Si sa che il primo è caratterizzato dalla divisione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti e
dalla conseguente riferibilità ad essi dei fini e degli oneri previdenziali conseguenti alla stessa divisione,
nonché dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali private.
L'altro sistema, che, peraltro, fa perno sugli artt. 2 e 38 Cost., invece, è caratterizzato dalla riferibilità
dei fini e degli oneri previdenziali ai princìpi della solidarietà secondo il modello della sicurezza sociale,
sia pure operanti all'interno di ciascuna categoria di lavoratori, nonché dalla irrilevanza della proporzione
tra contributi e prestazioni.
Le prestazioni sono considerate lo strumento per l'attuazione dei fini della previdenza in rapporto
allo stato di bisogno ed alle esigenze di vita dell'assicurato nel senso innanzi specificato.
I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e sono prelevati in parte dai datori di
lavoro e dagli stessi lavoratori delle diverse categorie appunto per assicurare a tutti le prestazioni.
Il sistema, informato - si ribadisce - al modello della sicurezza sociale ed ai princìpi della solidarietà
operanti nei confronti dei membri della collettività (sentt. nn. 132 e 133 del 1984), abbraccia tutte le
manifestazioni della mutualità ed attua un principio di collaborazione per l'apprestamento dei mezzi di
prevenzione e di difesa contro i rischi protetti (dell'invalidità, della vecchiaia, degli infortuni).
Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in
proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla
copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi (sent. n. 146/72).
Risulta superata la concezione più tradizionale della tutela previdenziale secondo la quale la
pensione è il mero corrispettivo dei contributi versati dal lavoratore o per il lavoratore, sicché questi
avrebbe sempre il diritto di percepirla nella misura corrispondente ai contributi versati.
L'adempimento dell'obbligo contributivo corrisponde alla soddisfazione di un interesse diverso e
superiore a quello egoistico del singolo soggetto protetto e la realizzazione della tutela previdenziale
corrisponde al perseguimento dell'interesse pubblico e, cioè, di tutta la collettività.
Tuttavia rimane innegabile che, per quanto i contributi servano per finalità che trascendono gli
interessi di coloro che li versano ed abbiano carattere generale, essi danno sempre vita al diritto del
lavoratore di conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali il che vuole significare che il
legislatore, in ogni caso, non può violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema
pensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei prestatori di opera i quali non
possono essere privati totalmente delle prestazioni.
In altri termini, il detto principio di proporzionalità deve essere inteso ragionevolmente nel senso,
cioè, che il legislatore non può negare del tutto le prestazioni né ridurle ad un minimo assoluto ma deve
assicurare, in ogni caso, le esigenze di vita del lavoratore.
Sembra opportuno anche rilevare che la legge 4 aprile 1952 n. 218, la quale ha commisurato le
pensioni alle contribuzioni, ha istituito anche i trattamenti minimi pensionistici spettanti ai lavoratori a
fronte di esigue contribuzioni (artt. 2 e 10), ed, inoltre, il fondo per l'adeguamento delle pensioni per
finanziare le pensioni minime (d.P.R. n. 488/68, legge n. 153 del 30 aprile 1969) con contributi sui salari;
quest'ultimo poi è stato soppresso e si è istituito il fondo sociale (art. 2 legge 21 luglio 1965 n. 903)
alimentato dai contributi dei lavoratori e poi dall'1 gennaio 1976 (art. 31 legge n. 160/75) a totale carico
dello Stato con pensione base a favore di tutti i lavoratori.
Né va trascurato di sottolineare che accanto ai trattamenti minimi via via integrati, vi sono anche le
pensioni sociali, le pensioni di invalidità, mentre le pensioni di alcune categorie di lavoratori, specie
degli autonomi, hanno di contro solo una minima contribuzione.