lavorativi con la P.A.43. Ciò posto, simili provvedimenti hanno avuto una differente incidenza a seconda delle categorie professionali considerate e diverse sono state le problematiche sollevate. Quest’ultimo rilievo assume importanza in quanto, per esempio, i tagli al trattamento retributivo dei magistrati e la riduzione dell’indennità integrativa speciale agli stessi spettante hanno sollevato problematiche e profili di illegittimità costituzionale che in altri casi non sono stati posti44. Da ciò ne consegue che nei giudizi innanzi alla Consulta, i parametri in relazione ai quali sono stati lamentati asseriti vizi di legittimità costituzionale sono differenti sia a seconda delle modalità di instaurazione del giudizio sia in ragione delle peculiarità del caso considerato. Ciò impone, di svolgere un’analisi che si soffermi prima sui profili generali e, poi, sulle fattispecie puntuali. Procedendo con ordine, occorre partire dai giudizi di legittimità costituzionale instaurati in via principale. In relazione a tale tipologia di giudizi, bisogna registrare una prevalenza di ricorsi instaurati dalle Regioni nei confronti dello Stato, anche se non mancano ipotesi in cui lo Stato ha denunziato la normativa regionale in quanto non conforme ai principi di coordinamento della finanza pubblica posti dal D.l. n. 78/2010 e dalla regolamentazione successiva45. In quest’ultimo periodo già è possibile cogliere il nocciolo della questione, posto che nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale i parametri che possono essere evocati dalle Regioni attengono esclusivamente al riparto di competenze e non ad ulteriori profili di rilievo costituzionale che si assumano violati. Risulta, dunque, esclusa in tale tipo di giudizio ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza, là dove una simile valutazione potrebbe essere utile. Ciononostante, non sono mancati casi in cui le Regioni nel ricorso introduttivo hanno denunziato la violazione dell’art. 3 Cost46. A fronte di simili doglianze, si è provveduto con una declaratoria di inammissibilità, ribadendo i limiti entro i quali le Regioni possono sollevare questioni di legittimità costituzionale. Il ricorso al criterio della ragionevolezza recupera la propria centralità nei giudizi in via incidentale, là dove esso non può essere considerato quale criterio esclusivo mediante il quale                                                              43 Ovviamente, i provvedimenti adottati tramite il D.l. n. 78/2010 non si esauriscono in una riorganizzazione dei profili retributivi di soggetti che intrattengano rapporti lavorativi con la P.A. Le manovre volte al consolidamento dei conti pubblici, infatti, sono variegate. Tuttavia, non incidendo prettamente su diritti sociali, in questa sede non se ne terrà conto. 44 Si rinvia alla sent. n. 223/2012. 45 Quest’ultima situazione si è posta in relazione al giudizio definito con sentenza n. 221/2013 in relazione alla Legge finanziaria 2011 adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano per violazione dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica posti dal D.l. n. 78/2012, in quanto le norme recate dalla legge provinciale «pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiedono che esse, attraverso una diversa rimodulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso un risparmio pari a quello che deriverebbe dall’applicazione di quelle percentuali». Problematiche analoghe si sono poste in relazione al contenimento della spesa pubblica sanitaria ed allo sforamento da parte di alcune Regioni dei piani di rientro dei disavanzi. Sul punto, v. le sentt. nn. 163/2011; 91/2012; 180/2013. 46 In questo senso, v. le sentt. nn. 151/2012; 215/2012    

Select target paragraph3