Visti gli atti di costituzione di C.G. e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché
gli atti di intervento di T.G. e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;
uditi gli avvocati Riccardo Troiano per C.G., Luigi Caliulo e Filippo Mangiapane per l’INPS e
l’avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, (r.o. n. 35
del 2014), la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze
del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e r.o. n. 159 del 2014), e la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, (r.o. n. 192 del 2014) hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che
«In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», in riferimento
agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, premette di essere stato adito per la condanna
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione
maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino
all’effettivo soddisfo, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della
perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dalla
norma censurata.
Il giudice rimettente rileva che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta del
meccanismo perequativo diretto all’adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli artt. 36 e 38
Cost., ha trovato il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei trattamenti
pensionistici, introdotto dall’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Aggiunge che il blocco introdotto dalla normativa
censurata reitera, rendendola più gravosa, la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo
tempo sancita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale), che era limitata ai soli trattamenti pensionistici
eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di
misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo.
Con la misura censurata, secondo il rimettente, si sarebbe violato l’invito della Corte, mediante
azzeramento della perequazione per i trattamenti pensionistici di più basso importo, per due anni
consecutivi e senza alcuna successiva possibilità di recupero.
Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 223 del 2012)
secondo cui la gravità della situazione economica, che lo Stato deve affrontare, può giustificare anche il
ricorso a strumenti eccezionali, con la finalità di contemperare il soddisfacimento degli interessi
finanziari con la garanzia dei servizi e dei diritti dei cittadini, nel rispetto del principio fondamentale di
eguaglianza.
Deduce, quindi, la violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., poiché l’assenza di rivalutazione
impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza e