“coordinamento della finanza pubblica”, è pur vero che la loro espansione ed incisività sulle
competenze legislative regionali rinviene il fondamento nel contesto di crisi economica.
Quest’ultima costituisce un argomento presente in varie pronunzie costituzionali degli ultimi
anni52. Tuttavia, esso non può di per sé legittimare l’esercizio di una competenza che non rinvenga
il proprio fondamento in Costituzione. È stato, infatti, affermato che lo Stato non ha «il potere di
derogare al riparto di competenze fissate dal Titolo V della Parte II della Costituzione, neppure in
situazioni eccezionali. In particolare, il principio salus rei publicae suprema lex esto non può
essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali
stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l’emergenza finanziaria
predisponendo rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale»53.
Ciò non toglie che in presenza di un’adeguata base normativa ed in ragione dell’attuale
grave crisi finanziaria, tali pronunzie riconoscono un campo d’azione abbastanza ampio alla
legislazione statale, così come era accaduto in precedenza in relazione alle problematiche inerenti
all’erogazione dei servizi sociali. In quest’ultimo ambito, infatti, la Corte già aveva avuto modo di
statuire un’ampia sfera di intervento per il legislatore statale, anche a discapito della competenza
legislativa residuale delle Regioni54.
Quindi, se da un lato la crisi finanziaria non consente interventi che non siano sorretti da
un’adeguata copertura costituzionale, in presenza di quest’ultima è possibile assistere ad un
ampliamento della sfera di intervento, purché si tratti di una situazione eccezionale e contingentata
nel tempo.
L’ambito di intervento rimesso al legislatore statale non è, tuttavia, privo di limiti in quanto
volto al raggiungimento del pareggio di bilancio, quale vincolo costituzionalizzato ex art. 81 Cost.
La Consulta, infatti, ha individuato degli argini ben precisi. A tal riguardo, occorre partire dalle
statuizioni della stessa Corte secondo cui «il raggiungimento del pareggio di bilancio è alla base di
qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perché, nella visione unitaria del bilancio
statale, tutto concorre al pareggio. Va, inoltre, considerato che il suddetto impegno di ridurre il
52
Per una ricostruzione dell’argomento dell’emergenza economica nella giurisprudenza della Corte costituzionale, v. I.
CIOLLI, I diritti sociali, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, cit., 93; M. BENVENUTI, in Il diritto
costituzionale alla prova della crisi economica, a cura di F. ANGELINI e M. BENVENUTI, Napoli, 2012; F. BILANCIA,
Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in
www.rivistaaic.it, 5. Peraltro, in dottrina vi è chi rileva «la totale assenza, da parte della Corte, di qualsiasi riferimento
a dati e studi sulla reale entità della crisi volti a supportare la decisione» (così, F. SAITTO, Quando l’esigenza di tutela
della dignità fonda, nell’emergenza economica, la competenza statale, in Giur. cost., 2010, 1, 182).
53
Il riferimento è alla sentenza n. 151/2012.
54
Il riferimento è alla sent. n. 10/2010 relativa alla c.d. social card. Il punto è, però, ripreso anche dalla sent. n.
121/2010 in cui si precisa che «il bilanciamento effettuato dal legislatore è il portato temporaneo della perdurante
inattuazione dell’art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica
nazionale e internazionale, che questa Corte ha ritenuto essere giustificazioni sufficienti, ma contingenti per leggi
statali di tutela di diritti sociali limitative della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia dei diritti
sociali».