è stata manifestata la volontà di adottare una reazione organica, idea successivamente consolidata
dal Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009, nel corso del quale è stata sollecitata una sorveglianza
multilaterale continua. L’adozione di tali piani di rilancio è, però, risultata inadeguata, come ha
dimostrato l’aggravarsi della crisi economica e l’indebitamento eccessivo nel quale è incorsa la
Grecia. Per tale ragione si è ritenuto necessario prevedere degli aggiustamenti strutturali nei singoli
Stati, nonché rafforzare le politiche preventive di sorveglianza. In relazione agli aggiustamenti
strutturali, l’art. 126 TFUE ha rappresentato il primo strumento al fine di realizzare una riduzione
dei disavanzi pubblici eccessivi4.
Tralasciando per un momento i rilievi giuridici, occorre evidenziare che la crisi greca è stata
nei mesi successivi seguita dalla crisi irlandese, portoghese e spagnola. A fronte del propagarsi di
una simile emergenza, le istituzioni europee e gli Stati membri hanno dovuto adottare soluzioni
maggiormente incisive, per illustrare le quali appare utile ripercorrere le principali tappe seguendo il
criterio cronologico. In data 9-10 maggio 2010 è stata approvata dal Consiglio la creazione di un
meccanismo di assistenza finanziaria composto da due elementi: il Meccanismo europeo di stabilità
finanziaria (MESF) ed il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)5. A tali strumenti è seguita
l’adozione, in data 29 settembre 2010, del c.d. Six Pack6. A cui è seguito, a distanza di solo un mese
di tempo, l’accordo del Consiglio europeo per stabilire un meccanismo europeo permanente di
stabilizzazione finanziaria, istituito mediante la firma di un trattato internazionale siglato, in data 2
febbraio 2012, da venticinque Stati europei con la denominazione di Trattato sul Meccanismo
europeo di stabilità (TMES) e volto a sostituire, a partire dal 2013, il MESF ed il FESF7.
4
Sino alla crisi greca del debito sovrano tale previsione non ha trovato alcuna applicazione. In particolare, essa prevede
che il Consiglio possa domandare allo Stato sottoposto a sorveglianza di presentare dei rapporti secondo un calendario
prestabilito, al fine di verificare gli sforzi compiuti per porre riparo alla situazione di squilibrio strutturale. Occorre
rilevare, tuttavia, che nel caso della Grecia tale rimedio non è stato sufficiente, essendo dovuti ricorrere a procedure di
sorveglianza ad hoc e ad ulteriori obblighi di comunicazione. A tal riguardo, in dottrina, è stato rilevato come il
sovrapporsi di strumenti di intervento abbia determinato un quadro confuso, in quanto tendono a sovrapporsi procedure
disciplinanti il bilancio, procedure di correzione degli squilibri macroeconomici e procedure di approvazione degli
strumenti di assistenza finanziare. Tutti meccanismi che prevedono in capo allo Stato interessato la sussistenza di
obblighi di comunicazione.
5
Il MESF è stato istituito con Regolamento (UE) n° 407/2010 del Consiglio dell’Unione, adottato in data 11 maggio
2010 sulla base dell’art. 122 TFUE. Il FESF, creato con decisione del Consiglio dell’Unione, è annesso al processo
verbale della riunione del Consiglio dell’Unione europea 9614/10/ECOFIN 265 UEM 179.
6
Tale denominazione è dovuta all’adozione di un pacchetto di misure comprendente cinque regolamenti ed una
direttiva europea. In particolare, si tratta del Regolamento n. 1173/2011 relativo all’effettiva esecuzione della
sorveglianza di bilancio della zona euro; del Regolamento n. 1174/2011 sulle misure esecutive per la correzione degli
squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro; del Regolamento n. 1175/2011 per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche; del
Regolamento n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici; del Regolamento n.
1177/2011 per l’accelerazione ed il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
infine, della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
7
Con il MES è venuto a costituirsi un meccanismo di assistenza finanziaria permanente avente la natura di «istituzione
finanziaria permanente», così come riconosciuto dallo stesso art. 1° del summenzionato Trattato. Tale istituzione
presenta propri organi, quali un consiglio dei governanti ed un consiglio di amministrazione in cui ha diritto di sedere
un membro per ogni Stato, liberamente revocabile in qualsiasi momento. Le decisioni sono assunte di comune accordo,