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Il dictum della Corte non è casuale perché è proprio la regola dell’equilibrio finanziario, imposta
dall’art. 81 Cost. nuova formulazione anche agli enti territoriali, istituzionalmente erogatori di
servizi sociali, ad entrare sempre più spesso in rotta di collisione con il soddisfacimento dei diritti
sociali, che “ costano” in quanto comportano forti implicazioni in termini di allocazione delle
risorse disponibili111.
Ora, se si intende che la Corte conclude il giudizio de quo con la determinazione di un ordine di
precedenza in favore dei diritti sociali112, il conseguente primato non può non imporsi anche agli
organi dell’amministrazione ed allo stesso legislatore, che devono tenerne conto.
Così facendo, la Corte, nell’esercitare il proprio ruolo di guardiano della Costituzione, finisce
con il divenire essa stessa «un attore che produce norme di diritto per via interpretativa, norme che
vincolano i membri della comunità politica, cittadini ed organi dello Stato, altrettanto quanto le
leggi, e che si impongono in linea di principio allo stesso organo legislativo»113.
Peraltro, già da tempo attenta dottrina segnala che, ove si bilancino esigenze economicofinanziarie ed esigenze sociali, le prime sono destinate a soccombere, potendosi tutt’al più praticare
un bilanciamento ineguale114, salvo che il loro sacrificio implichi il parallelo sacrificio di altri
(“controinteressati”) diritti fondamentali115, parimenti garantiti.
Bilanciamento ineguale vuol dire che il fine ultimo è costituito sempre dal soddisfacimento dei
diritti della persona e non dall’efficienza economica, benché questa non possa essere sacrificata e
compressa al di là di ogni ragionevole limite116.
Anche se nella sentenza n. 275 del 2016 il richiamo all’art. 81 Cost. sembra essere frutto più di
un obiter dictum117, che un portato del complessivo impianto motivazionale della decisione, la
Corte ribadisce il primato, non offuscato dalla riforma costituzionale del 2012, dei diritti sociali sui
vincoli di bilancio, rinforzando quella “scala di valori” da tenere presente quale «saldo parametro
cui confrontare la scala di valori emergente dalla scelta operata dal legislatore»118.
giurisprudenza costituzionale, Milano 1992; L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Aggiornamento,
1997, I, 899 ss.; F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, cit.; G. SCACCIA, Ragionevolezza delle
leggi, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano 2006, vol. V, 4811 ss., e A. MORRONE,
Bilanciamento (giustizia cost.), in Enc. dir., Annali, 2008, vol. II, tomo II, 185 ss.
111
Cfr. al riguardo E. GROSSO, Sentenze costituzionali di spesa “che non costino”, Torino 1991, passim, ove
propone l’adozione di sentenze redistributive delle risorse tra i destinatari in applicazione del principio di uguaglianza,
fermo restando la loro entità come determinata dalle decisioni legislative di spesa.
112
A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia cost.), cit., 197 «Il giudizio intorno al bilanciamento svolto dal legislatore
non si conclude, come spesso si ritiene, mediante una decisione di composizione del conflitto secondo una soluzione di
equilibrio, ma, almeno di regola, con la determinazione di un “ordine di precedenza” ».
113
S. LIETO- P. PASQUINO, Metamorfosi della giustizia costituzionale in Italia, in Quad. cost., n. 2/2015, 351 ss.,
specie 377. V. anche S. BARTOLE, Il potere giudiziario, Bologna 2008, passim.
114
M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in R. Romboli (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti
costituzionali, Torino 1994, 79 ss., specie 100 «Certo, fra esigenze economico-finanziarie ed esigenze sociali il
bilanciamento va comunque compiuto, e la nostra Costituzione impone che si tratti di un bilanciamento ineguale , o
meglio ancora che non si tratti di un vero e proprio bilanciamento (che è sempre fra eguali), perché il fine (il
soddisfacimento dei diritti sociali della persona) non può essere posto sullo stesso piano del mezzo (l’efficienza
economica)». Sostengono la non comparabilità dei diritti di prestazione e le esigenze di bilancio anche R. BIN, Diritti e
argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, cit., 109 ss., e C. PINELLI, Diritti sociali
condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario, cit., 269 ss.
115
Così M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di
costituzionalità, cit., 46-47.
116
M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit., 101.
117
Punto 11 del Cons. dir. della sent. n. 275/2016 «la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non
corretta del concetto di equilibrio del bilancio(…) È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e
non l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione».
118
R. ROMBOLI, Diritti fondamentali, tecniche di giudizio e valore delle disposizioni processuali, in Id.(a cura di),
La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, cit., 151 ss., in part. 160, ove suggerisce che la Corte
proceda ad un bilanciamento tra i diversi valori, non congiuntamente realizzabili, mediante un’adeguata motivazione,
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