punto di equilibrio tra tali situazioni giuridiche, nell’ordinamento interno, è stato trovato nel progressivo ricorso al canone di ragionevolezza, ai livelli essenziali delle prestazioni ed alla sussidiarietà orizzontale, si tratta ora di verificare quale possa essere il punto di incontro sul piano sovranazionale e se sorgano effettivamente esigenze di contemperamento. A tal fine, occorre procedere con ordine, poichè le questioni sono molteplici e vengono in rilievo fonti di diversa natura. Il presupposto dal quale occorre muovere è quello secondo il quale il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance economica costituisce un trattato di diritto internazionale stipulato dagli Stati membri dell’Unione, con le esclusioni già evidenziate, e destinato ad essere incorporato nel diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 16 del Trattato medesimo. Ad oggi, tuttavia, esso costituisce un corpo estraneo al diritto europeo, seppure conferisce talune attribuzioni alle istituzioni europee. Ciò che rileva è la presenza, in trattati quali il Fiscal Compact ed il TMES, di clausole che vincolano i Trattati stessi al rispetto dei diritti fondamentali, nonchè al rispetto del diritto dell’Unione Europea, secondo quanto statuito anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Occorre soffermarsi su tali statuizioni e valutare se esse costituiscano mere clausole di stile od assumano un rilievo giuridico vincolante. L’opzione da prediligere sembrerebbe la seconda, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. Questo è il punto di partenza. Ciò posto, occorre chiedersi quale sia la collocazione attuale dei diritti sociali nell’ambito delle situazioni giuridiche protette dal diritto dell’Unione. In relazione a tali situazioni giuridiche la strada tradizionalmente seguita è stata quella di rimetterne la tutela al legislatore statale, perseguendo un “doppio binario” volto a realizzare un accentramento della politica monetaria, ed ora della politica di bilancio, ed un decentramento della politica economica e sociale79. In particolare, in relazione ai diritti sociali, i Trattati prevedono unicamente il coordinamento a livello dell’Unione, ai sensi dell’art. 156 TFUE, e, in un numero limitato di materie, l’adozione di misure di incoraggiamento alla cooperazione degli Stati. L’art. 153, inoltre, esclude il potere di intervento dell’Unione in tema di retribuzione, diritto di associazione e diritto di sciopero80.                                                              79 Contra tale impostazione predominante in dottrina, v. D.U. GALLETTA, La tutela dei diritti fondamentali (in generale, e dei diritti sociali in particolare) nel diritto UE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in Riv. it dir. pubbl. comunit., 2013, 1175, secondo cui non si registrarebbe una predilezione nel diritto europeo per le politiche economiche. 80 Per una ricostruzione approfondita ed organica del ruolo e dell’evoluzione dei diritti sociali nell’ordinamento europeo, v. P. COSTANZO, Il sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione europea, in giurcost.org; J. HAYWARD, Reglementations européennes et politiques sociales nationales: le grand écart, in Pouvoirs, 2014, 4, 101; D.U. GALLETTA, La tutela dei diritti fondamentali (in generale, e dei diritti sociali in particolare) nel diritto UE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cit., 1175; D. TEGA, I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, in www.gruppodipisa.it, la quale pone ben in rilievo le aporie che si sono venute a creare tra disciplina dei diritti sociali enucleata dai Trattati e Carta di Nizza. A tal riguardo, basta rivolgere l’attenzione all’art.    

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