economica ed, in particolare, di allocazione delle risorse. Tuttavia, qualsiasi scelta deve essere rispettosa di vincoli di bilancio15. Brevemente enunciato il quadro delle risposte formulate dall’Unione Europea e dai singoli Stati membri, è importante evidenziare sin da ora come gli strumenti di diritto internazionale mediante i quali si è deciso di affrontare l’emergenza si presentano strettamente connessi al diritto dell’Unione e sono vincolati al rispetto dello stesso. In relazione al TMES è stata la Corte di Giustizia a statuire, con la decisione Pringle16, che le norme del Trattato sono tenute al rispetto del diritto dell’Unione; invece, per quanto riguarda il TSCG, è la stessa normativa all’art. 3, par. 1, a statuire che i vincoli del Trattato saranno applicabili nel rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell’Unione. Ancor più incisiva è la previsione dell’art. 2, secondo cui «il presente trattato è applicato ed interpretato dalle parti contraenti conformemente ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea» e trova, altresì, applicazione nella misura in cui sia compatibile con i trattati sui quali si fonda l’Unione Europea. Peraltro, all’art. 16 se ne prevede, entro cinque anni dall’entrata in vigore, l’integrazione nel quadro del diritto europeo. La fase attuale, quindi, dovrebbe configurarsi quale fase temporanea e di transizione. Ricostruito il rapporto tra diritto dell’Unione e Fiscal compact e considerate le reciproche interrelazioni, ai nostri fini occorrerebbe chiedersi: cosa potrebbe accadere nel caso in cui uno Stato membro non rispettasse i vincoli discendenti dal TSCG al fine di garantire, tra l’altro, il soddisfacimento dei diritti sociali? Sarebbe attivabile la procedura di cui all’art. 126 TFUE? Sino a che punto è possibile comprimere sul piano normativo interno siffatti diritti? E sul piano del diritto europeo, qual è il ruolo che essi giocano? Quali sono le prospettive di tutela ed, in definitiva, qual è il punto di equilibrio nel rapporto tra diritti sociali ed esigenze di bilancio? Lasciando tali interrogativi al prosieguo della presente ricerca, occorre rilevare che, in attuazione degli obblighi imposti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance,                                                              15 In relazione alla regola del pareggio di bilancio, occorre dire che essa non rappresenta una novità assoluta, in quanto già il Trattato di Amsterdam del 1997 aveva integrato nel Patto di stabilità e crescita l’obiettivo di bilancio a medio termine di raggiungimento di una posizione vicina all’equilibrio di bilancio. Del pari, il Regolamento n. 1466/97 statuiva che lo Stato membro «deve presentare, nel suo programma di stabilità o di convergenza, l’obiettivo a medio termine di una posizione di bilancio vicina all’equilibrio o in eccedenza». A tal punto, sembrerebbe opportuno interrogarsi su quali siano gli aspetti di novità del c.d. Fiscal Compact. Tali aspetti risiedono nei limiti entro i quali è possibile discostarsi dall’equilibrio di bilancio, che, ad oggi, sono divenuti più stringenti e nell’obbligo per gli Stati firmatari di introdurre tale vincolo nella normativa interna, preferibilmente di rango costituzionale. Peraltro, la golden clause non costituisce l’unica regola di bilancio introdotta dal Trattato. In particolare, l’art. 4 statuisce che quando il rapporto tra il debito pubblico ed il prodotto interno lordo di una parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cui all’art. 1 del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, tale parte contraente opera una riduzione ad un ritmo medio di un ventesimo all’anno. Anche questa previsione non costituisce un’innovazione assoluta, in quanto essa era già prevista nell’ambito del Six Pack dal Regolamento n°1177/2011. 16 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 27 novembre 2012, Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland and Attorney General (Causa C-370/12).    

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