono necessarie al fine di garantire, da un lato, l’effettività della riforma e, dall’altro lato,
l’equilibrio nelle relazioni finanziarie tra la Federazione e i Länder.
In relazione al primo profilo, infatti, è doveroso soffermarsi su quanto disposto dall’art.
109a GG, che prevede l’introduzione di forme di controllo e di accertamento preventivo delle
situazioni di emergenza. Vale la pena riprendere la formulazione normativa secondo cui «al
fine di evitare un’emergenza di bilancio possono essere emanate, con legge federale che
necessita dell’approvazione del Bundesrat, disposizioni concernenti: il controllo continuo
della gestione di bilancio della Federazione e dei Länder da parte di un organismo comune;
le condizioni e le procedure per l’accertamento di un’imminente emergenza di bilancio; i
principi regolanti l’elaborazione e attuazione di programmi di risanamento intesi a prevenire
emergenze di bilancio».
Il profilo di maggiore interesse risiede nell’istituzione di un apposito organo di
controllo, denominato Consiglio di Stabilità, che vigili sul rispetto da parte dello Stato
federale e dei Länder dei vincoli di bilancio. Infatti, la previsione di vincoli in assenza di
forme di controllo e di strumenti sanzionatori rischierebbe di tradursi in una mera
enunciazione di principio.
10
La dottrina suole definire tale elemento alla stregua di una «componente congiunturale» che consente lo
scostamento dal parametro, v. E. REIMER, La crisis finanziera como oportunidad político-constitucional. El
nuevo freno al endeudamiento en la Constitución alemana, in Teoría y realidad constitucional, 2011, 93.
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