CONSULTA ONLINE Non a caso i giudici costituzionali precisavano che «onde garantire l’effettività del diritto all’educazione (…) di minorati ed invalidi- e quindi dei portatori di handicaps- lo stesso art. 38 dispone, al quarto comma, che ai compiti a ciò inerenti debbano provvedere “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”. Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione anche superiore: dimostrando, tra l’altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico»75. Seppure il ragionevole bilanciamento tra disponibilità finanziarie e garanzie dei diritti fondamentali spetti al legislatore, salvo il controllo della Corte, ciò non vuol dire, però, che i principi di economicità debbano necessariamente prevalere sugli altri, ma solo che occorre un bilanciamento calibrato di volta in volta sul caso in esame, di modo che i vincoli di bilancio siano comunque presi in considerazione, ma senza essere destinati al primato assoluto76, in una sorta di gerarchia mobile dettata dal caso concreto77. Emblematica di tale ragionevole bilanciamento è la nota decisione sul «caso Ilva»78, un hard case in cui l’emergenza ambientale e quella occupazionale a livello locale sono entrate in rotta di collisione nell’ambito della più vasta e generale emergenza economica dell’intero paese. Nella specie, la Corte «salva» la disciplina censurata in quanto realizza «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art.32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art.4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso»79. 75 Punto 8 del Cons. dir. della sent. n. 215 del 1987. C. SALAZAR, Crisi economica e diritti sociali, cit., 14 «I principi di efficienza e di economicità, dunque, non prevalgono necessariamente sugli altri, così che il rigetto (NDR: della quaestio legitimitatis) non deriva da una predeterminazione del quadro di prevalenza-soccombenza dei principi costituzionali in gioco che assegni comunque la vittoria all’equilibrio finanziario, ma da una valutazione calibrata sul caso di specie, nella quale il “fattore crisi” entra, naturalmente, ma non preorienta la soluzione». 77 Sul bilanciamento come metodo per dar vita ad una gerarchia “mobile” R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano 1992, 230. Secondo F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli 2007, 34, il bilanciamento della Corte costituzionale «consiste in un giudizio che, caso per caso, dispone i principi costituzionali in una sorta di gerarchia mobile, per cui un principio è anteposto ad un altro per la soluzione del caso di specie». Anche per A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio dei diritti costituzionali, III ed., Padova 2003, 140 ss., il bilanciamento tra le esigenze di spesa e l’esercizio dei diritti sociali non può essere risolto in astratto, ma va valutato caso per caso. 78 Corte cost. sent. 9 maggio 2013, n. 85, con cui la Corte dichiara legittimi gli artt. 1 e 3 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che consente la continuazione dell’esercizio delle attività lavorative nelle more dell’esecuzione di opere di risanamento ambientale nello stabilimento Ilva di Taranto, tenendo conto di tutti i diritti costituzionalmente protetti, senza che nessuno abbia una prevalenza assoluta sugli altri. V. al riguardo i commenti di V. ONIDA, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, in Rivista AIC, n. 3/2013; L. GENINATTI SATÈ, ”Caso Ilva”: la tutela dell’ambiente attraverso la rivalutazione del carattere formale del diritto (una prima lettura di Corte cost., sent. n. 85/2013), in Forum di Quaderni Costituzionali, 16 maggio 2013; E. VIVALDI, Il caso Ilva: la “tensione” tra poteri dello Stato ed il bilanciamento dei principi costituzionali, in Federalismi.it, n. 15/2013, nonché AA.VV., Il caso Ilva davanti alla Corte costituzionale, in diritto penale contemporaneo , n. 1/2013, a cui sia consentito rinviare. Sulla contrapposizione tra organi di indirizzo politico e la magistratura nei giudizi per conflitti di attribuzione E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010), Torino 2011, 241 ss., che sottolinea come la causa maggiore dei conflitti attenga alla insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost., su cui, se si vuole, E. FURNO, L’insindacabilità parlamentare. Ascesa, declino e trasformazione di una prerogativa, Napoli 2009. 79 Punto 9 del Cons. dir. della sent. n. 85/2013. 76 117

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