costituzionalmente, oltreché moralmente ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare sul piano
di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza
fisica e mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro".
8. - Ciò che va ancora sottolineato, poi, è che, onde garantire l'effettività del diritto all'educazione
(nel senso ora precisato) di minorati ed invalidi - e quindi dei portatori di handicaps - lo stesso art. 38
dispone, al quarto comma, che ai compiti a ciò inerenti debbano provvedere "organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato". Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità delle misure di integrazione
e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione anche
superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di
quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del
servizio scolastico.
Per altro verso, la disposizione pone in risalto come all'assolvimento di tali compiti siano deputati
primariamente gli organi pubblici. Di ciò si ha, sotto altro e più generale profilo, significativa conferma
nella disposizione di cui all'art. 31, primo comma, Cost., che, facendo carico a tali organi di agevolare,
con misure economiche e "altre provvidenze", l'assolvimento dei compiti della famiglia - tra i quali è
quello dell'istruzione ed educazione dei figli (art. 30) - presuppone che esso possa per vari motivi
risultare difficoltoso: ed è evidente che se vi è un settore in cui la dedizione della famiglia può risultare
in concreto inadeguata, esso è proprio quello dell'educazione e sostegno dei figli handicappati. Ciò dà la
misura dell'impegno che in tale campo è richiesto tanto allo Stato quanto alle Regioni, alle quali ultime
spetta in particolare provvedere, con i necessari supporti, all'assistenza scolastica in favore dei "minorati
psico-fisici" (art. 42 d.P.R. n. 616 del 1977).
Nello stesso senso depongono, del resto, i compiti posti alla Repubblica dall'art. 32 Cost., atteso
l'ausilio al superamento od attenuazione degli handicaps (ovvero ad evitare interruzioni di tali positive
evoluzioni) che può essere fornito, come si è già detto, dall'integrazione negli istituti d'istruzione
superiore: non a caso la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 pone l'obiettivo, tra l'altro, della
"promozione della salute nell'età evolutiva... favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti
handicappati" (art. 2, secondo comma, lett. d).
9. - Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971 va
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di
handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata", la frequenza alle scuole
medie superiori.
In questo modo, la disposizione acquista valore immediatamente precettivo e cogente, ed impone
perciò ai competenti organi scolastici sia di non frapporre a tale frequenza impedimenti non consentiti
alla stregua delle precisazioni sopra svolte, sia di dare attuazione alle misure che, in virtù dei
poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dell'esistente normazione regionale, secondaria o
amministrativa (cfr. par. 2), possano già allo stato essere da essi concretizzate o promosse.
Spetta ovviamente al legislatore il compito - la cui importanza ed urgenza è sottolineata dalle
considerazioni sopra svolte - di dettare nell'ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina
idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà
facilitata", anziché disporre che "È assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori.