CONSULTA ONLINE amministrazioni regionali e locali possono continuare ad erogare prestazioni pubbliche considerate “essenziali” o collegate a funzioni “fondamentali”53. 3. Gli arresti giurisprudenziali. La rimodulazione del bilanciamento tra l’equilibrio finanziario e la tutela dei diritti fondamentali, tra cui, in particolare, la garanzia dei diritti sociali, non poteva sfuggire all’attenzione della Corte costituzionale, che, a partire dagli anni ’90, mostra maggiore sensibilità al necessario contenimento della spesa pubblica, per cui, dopo aver inventato la tecnica decisoria delle additive di principio54, «quali varianti “miti” delle additive di prestazione» 55, pare voler ripiegare sulle sentenze additive di garanzia56. Trova così giustificazione il ricorso della Corte a formule come quelle dei diritti finanziariamente condizionati57, al principio di gradualità delle riforme onerose58, alla limitatezza delle risorse disponibili 59, ai diritti sociali condizionati 60 oppure all’(auto)attribuzione del potere 53 Così G. M. SALERNO, Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali, cit., 173, che adopera però il condizionale dubitativo. 54 Sulle sentenze additive di principio, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, V ed., Torino 2016, 143 ss.; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna 2012, 400 ss. Con riferimento alle pronunce della Corte costituzionale in tema di equilibrio finanziario, R. ROMBOLI, Dichiarazione di incostituzionalità con delega al Parlamento, in Foro it., 1993, I, 1732 ss., e C. PINELLI, Titano, l’eguaglianza e un nuovo tipo di “additiva di principio”, in Giur. cost., 1993, 1792 ss. 55 Così efficacemente C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista AIC, n. 4/2013, 8. 56 Sul ricorso della Corte alle sentenze additive, L. ELIA, Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale(ottobre 1981-luglio 1985), in Scritti in onore di V. Crisafulli, I, Padova 1985, 299 ss.; F. MODUGNO, Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, in Giur. cost., 1988, 19 ; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit. 57 L’espressione «diritti finanziariamente condizionati «si deve a F. MERUSI, I servizi pubblici negli anni 80, in AA.VV., Servizi pubblici instabili, Bologna 1990, 30-31, secondo cui «i diritti di prestazione di un servizio pubblico non sono diritti assoluti, come i diritti politici, bensì diritti finanziariamente condizionati. Ne deriva che anche i diritti sociali garantiti dalla Costituzione, ai quali corrisponde la prestazione di un servizio, non sono diritti assoluti, ma relativi». In giurisprudenza, parla per la prima volta di diritto costituzionale condizionato , in relazione al diritto alla salute, Corte cost. sent. 16 ottobre 1990, n. 455. 58 Corte cost. sentt. nn. 356/1992; 243/1993; 240/1994; 99/1995; 205/1995; 218/1995; 416/1996; 30/2004, e ord. n. 125/1998. Per R. BIN, Il principio di gradualità prevede un regime transitorio in modo da consentire un passaggio progressivo e meno traumatico ad una disciplina legislativa meno favorevole. Secondo A. MORRONE, Crisi economica ed integrazione politica in Europa, in Rivista AIC, n. 3/2014, 13, «il criterio di gradualità costituisce una misura della legittimità costituzionale sufficientemente ampia, che lascia al legislatore spazi di manovra coerenti con politiche di revisionismo permanente alla ricerca del meglio, specie in situazioni di crisi economica o di contenimento del deficit pubblico». 59 Sul rapporto tra tenuta dei conti pubblici e spesa sociale, V. CAIANIELLO, Corte costituzionale e finanza pubblica, in Giur. it., 1984, IV, 284; E. GROSSO, Sentenze costituzionali di spesa “che non costino”, cit.; C. PINELLI, Diritti costituzionalmente condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario, in AA.VV., La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale(a cura di A. Ruggeri), Torino 1994; F. POLITI, Il “costo” delle sentenze della Corte costituzionale nella recente riflessione dottrinale, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, IV, Napoli 2004, 1753. 60 Per una definizione dei diritti sociali condizionati o derivati v., per tutti, C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO, Diritti e libertà, in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di Diritto pubblico, II ed., Torino 2010, 596, secondo cui essi consistono in quei diritti sociali «il cui godimento dipende dall’esistenza di un’organizzazione necessaria e idonea all’erogazione della prestazione oggetto dei diritti stessi (ad es., il diritto all’assistenza ed alla previdenza sociale), e presuppongono, quindi, l’intervento legislativo». La loro attuazione «è, pertanto, caratterizzata da necessaria gradualità, da ragionevole ponderazione con gli altri valori costituzionali primari e con le esigenze del bilancio statale, da non irragionevoli inerzie o ritardi, da corrispondenza con quella che è la ratio dello specifico diritto sociale». 114

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