oggi, dei livelli essenziali delle prestazioni. Svolgere un ragionamento quale quello appena
illustrato, implicherebbe una rivitalizzazione di istituti presenti in Costituzione. Quest’ultimo
potrebbe rivelarsi un aspetto positivo dell’attuale contesto di crisi economica.
Il terzo profilo che si impone all’attenzione concerne l’esercizio della competenza legislativa
ex art. 117, c. II lett. m), Cost. e l’interazione con le altre competenze normative di cui all’art. 117
Cost.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale, infatti, l’esercizio della competenza normativa
in materia di livelli essenziali delle prestazioni si pone in maniera trasversale rispetto alle altre
competenze ed è suscettibile di incidere anche sul campo di azione regionale76. Tale trasversalità
pare accentuarsi in un momento, come quello attuale, di crisi economica. Un problema simile si
pone, per esempio, nella materia sanitaria, ambito in cui la determinazione dei livelli essenziali va
ad incidere sulla competenza regionale relativa alla «tutela della salute».
Individuate problematiche connesse ai livelli essenziali delle prestazioni rilevanti ai fini
della presente esposizione, occorre chiedersi quale sia il soggetto tenuto a garantire l’erogazione
della prestazione satisfattiva dei diritti sociali. Un simile quesito si presenta fortemente
condizionato dal modello statale prescelto e dal contesto storico-economico considerato.
Se, infatti, i diritti sociali originariamente erano concepiti come diritti a prestazione vantati
dal privato nei confronti del soggetto pubblico; ad oggi, essi hanno assunto per la dottrina
maggioritaria una diversa configurazione. I diritti sociali, infatti, sono ricostruibili non più
esclusivamente come diritti vantati nei confronti del soggetto pubblico, bensì come diritti a
prestazione vantati anche nei confronti di soggetti privati. Trova qui applicazione il principio di
sussidiarietà orizzontale.
L’affermarsi di un simile principio, tuttavia, non deve condurre ad un ruolo meramente
passivo del soggetto pubblico77.
D’altronde, sembra che sia questa la linea tracciata anche dal legislatore. A tal riguardo,
occorre rivolgere l’attenzione all’art. 5 della L. n. 243/2012 che pone i presupposti per un intervento
76
Sui livelli essenziali delle prestazioni e la ridefinizione delle sfere di competenza legislativa statale e regionale, v. F.
GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili, cit., 26; A. ANZON DEMMIG, Potestà legislativa
regionale residuale e livelli essenziali delle prestazioni, cit., 155; E. LONGO, I diritti sociali al tempo della crisi. La
Consulta salva la social card e ne ricava un nuovo titolo di competenza statale, ivi, 164; A. RUGGERI, “Livelli
essenziali” delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di
emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), in www.giurcost.org, 2010; C. PANZERA, I livelli
essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione, in www.gruppodipisa.it.
77
Significativa la riflessione di C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 13, secondo cui «la
concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale mediante il favor verso le organizzazioni della società civile
disponibili all’assunzione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale non può costituire sempre ed in
ogni caso una risposta adeguata alla crisi del welfare».
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