Il carattere di elasticità posto in evidenza induce a chiedersi quale sia il momento di rottura.
Tale momento è stato individuato, nella giurisprudenza costituzionale. in relazione al nucleo
fondamentale dei diritti. Occorre porre in rilievo come un simile argomento sia stato enucleato
soprattutto con riguardo al diritto alla salute74. Al pari della giurisprudenza costituzionale, anche la
dottrina ha sostenuto che sia rinvenibile un nocciolo duro dei diritti in questione non sacrificabile e
che esso possa agire alla stregua di un controlimite nei confronti delle esigenze di bilancio75.
Sembra, dunque, emergere un’unanimità di vedute in relazione all’esistenza di una sfera non
comprimibile dei diritti de quibus.
L’aspetto problematico diviene, invece, individuare in cosa consista tale limite e quale ne
possa essere il fondamento costituzionale. Come si è già avuto modo di vedere, per quanto concerne
la giurisprudenza costituzionale tale limite potrebbe in parte riscontrarsi nei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, II c., lett. m), Cost. Parte della dottrina
sembra condividere tale arresto, anche se una simile conclusione apre la strada ad una serie di
osservazioni e precisazioni.
La prima osservazione concerne l’odierno scarso rilievo dei livelli essenziali delle
prestazioni (lep) e la sporadicità degli interventi finalizzati ad aggiornarli. L’ambito nel quale essi
hanno trovato maggiore impiego sembra essere quello sanitario, là dove gli stessi assumono la
denominazione di lea. In relazione a quest’ultimi, però, la dottrina avverte come essi siano
suscettibili di essere derogati anche in pejus. Derogabilità, quest’ultima, che mette in seria
discussione la concezione secondo cui il nucleo intangibile dei diritti sociali sarebbe rinvenibile nei
livelli essenziali. A ben vedere, sostenere che il limite alla compressione dei diritti sociali sia dato
dai livelli essenziali configurerebbe l’intervento del legislatore statale come un’autolimitazione: da
un lato, spetterebbe al legislatore imporre dei sacrifici in relazione ai diritti dei cittadini e, dall’altro
lato, sarebbe lo stesso legislatore ad aver delineato l’argine al proprio intervento.
Non essendo questa la sede adeguata al fine di approfondire tale rilievo critico, occorre
evidenziare ulteriori profili tra i quali viene immediatamente in rilievo lo scarso impatto, sino ad
74
Tale diritto è tra quelli maggiormente colpiti dagli interventi di riduzione della spesa pubblica, ragion per cui gli
interventi legislativi, in più occasioni, sono stati portati all’attenzione della Corte costituzionale, che ha avuto modo di
rinvenire il nucleo essenziale nel diritto alle cure indifferibili e urgenti. Per un approfondimento, v. E. CAVASINO, La
flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 2012; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale.Lezioni, Torino,
2014; F. MINNI – A. MORRONE, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in
www.rivistaaic.it.
75
Così, A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, cit., 91, il quale si
riferisce al «contenuto minimo di un diritto fondamentale di prestazione»; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti
fondamentali, cit., 10, secondo cui si tratta di un concetto sfuggente che potrebbe essere definito, in linea di massima,
come «la soglia al di sotto della quale la programmazione politica e la gestione amministrativa dei diritti non possono
scendere senza scivolare nella patologia costituzionale, restando in astratto possibile che la concretizzazione del diritto
si innalzi». Per un approfondimento, v. D. MESSINEO, La garanzia del contenuto essenziale dei diritti fondamentali:
Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle prestazioni, Torino. Nella giurisprudenza costituzionale, v.
sentt. nn. 457/1998; 180/2001; 91/2004.
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