a) dell'art. 36 Cost., in quanto nessuna norma costituzionale garantisce la proporzionalità tra la
pensione di vecchiaia e la retribuzione precedente e perché ai trattamenti previdenziali non possono
estendersi i princìpi portati dall'art. 36 Cost. i quali, invece, sono validi per l'indennità e per i trattamenti
di quiescenza, siccome forme di retribuzione differita;
b) dell'art. 38 Cost. in quanto, nel corso del tempo, il limite massimo della pensione si collega alla
dinamica salariale;
c) dell'art. 53 Cost. in quanto i contributi non utilizzati ai fini della liquidazione della pensione
concorrono ad alimentare il sistema complessivo delle assicurazioni gestite dall'I.N.P.S. secondo un
criterio di mutualità conforme al detto articolo;
d) dell'art. 3 Cost. per il profilo della disparità di trattamento tra lavoratori a seconda che
percepiscano retribuzioni inferiori o superiori al limite stabilito dalla norma denunciata, perché la
differenza di regime è giustificata dalla diversità delle condizioni economiche degli uni e degli altri; tra
lavoratori che godono da tempo della pensione di vecchiaia e lavoratori che iniziano a percepirla da oggi
in un ammontare base inferiore all'importo raggiunto dai primi per effetto del collegamento con la
dinamica salariale in quanto tale situazione equivale ad un progressivo abbassamento del limite massimo
di retribuzione pensionabile disposto dal legislatore con la salvezza dei diritti quesiti secondo un
apprezzamento politico costituzionalmente legittimo perché non risulta violato il limite massimo
dell'adeguatezza della pensione alle esigenze di vita del lavoratore.
Ha, invece, ritenuto la non manifesta infondatezza per la violazione dell'art. 3 Cost. perché
risulterebbe sancita una disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti, per i quali vige il suddetto
limite, ed altre categorie di lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici (per es. gli
addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione, dipendenti E.N.E.L. e di altre aziende elettriche in
genere) per i quali non è previsto alcun tetto pensionabile.
3. - I Pretori di Milano (R.O. nn. 569/79 e 188/82), di Voghera (R.O. n. 724/80), il Tribunale di
Pescara (R.O. n. 557/83) censurano, oltre l'art. 27, terzo comma, della detta legge n. 160 del 1975, anche
l'art. 14, sesto comma, legge n. 153/69 e l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e la tabella A allegata al
r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni.
I Pretori di Milano (R.O. n. 187/82), di Brescia (R.O. n. 317/80), di Torino (R.O. n. 819/84)
impugnano, oltre le suddette norme, anche la tabella B allegata al r.d.l. n. 636 del 1939 in quanto esclude
fino al 30 dicembre 1980, dai trattamenti pensionistici, le retribuzioni ed i contributi ad essa afferenti, per
la parte eccedente la penultima classe retributiva maggiorata del 5%, fissata con l'art. 4 del d.P.R. n.
488/68 e risultante dalle citate tabelle.
5. - Il Pretore di Cagliari, trattandosi nel giudizio a quo di pensione successiva all'1 gennaio 1980, ha
prospettato il dubbio della legittimità costituzionale anche dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155
che ha elevato a lire 18.500.000 il massimale di retribuzione pensionabile.
6. - Tutti i giudici a quo hanno rilevato la violazione dell'art. 3 Cost. per l'irrazionale disparità di
trattamento effettuata solo per diverse condizioni personali o sociali all'interno della stessa categoria di
pensionati, soggetti al regime dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché tra questi ultimi e gli
iscritti ai fondi speciali I.N.P.S. ed i dipendenti pubblici per i quali non vige alcun massimale di
retribuzione pensionabile.
Hanno inoltre rilevato, con la sola eccezione del Pretore di Palermo, la violazione:
a) dell'art. 36 Cost. in quanto, sussistendo il diritto del lavoratore ad un equo trattamento da
intendersi in senso ampio ed essendo la pensione configurabile come retribuzione differita, risulta
compromesso il rapporto di proporzionalità con la quantità e qualità del lavoro prestato;