Ciò non toglie, però, che talune previsioni vi siano e che esse impongano il proprio rispetto. Questo profilo induce a chiedersi: quid iuris nel caso in cui al fine di rispettare i vincoli di bilancio imposti da atti sovranazionali uno Stato membro incorra in violazioni della disciplina inerente ai diritti sociali? Una simile domanda non deve sembrare astratta, giacché essa rinviene il fondamento in problemi concreti posti all’attenzione della Corte di Giustizia e rispecchia un orientamento che diviene sempre più evidente in dottrina. Cominciando dal primo profilo inerente alla Corte di Giustizia, occorre evidenziare come un simile interrogativo sia stato sollevato in via pregiudiziale dal Tribunal do trabalho portoghese. Il tribunale portoghese, in particolare, ha sollecitato l’interpretazione da parte della Corte di Lussemburgo di talune disposizioni della Carta di Nizza sulle quale rinviene il proprio fondamento il riconoscimento dei diritti sociali dei lavoratori. Tale rinvio di tipo interpretativo era finalizzato a porre in rilievo il contrasto tra le disposizioni della Carta di Nizza, così come interpretate dalla Corte di Giustizia, e le misure adottate dal legislatore portoghese finalizzare a risanare i conti pubblici introducendo decurtazioni degli stipendi e dei trattamenti pensionistici, nonchè imponendo i c.d. «contributi di solidarietà»89. Il Tribunal do trabalho ha, dunque, intrapreso una strada ardita, portando in seno alla Corte di Giustizia il problema di un possibile contrasto. A tal riguardo, é tuttavia doveroso ricordare che si tratterebbe di un contrasto indiretto, in quanto i vincoli al bilancio che discendono dagli obblighi internazionali costituiscono fonti pur sempre esterne al diritto dell’Unione, collegate allo stesso mediante una serie di clausole di salvaguardia. Ed è proprio valorizzando tali clausole che sarebbe possibile un collegamento, non potendo però conoscere direttamente la Corte di Giustizia in via pregiudiziale di simili atti. Tutt’al più, la sola strada perseguibile sarebbe quella seguita dal Tribunale portoghese, che ha sollevato rinvio pregiudiziale in relazione ad una normativa europea rispetto alla quale aveva evidenziato una situazione di contrasto in relazione alla regolamentazione di austerity posta dal diritto interno. Ad ogni modo, un simile rinvio non è stato esaminato nel merito dalla Corte di Giustizia, non superando il vaglio di ammissibilità. Infatti, come visto, affinché possa essere sollevata una questione inerente ai diritti sanciti dalla Carta di Nizza, deve trattarsi di una situazione in cui la stessa possa trovare applicazione90.                                                              89 In particolare, si trattava delle misure disposte dalla L. n. 66-B/2012 mediante la quale erano stati ridotti a cinque gli scaglioni irpef, in contrasto con il principio di progressività delle imposte, nonché erano state introdotte decurtazioni delle pensioni e la sospensione dell’indennità per ferie, dopo che nel triennio precedente a tale provvedimento legislativo era già stata disposta la decurtazione degli stipendi lordi superiori all’importo di 1.500 euro. 90 L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia del limite posto dall’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali è stato oggetto di critica in dottrina in quanto: «la norma di cui al già richiamato art. 51 opera come clausola di tutela del riparto di competenza tra il diritto Ue e sfere riservate alla sovranità degli Stati e non certo come strumento per la sottrazione di aree dell’azione delle istituzioni europee all’efficacia giuridica del Trattato» (così, R. CALVANO, La    

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