(senza però fare inequivocabilmente propria la censura) che le disposizioni di cui al secondo e terzo
comma dell'art. 28 l. n. 118 del 1971 concernano solo i mutilati ed invalidi civili, e ne siano viceversa
esclusi i portatori di handicaps.
Così intesa, la questione muoverebbe però da un erroneo presupposto. Dispone invero l'art. 2,
secondo comma, di tale testo legislativo che "Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed
invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo,
compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze
mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subìto una riduzione permanente della
capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"; ed è pacifico in dottrina e giurisprudenza che in
tale ampia nozione sono ricompresi i soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali
comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento ed inserimento nella vita lavorativa e sociale,
cui il concetto di "portatore di handicaps" comunemente si riferisce (anche se al riguardo non esiste, allo
stato - salvo che in talune leggi regionali - una precisa definizione legislativa).
Dopo il suddetto cenno iniziale, peraltro, l'ordinanza di rimessione prosegue con una diffusa
esposizione della soprarichiamata normativa in materia e nella parte finale incentra le proprie censure
sulla genericità della previsione di cui all'impugnato art. 28, lamentando la carenza di disposizioni, quali
quelle di cui alle citate leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982, idonee a garantire ai portatori di
handicaps, con la predisposizione di strumenti all'uopo idonei, la frequenza della scuola secondaria
superiore.
La questione dedotta investe, perciò, il terzo comma del citato art. 28, in quanto, limitandosi a
disporre che "sarà facilitata" tale frequenza, non assicura l'effettiva e concreta realizzazione di tale
diritto: nel che il giudice rimettente ravvisa una violazione degli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost.
4. - La disposizione impugnata ha indubbiamente un contenuto esclusivamente programmatorio,
limitandosi ad esprimere solo un generico impegno ed un semplice rinvio ad imprecisate e future
facilitazioni. Il suo tenore non è perciò idoneo a conferire certezza alla condizione giuridica
dell'handicappato aspirante alla frequenza della scuola secondaria superiore; a garantirla, cioè, come
diritto pieno pur ove non sussistano (come nel caso oggetto del giudizio a quo) le condizioni che - se
concretamente verificate - ne limitano la fruizione per la scuola dell'obbligo a termini del precedente
secondo comma del medesimo articolo. Per la scuola secondaria superiore, inoltre, non solo mancano
norme che apprestino gli strumenti atti a corredare tale diritto di opportuni supporti organizzativi e
specialistici - come avviene per la scuola dell'obbligo ai sensi dei richiamati articoli delle leggi nn. 517
del 1977 e 270 del 1982 -; ma la disposizione impugnata, non è, per la sua formulazione, idonea a
costituire il fondamento cogente né della disciplina, che - pur se in modo parziale e disorganico - è stata
finora emanata a livello di normazione regionale o secondaria, né delle iniziative che sul piano della
gestione concreta competono, come si è detto, agli organi scolastici.
5. - La questione, nei termini anzidetti, è fondata.
Per valutare la condizione giuridica dei portatori di handicaps in riferimento all'istituzione scolastica
occorre innanzitutto considerare, da un lato, che è ormai superata in sede scientifica la concezione di una
loro radicale irrecuperabilità, dall'altro che l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale
importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con
insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può
contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle
sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione
attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione.
Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza
scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di superamento della
sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se
ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della
personalità.