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esigenze di bilancio e non finanziariamente condizionato104, con la storica affermazione, quanto
all’art. 81 Cost., che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non
l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»105; dall’altro, la conferma del
sindacato di costituzionalità sulle leggi di approvazione del bilancio 106 e sulle relative scelte
allocative delle risorse, peraltro già riconosciuto per il passato107, dato che «non si può ipotizzare
che la legge di approvazione del bilancio dello Stato o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa
costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal
momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta
esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale»108.
In disparte il rilievo che i giudici costituzionali rinvengono il vulnus nella «incertezza» e nella
«indeterminatezza» del finanziamento in quanto la norma censurata non ne precisa l’ammontare
all’interno delle generiche poste del bilancio di previsione, «la cui copertura è rimessa al mero
arbitrio del compilatore del bilancio»109, resta comunque la “concorrente” affermazione del primato
dei diritti sociali sul principio, di pari rilievo costituzionale, del pareggio di bilancio, che, nel
conflitto degli opposti interessi, diviene recessivo.
La Corte, per assicurare il pieno e non parziale rimborso delle spese sostenute per il trasporto
scolastico dei disabili, dà una lettura costituzionalmente orientata della norma impugnata, facendo
prevalere, a fronte del principio del pareggio di bilancio ex art. 81 Cost. nuova formulazione, la
garanzia dei diritti sociali della persona umana, anch’essi costituzionalmente garantiti 110.
Benvenuti), Napoli 2012, 83 ss.; A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo modello sociale
europeo:più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista AIC, n. 4/2011; L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle
prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale, in E.Cavasino, G.Scala, G.Verde (curr.), I diritti sociali dal
riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza (atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa svoltosi a
Trapani
l’8
e
il
9
giugno
2012),
Napoli,
2013
(e
in
http://www.gruppodipisa.it/wpcontent/uploads/2013/05/TruccoDEF.pdf).
104
L’espressione «diritti finanziariamente condizionati «si deve a F. MERUSI, I servizi pubblici negli anni 80, in
AA.VV., Servizi pubblici instabili, Bologna 1990, 30-31, secondo cui «i diritti di prestazione di un servizio pubblico non
sono diritti assoluti, come i diritti politici, bensì diritti finanziariamente condizionati. Ne deriva che anche i diritti sociali
garantiti dalla Costituzione, ai quali corrisponde la prestazione di un servizio, non sono diritti assoluti, ma relativi».
105
Punto 11 del Cons. dir.
106
Per A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano 2012, 87, deve ritenersi sindacabile anche una
legge c.d.» meramente formale «, un atto, cioè, che risponde al modello del procedimento legislativo ma privo di
contenuti normativi quale può essere una legge di bilancio. Per G. LO CONTE, Equilibrio di bilancio, vincoli
sovranazionali e riforma costituzionale, Torino 2015, 131, la soppressione del terzo comma dell’art. 81 Cost. nella sua
previgente formulazione («Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese» ) da parte della riforma cost. n. 1 del 2012 ha reso sostanziale la legge di bilancio.La tesi della qualificazione
della legge di bilancio come «legge meramente formale», priva di forza attiva ed assimilabile ad un atto amministrativo,
siccome non abilitata a modificare la legge su cui si fondano le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio, è
assai controversa. V. al riguardo le osservazioni di V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, cit., 654 ss., A.
BRANCASI, Legge finanziaria e legge di bilancio, cit., 117 ss., e di N. LUPO, Costituzione e bilancio. L’art. 81 della
Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento, cit., 47 ss. Occorre ricordare come sul punto divergono
anche altri ordinamenti come quello tedesco e quello francese: ad esempio, per il primo, il bilancio costituisce una tipica
legge formale, mentre, per la scuola francese, la legge di bilancio ha valore sostanziale in quanto proroga di anno in
anno le precedenti leggi finanziarie. In dottrina, R. GNEIST, Budget und Gesetz nach dem constitutionellen Staatsrecht
Englands, Berlino 1867, trad. It. di R. Bonghi, Il bilancio e la legge secondo il diritto costituzionale inglese, Firenze
1889, e Id., Budget und Gesetz, Berlino 1879; P. LABAND, Staatsrecht, 1883; G. JELLINEK, Legge e decreto, trad. it.,
Milano 1997; P. DE MARCE, Le controle des finances en France et à l’étranger, Paris 1928.
107
Corte cost. 25 maggio 1990, n. 260: «il valore costituzionale dell’equilibrio finanziario, desumibile dall’art. 81
della Costituzione, non sia un presupposto per l’inammissibilità del giudizio di costituzionalità, ma rappresenti,
piuttosto, un elemento della complessiva ponderazione dei valori costituzionali» (punto 3 del Cons. dir.).
108
Punto 14 del Cons. dir.
109
Punto 13 del Cons. dir.
110
Sul bilanciamento degli opposti valori R. ROMBOLI, Il principio generale di equilibrio finanziario nell’attività di
bilanciamento dei valori costituzionali operata dalla Corte, in AA.VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art.
81, u. c., della Costituzione, cit., 185 ss. In generale, R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella
121