CONSULTA ONLINE Il vecchio art. 81 Cost. veniva, quindi, interpretato come previsione della corretta regola procedurale, secondo cui nessuna legge che importi nuove e maggiori spese può essere approvata dal Parlamento senza indicare i mezzi per farvi fronte23. Il punctum dolens del dibattito dottrinario si incentra allora sul rilievo da attribuire al passaggio dalla precedente formulazione alla nuova declinazione dell’art. 81 Cost. e se quest’ultima abbia comportato o meno un radicale mutamento della politica finanziaria sia a livello statale che a livello locale, finendo con il sacrificare alla sostenibilità finanziaria anche la tutela dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti sociali24. Da un lato, si afferma che, nonostante l’avvenuta costituzionalizzazione del principio dell’equilibro finanziario ed i più stringenti vincoli europei, imposti alle politiche nazionali di bilancio sin dal Trattato di Maastricht del 1992, residui ancora una flessibilità della norma costituzionale, dato che la duttilità è il solo modo per evitare che «regole di bilancio troppo rigide producano (…) il rischio di indiscriminata compressione dei diritti fondamentali a causa delle limitazioni di bilancio»25. Tale costituzionalizzazione, anche alla luce del primo comma del novellato art. 8126, che impone di porre in essere politiche anticicliche, consentirebbe ancora l’utilizzo di politiche di disavanzo, prevedendo altresì meccanismi mediante i quali lo Stato, tanto nella fasi avverse del ciclo, quanto in occasione di eventi eccezionali, debba concorrere ad assicurare il finanziamento da parte delle autonomie territoriali dei “livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali”27: e ciò come confermato 23 V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, cit., 158 ss.; A. BRANCASI, Introduzione, in AA.VV., Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale (a cura di R. Bifulco e O. Roselli), Torino 2013, 119 ss.; O. CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 401. 24 Sulla nozione di diritti sociali, P. BISCARETTI DI RUFFIA, I diritti sociali, in Noviss. Dig. It., Torino 1960, 759 ss.; B. CARAVITA, Oltre l’uguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3, c. 2, Cost., Padova 1984; A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. giur., vol.XI, Roma 1989, 30 ss., che distingue i diritti sociali incondizionati, che attengono a rapporti giuridici che si istituiscono su libera iniziativa delle parti, dai diritti sociali condizionati, cioè «diritti il cui godimento dipende dall’esistenza di un presupposto di fatto, vale a dire la presenza di un’organizzazione erogatrice delle prestazioni oggetto dei diritti stessi o, comunque, necessaria per rendere possibili i comportamenti o le condotte formanti il contenuto di quei diritti»; L. ELIA, Relazione di sintesi, in I diritti fondamentali oggi, Atti del V convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 30 novembre -1 dicembre 1990, Padova 1995, 305 (per il quale M. Losana, Leopoldo Elia e i diritti sociali, in AA.VV., La lezione di Leopoldo Elia, a cura di M. Dogliani, Napoli 2011, 211 ss.), utilizza l’espressione in modo ristretto, riferendosi ai soli «diritti a prestazione da parte dello Stato, diritti cioè che implicano una richiesta diretta allo Stato di soddisfare esigenze primarie della persona; F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino 1994, 71; P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, II ed., Torino 2005, passim; G. RAZZANO, Lo “statuto” costituzionale dei diritti sociali, nella Rivista telematica del “Gruppo di Pisa”, 2012; L. PERFETTI, I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità, in Dir. pubbl., 2013, 61 ss. 25 M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, cit., 18 ss., specie 21-28, trae ulteriore conferma della flessibilità del nuovo impianto normativo: «il saldo che conta è quello “strutturale” e quel saldo non si ottiene sulla base di un mero computo aritmetico delle entrate e delle uscite, ma va desunto da un calcolo più complesso (e discrezionale), che deve tenere conto degli effetti del ciclo economico». V. anche ID., Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., specie 40; A. BRANCASI, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2012; N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse in Amministrazione in cammino, 25 ottobre 2011; D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista AIC, n. 2/2012; M. BERGO, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, in Federalismi.it, n. 6/2013; G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, cit. 26 Il novellato art. 81, primo comma, Cost. «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». 27 Così A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., 9, che richiama l’art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012. Concordano D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di bilancio”, cit., specie 4 «Il pareggio di bilancio, pertanto, in coerenza con la legislazione europea, non preclude in maniera assoluta il ricorso all’indebitamento e prevede dei margini di flessibilità tutt’altro che irrilevanti»; F. R. DE MARTINO, Revisione 109

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