amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti (ovvero la Provincia di Pescara,
ricorrente nel giudizio a quo, e la resistente Regione Abruzzo).
Nei fatti, tali tesi sembrano essere suffragate anche dai dati emergenti dalla pronuncia,
incontestati dalla Regione nel giudizio incidentale e fondanti il ricorso da parte della
Provincia di Pescara (anche a vantaggio delle altre Province abruzzesi). Secondo questi, i
finanziamenti regionali sarebbero stati, per gli anni 2008, 2009, 2011 e 2012 ben inferiori
alla indicata derogabile soglia di legge del 50% e, rispettivamente, del 39%, del 18%, del
26% e del 22%, ben potendo così determinare un vulnus all’effettività del servizio di
trasporto agli studenti disabili.
Pertanto, se è pur vero che il contesto in cui è originata la disposizione normativa
sottoposta all’esame della Corte è ben precedente (2004) rispetto a quello delle discusse
misure di austerità adottate dal Governo Monti, in particolare, e dai successivi per limitare
la spesa pubblica, il contenzioso tra enti pubblici co-finanziatori del servizio si colloca
invece proprio negli anni in cui la crisi globale economico finanziaria ha maggiormente
dispiegato i suoi effetti.
Ecco allora spiegatosi come l’assottigliamento della “coperta” delle risorse pubbliche abbia
fatto affluire nel giudizio di costituzionalità misure che, fino a quel momento, pur nella loro
discutibile formulazione, erano riuscite a “sopravvivere” in assenza di relativo contenzioso
tra enti, accresciutosi anche a seguito della riduzione dei trasferimenti alle Regioni e,
soprattutto, alle Province 16, nonché della oramai dimenticata attuazione del c.d.
federalismo fiscale.17 Non è un caso quindi che i trasferimenti regionali degli anni
antecedenti la crisi (2005, 2006, 2007) fuoriescano dall’ambito del giudizio a quo.
3. – In conclusione, è possibile affermare che la Corte ha qualificato il descritto servizio
trasporto come rientrante in una “sfera” indefettibile ed invalicabile di garanzie minime per
gli studenti disabili, ritenendo conseguentemente inammissibile alcun suo
condizionamento finanziario.18 Pertanto, con riguardo alle situazioni giuridiche di tali
soggetti meritevoli di tutela, la pronuncia sembra in linea con l’orientamento - già
consolidatosi da tempo nella giurisprudenza costituzionale 19 - secondo cui esisterebbe un
contenuto minimo ed essenziale dei diritti, ossia qual c.d. “nucleo minimo” ed inderogabile
16 Secondo una recente relazione della Corte dei Conti, con riguardo alle Regioni, le amministrazioni di queste hanno
subito una riduzione delle risorse che nel solo 2015, ha toccato i 10 miliardi di euro. I tagli sono quindi stati disposti con
modalità differenti nel tempo: mentre il D.L. 78/2010 ha comportato una riduzione degli stanziamenti che si è proiettata
negli anni successivi, negli esercizi più recenti le riduzioni - pur proiettate nel tempo nei conti di finanza pubblica - sono
state disposte annualmente, talora anche con la variazione delle voci di spesa interessate, oltre che della ripartizione per
regione. I tagli crescenti hanno così trovato nel bilancio annuale la traduzione in termini di impatto sul saldo netto da
finanziare. Quanto invece ai trasferimenti dalle Regioni agli altri enti locali, l’analisi evidenzia una marcata contrazione
del livello dei trasferimenti in conto capitale sia per le Province (-51,6 per cento) che per i Comuni (-48,3 per cento).
Vedi: C.Conti, Sez. riun. in sede di controllo, “Audizione della Corte dei conti sui Trasferimenti finanziari agli enti
territoriali, Commissione Parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale”, Maggio 2016, disponibile in
www.corteconti.it
17Vedasi, per approfondimenti sul tema, L.Antonini, “Un requiem per il federalismo fiscale” in www.federalismi.it,
Agosto 2016
18 Vedasi, a tal riguardo, i considerata in diritto n. 9 e 11 della sentenza in commento
19 Sul nucleo minimo essenziale dei diritti si rimanda alla nota n. 3 del presente contributo. Vedasi anche, in
riferimento al nucleo irriducibile di tutela della salute, C.Cost. n. 252/2001 secondo cui «le esigenze della finanza
pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il
nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» e, in
senso conforme, C.Cost. n. 309/1999,