quest’ultima è possibile ritenere che un determinato intervento sia stato legittimamente operato
dallo Stato senza invadere competenze regionali ed, altresì, senza che sia possibile ascriverlo ad
ulteriori materie.
In particolare, la Consulta ha ribadito il costante orientamento secondo cui: «norme statali
che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo
luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un
transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo
luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti
obiettivi»50.
Alla luce di tale definizione, si è ritenuto di ricondurre alla materia della definizione dei
principi del coordinamento della finanza pubblica: la regolamentazione statale in materia di
assunzioni di personale, siano esse a tempo determinato ovvero si ricorra alla stipula di convenzioni
o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o ancora si tratti di contratti di formazionelavoro, nonché l’equiparazione del regime dei trattenimento in servizio a quello delle assunzioni e
le restrizioni riguardanti il regime dei doppi incarichi dei titolari di cariche elettive. Sono state,
altresì, ricondotte alla medesima competenza legislativa i limiti imposti al trattamento economico
complessivo ed a quello accessorio.
Tali previsioni, infatti, sono state assunte nel perseguimento del comune obiettivo di
contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, costituito da tutti coloro che
collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di rapporti lavorativi diversi dal rapporto di
impiego a tempo determinato.
In altre ipotesi, l’infondatezza delle censure sollevate avverso la normativa statale è stata
motivata ricorrendo alla competenza statale in materia di “ordinamento civile”. È questo il caso
della disciplina inerente all’istituto dell’incompatibilità e degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti
pubblici, nonché delle disposizioni che impongono un limite massimo agli aumenti retributivi che
possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovo e di quelle in tema di
assunzioni da parte delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni51.
Tale ricostruzione delle competenze legislative, tuttavia, appare sorretta da più di una
ragione. Infatti, se è vero che simili previsioni sono riconducibili ai principi generali in materia di
50
In questo senso, sentt. nn. 120/2008; 289/2008; 139/2009; 237/2009; 205/2013.
In relazione alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, infatti, la Consulta ha in più occasioni statuito
che il loro regime giuridico deve essere ricondotto alla materia dell’ordinamento civile tutte le volte in cui non concerne
lo svolgimento di attività amministrativa (così, v. sentt. nn. 326/2008; 173/2012).
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