CONSULTA ONLINE esigenze di bilancio e non finanziariamente condizionato104, con la storica affermazione, quanto all’art. 81 Cost., che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»105; dall’altro, la conferma del sindacato di costituzionalità sulle leggi di approvazione del bilancio 106 e sulle relative scelte allocative delle risorse, peraltro già riconosciuto per il passato107, dato che «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio dello Stato o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale»108. In disparte il rilievo che i giudici costituzionali rinvengono il vulnus nella «incertezza» e nella «indeterminatezza» del finanziamento in quanto la norma censurata non ne precisa l’ammontare all’interno delle generiche poste del bilancio di previsione, «la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio»109, resta comunque la “concorrente” affermazione del primato dei diritti sociali sul principio, di pari rilievo costituzionale, del pareggio di bilancio, che, nel conflitto degli opposti interessi, diviene recessivo. La Corte, per assicurare il pieno e non parziale rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico dei disabili, dà una lettura costituzionalmente orientata della norma impugnata, facendo prevalere, a fronte del principio del pareggio di bilancio ex art. 81 Cost. nuova formulazione, la garanzia dei diritti sociali della persona umana, anch’essi costituzionalmente garantiti 110. Benvenuti), Napoli 2012, 83 ss.; A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo modello sociale europeo:più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista AIC, n. 4/2011; L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale, in E.Cavasino, G.Scala, G.Verde (curr.), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza (atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa svoltosi a Trapani l’8 e il 9 giugno 2012), Napoli, 2013 (e in http://www.gruppodipisa.it/wpcontent/uploads/2013/05/TruccoDEF.pdf). 104 L’espressione «diritti finanziariamente condizionati «si deve a F. MERUSI, I servizi pubblici negli anni 80, in AA.VV., Servizi pubblici instabili, Bologna 1990, 30-31, secondo cui «i diritti di prestazione di un servizio pubblico non sono diritti assoluti, come i diritti politici, bensì diritti finanziariamente condizionati. Ne deriva che anche i diritti sociali garantiti dalla Costituzione, ai quali corrisponde la prestazione di un servizio, non sono diritti assoluti, ma relativi». 105 Punto 11 del Cons. dir. 106 Per A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano 2012, 87, deve ritenersi sindacabile anche una legge c.d.» meramente formale «, un atto, cioè, che risponde al modello del procedimento legislativo ma privo di contenuti normativi quale può essere una legge di bilancio. Per G. LO CONTE, Equilibrio di bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale, Torino 2015, 131, la soppressione del terzo comma dell’art. 81 Cost. nella sua previgente formulazione («Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese» ) da parte della riforma cost. n. 1 del 2012 ha reso sostanziale la legge di bilancio.La tesi della qualificazione della legge di bilancio come «legge meramente formale», priva di forza attiva ed assimilabile ad un atto amministrativo, siccome non abilitata a modificare la legge su cui si fondano le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio, è assai controversa. V. al riguardo le osservazioni di V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, cit., 654 ss., A. BRANCASI, Legge finanziaria e legge di bilancio, cit., 117 ss., e di N. LUPO, Costituzione e bilancio. L’art. 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento, cit., 47 ss. Occorre ricordare come sul punto divergono anche altri ordinamenti come quello tedesco e quello francese: ad esempio, per il primo, il bilancio costituisce una tipica legge formale, mentre, per la scuola francese, la legge di bilancio ha valore sostanziale in quanto proroga di anno in anno le precedenti leggi finanziarie. In dottrina, R. GNEIST, Budget und Gesetz nach dem constitutionellen Staatsrecht Englands, Berlino 1867, trad. It. di R. Bonghi, Il bilancio e la legge secondo il diritto costituzionale inglese, Firenze 1889, e Id., Budget und Gesetz, Berlino 1879; P. LABAND, Staatsrecht, 1883; G. JELLINEK, Legge e decreto, trad. it., Milano 1997; P. DE MARCE, Le controle des finances en France et à l’étranger, Paris 1928. 107 Corte cost. 25 maggio 1990, n. 260: «il valore costituzionale dell’equilibrio finanziario, desumibile dall’art. 81 della Costituzione, non sia un presupposto per l’inammissibilità del giudizio di costituzionalità, ma rappresenti, piuttosto, un elemento della complessiva ponderazione dei valori costituzionali» (punto 3 del Cons. dir.). 108 Punto 14 del Cons. dir. 109 Punto 13 del Cons. dir. 110 Sul bilanciamento degli opposti valori R. ROMBOLI, Il principio generale di equilibrio finanziario nell’attività di bilanciamento dei valori costituzionali operata dalla Corte, in AA.VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u. c., della Costituzione, cit., 185 ss. In generale, R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella 121

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