Per le altre è stato previsto un duplice criterio e cioè: un aumento in quota fissa commisurato ai punti di contingenza e un aumento percentuale pari alla differenza tra la percentuale di variazione del costo della vita. E le relative norme sono state ritenute costituzionalmente legittime (sentt. n. 349/85 e n. 12/86). Si è poi introdotto prima la semestralizzazione della perequazione automatica (legge 29 febbraio 1980 n. 33 di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663), poi (art. 23 legge 30 marzo 1981 n. 119) la quadrimestralizzazione della scala mobile e infine la trimestralizzazione dall'1 gennaio 1983, (art. 3 legge 29 luglio 1982 n. 297) con beneficio delle pensioni superiori al minimo in base al numero dei punti di contingenza maturati per il periodo precedente calcolando il valore del punto in lire 1.910. È stato, però, escluso il ricalcolo degli aumenti semestrali, quadrimestrali e trimestrali della quota di perequazione (art. 14 bis, quarto comma, legge n. 33/80; art. 23, quinto comma, legge n. 119/81; art. 3, quinto comma, legge n. 297/82). Ai fini dell'aumento non si è tenuto conto dell'anno precedente la decorrenza della pensione perché lo scopo della legge è stato quello di integrare il valore delle retribuzioni percepite negli anni più lontani rispetto a quello di decorrenza della pensione anche perché, in quell'anno, erano avvenuti aumenti ordinari della retribuzione. Nella liquidazione delle pensioni si è data rilevanza anche al coefficiente stabilito nella misura di due punti annuali in relazione all'anzianità contributiva. Il legislatore ha operato con gradualità, secondo scelte di politica sociale ed economica e secondo le necessità economiche del bilancio. Ha cercato di evitare tensioni sociali in momenti di grave crisi economica. Ha incrementato di più le pensioni sociali e quelle minime; meno quelle più elevate. Ha contenuto la diminuzione della redditività delle pensioni in dimensioni accettabili sia quantitative che temporali sostituendo a quello vigente sistemi più rispondenti alle esigenze vitali dei pensionati e, successivamente, ha provveduto a compensare, sia pure in parte, il mancato incremento patrimoniale verificatosi nei periodi di vigenza delle norme più restrittive che poi ha modificato, sostituendole, a seconda che si verificavano miglioramenti della situazione economica (per es. la legge n. 730/83 ha abolito dall'1 gennaio 1984 il sistema del 1975; la legge 15 aprile 1985 n. 140 ha provveduto per le gestioni speciali). Le discipline più restrittive sono durate solo alcuni anni, sicché, anche per questo carattere contingente e temporaneo, si è portati ad escludere la fondatezza delle censure (sent. n. 349/85). La cristallizzazione del tetto pensionabile rientra nelle finalità sociali perseguite, nel risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali a rilevante connotazione di solidarietà sociale, nella visione unitaria di politica economica generale che il legislatore valuta e gradua nell'esercizio insindacabile della sua discrezionalità; trova compensazione nei miglioramenti apportati ai trattamenti pensionistici e nella utilizzazione per questi solo delle retribuzioni degli anni più prossimi al pensionamento e, quindi, più elevate. Per quanto riguarda più specificamente la definizione della sfera temporale di applicazione della disciplina dell'aumento e della indicizzazione del tetto pensionabile, questa Corte ha già ritenuto che non sussiste sconfinamento dal ragionevole uso della discrezione legislativa nel senso che i trattamenti esclusi restano, dal canto loro, assoggettati ad un sistema perequativo meno utile. La gradualità delle riforme e delle discipline previdenziali, anche migliorative, giustifica questa diversa decorrenza; esse non si compiono uno actu e sempre nello stesso momento; ma esigono la dilazione nel tempo e la progressività temporale.

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