dell’Unione non si riduce al perseguimento di finanze stabili e sane. Tale situazione, infatti, non costituisce un obiettivo a sé stante, bensì è configurabile come lo strumento mediante il quale perseguire la coesione sociale, la crescita economica ed un più elevato livello di impiego. Svolte tali precisazioni, occorre soffermarsi sulla disciplina posta dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, in quanto da siffatto trattato discende in capo agli Stati firmatari l’obbligo di introdurre, preferibilmente, in Costituzione la regola del (tendenziale) pareggio di bilancio12, prevedendo altresì all’art. 5 una procedura di sorveglianza specifica in relazione allo Stato che sia stato riconosciuto in una posizione di deficit eccessivo13. In un simile caso lo Stato membro deve produrre un programma di partenariato budgetario ed economico che comporti una dettagliata descrizione delle riforme strutturali che intende operare. Tale programma deve essere presentato per l’approvazione al Consiglio ed alla Commissione che provvedono alla sorveglianza, tenuto presente che siffatta procedura si inserisce nel quadro di vigilanza previsto dal Patto di Stabilità e Crescita14. Peraltro, il richiamo al Patto di Stabilità e Crescita appare costante, considerando che al fine di verificare se la regola dell’equilibrio di bilancio sia stata rispettata occorre far riferimento all’obiettivo di bilancio a medio termine definito dal summenzionato Patto. I singoli Stati, dunque, rimangono pienamente liberi di adottare le proprie scelte di politica                                                                                                                                                                                                       Per quanto concerne, invece, il rapporto tra TMES e diritto dell’Unione, occorre rilevare che tale meccanismo è stato in qualche modo “costituzionalizzato” rinvenendo il proprio fondamento all’art. 136 TFUE. Diversamente, invece, il meccanismo del MESF rinveniva il proprio fondamento nell’art. 122, par. 2, TFUE. Per quanto concerne, la natura di diritto internazionale del meccanismo, essa è stata definita dalla dottrina quale una conseguenza del riparto delle competenze, giacché il MES necessariamente implica un’incidenza sulle materie della politica economica (così F. ALLEMAND – F. MARTUCCI, La nouvelle governance economique européenne,cit., 428). 12 Nel presente scritto si è preferito ricorrere all’espressione “equilibrio di bilancio”, piuttosto che al pareggio di bilancio in quanto, sebbene la L. cost. n. 1/2012 rechi il titolo di “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, il testo costituzionale ai novellati artt. 81, cc. 1 e 6, 97, c. 1, e 119, c. 1, compie riferimenti esclusivamente all’equilibrio dei bilanci. Analogamente, la L. n. 234/2012 fa riferimento all’equilibrio dei bilanci non solo in generale, ma anche in relazione agli enti territoriali, alle amministrazioni pubbliche non territoriali, oltre che allo Stato. Sul punto, v. T.F. GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quad. cost., 2014, 1, 58. 13 L’introduzione del principio del pareggio di bilancio negli ordinamenti interni con norme di rango costituzionale non è espressione di un obbligo puntuale. Il TSCG, infatti, prevede esclusivamente una preferenza per norme di tale rango. Come si avrà modo di osservare in seguito, nell’ordinamento italiano si è deciso di dare seguito a tale vincolo mediante una revisione dell’art. 81 Cost. Una simile scelta è tutt’altro che priva di conseguenze, in quanto mediante la stessa si è conferita valenza giuridica ad un obbligo di carattere eminentemente politico, determinando, altresì, la possibilità che il vincolo del pareggio di bilancio sia evocato quale parametro dei giudizi di legittimità costituzionale (per tutti, v. T.F. GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, op. ult. cit., 2014, 1, 54). 14 Tale procedura è automaticamente superata là dove siano applicabili forme di sorveglianza rafforzata, quale quella di cui alla proposta COM (2011) 819 da applicare nel caso in cui gli Stati membri incontrino delle serie difficoltà in termini di stabilità finanziaria o che già beneficino di assistenza finanziaria accordata a titolo precauzionale. Qualora risulti applicabile tale procedura, verrà automaticamente meno l’applicabilità delle altre procedure di sorveglianza, quali la disciplina budgetaria, il semestre europeo, la disciplina degli squilibri macroeconomici, nonché la normativa di cui al TSCG. Tale forma di controllo, infatti, si presenta particolarmente articolata, prevedendo l’intervento della Commissione in maniera congiunta alla BCE ed all’Autorità bancaria europea.    

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