“coordinamento della finanza pubblica”, è pur vero che la loro espansione ed incisività sulle competenze legislative regionali rinviene il fondamento nel contesto di crisi economica. Quest’ultima costituisce un argomento presente in varie pronunzie costituzionali degli ultimi anni52. Tuttavia, esso non può di per sé legittimare l’esercizio di una competenza che non rinvenga il proprio fondamento in Costituzione. È stato, infatti, affermato che lo Stato non ha «il potere di derogare al riparto di competenze fissate dal Titolo V della Parte II della Costituzione, neppure in situazioni eccezionali. In particolare, il principio salus rei publicae suprema lex esto non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l’emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale»53. Ciò non toglie che in presenza di un’adeguata base normativa ed in ragione dell’attuale grave crisi finanziaria, tali pronunzie riconoscono un campo d’azione abbastanza ampio alla legislazione statale, così come era accaduto in precedenza in relazione alle problematiche inerenti all’erogazione dei servizi sociali. In quest’ultimo ambito, infatti, la Corte già aveva avuto modo di statuire un’ampia sfera di intervento per il legislatore statale, anche a discapito della competenza legislativa residuale delle Regioni54. Quindi, se da un lato la crisi finanziaria non consente interventi che non siano sorretti da un’adeguata copertura costituzionale, in presenza di quest’ultima è possibile assistere ad un ampliamento della sfera di intervento, purché si tratti di una situazione eccezionale e contingentata nel tempo. L’ambito di intervento rimesso al legislatore statale non è, tuttavia, privo di limiti in quanto volto al raggiungimento del pareggio di bilancio, quale vincolo costituzionalizzato ex art. 81 Cost. La Consulta, infatti, ha individuato degli argini ben precisi. A tal riguardo, occorre partire dalle statuizioni della stessa Corte secondo cui «il raggiungimento del pareggio di bilancio è alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perché, nella visione unitaria del bilancio statale, tutto concorre al pareggio. Va, inoltre, considerato che il suddetto impegno di ridurre il                                                              52 Per una ricostruzione dell’argomento dell’emergenza economica nella giurisprudenza della Corte costituzionale, v. I. CIOLLI, I diritti sociali, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, cit., 93; M. BENVENUTI, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, a cura di F. ANGELINI e M. BENVENUTI, Napoli, 2012; F. BILANCIA, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in www.rivistaaic.it, 5. Peraltro, in dottrina vi è chi rileva «la totale assenza, da parte della Corte, di qualsiasi riferimento a dati e studi sulla reale entità della crisi volti a supportare la decisione» (così, F. SAITTO, Quando l’esigenza di tutela della dignità fonda, nell’emergenza economica, la competenza statale, in Giur. cost., 2010, 1, 182). 53 Il riferimento è alla sentenza n. 151/2012. 54 Il riferimento è alla sent. n. 10/2010 relativa alla c.d. social card. Il punto è, però, ripreso anche dalla sent. n. 121/2010 in cui si precisa che «il bilanciamento effettuato dal legislatore è il portato temporaneo della perdurante inattuazione dell’art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, che questa Corte ha ritenuto essere giustificazioni sufficienti, ma contingenti per leggi statali di tutela di diritti sociali limitative della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia dei diritti sociali».    

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