L’istituzione del Consiglio di stabilità e la disciplina delle sue attribuzioni rinvengono la
propria fonte nella Legge sul Consiglio di Stabilità (Gesetz zue Errichtung eines
Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen), approvata in data 10 agosto
2009.
Il modus operandi del Consiglio di Stabilità si fonda su un controllo di tipo preventivo e
periodico della situazione finanziaria degli enti territoriali, avendo il potere di disporre una
serie di misure di risanamento qualora sia rilevata una situazione di emergenza di bilancio
imminente (art.4StabiRatG). Tuttavia, la dottrina ha rilevato come un simile controllo si sia
rivelato uno strumento scarsamente incisivo posto che, in caso di mancata attuazione dei piani
di risanamento predisposti dal Consiglio di Stabilità, non è prevista alcuna possibilità per
quest’ultimo di intervenire in maniera diretta, essendo sempre rimessa la scelta finale alla
Federazione o ai Länder 11.
Peraltro, affinché una simile disciplina delle relazioni finanziarie tra Stato centrale e
Länder non si mostri pregiudizievole per questi ultimi, sono previste una serie di possibilità di
intervento della Federazione in favore dei Länder. Tali tipologie di intervento sono
disciplinate dall’art. 143 GG, là dove rinvengono il proprio regime gli aiuti di consolidamento
e quelli di risanamento di situazioni di bilancio di estrema gravità.
In particolare, la concessione di aiuti di consolidamento è finalizzata a collocare i
Länder in una situazione economica tale che consenta loro di rispettare il vincolo del pareggio
nel momento in cui siffatta disciplina entrerà in vigore. Il vincolo del pareggio, infatti,
comincerà a produrre i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2020 per i Länder e dal 2016 per
lo Stato federale.
Si è, dunque, previsto un lasso temporale particolarmente ampio al fine di risanare la
finanza pubblica, consentendo allo Stato federale ed ai Länder di collocarsi in una situazione
pariordinata di partenza 12.
Un simile quadro normativo viene a delineare uno scenario articolato in quanto, a fronte
della previsione di un obbligo generale, si prevede un lasso di tempo per adeguarsi
all’obbligazione imposta, senza che l’attuale scostamento possa configurare una violazione.
Lo slittamento temporale dell’efficacia dei vincoli di bilancio non osta a che lo Stato
federale ed i Länder, al fine di adeguarsi ai parametri imposti, sin da ora adottino una serie di
provvedimenti volti a contingentare la spesa pubblica. In definitiva, si è venuta a creare una
situazione analoga a quella determinatasi nell’ordinamento interno con l’inserimento in
Costituzione dell’equilibrio di bilancio, con la differenza che nel caso tedesco l’introduzione
nella Legge Fondamentale del pareggio di bilancio non ha costituito attuazione di un trattato
internazionale.
Bisognerà, poi, verificare se la rimodulazione della spesa pubblica abbia cagionato le
medesime problematiche, considerando altresì gli eventuali arresti della giurisprudenza
costituzionale. Tali profili saranno oggetto di approfondimento nei paragrafi successivi.
11
Di questo avviso, A. ARROYO GIL – I.M. GIMÉNEZ SÁNCEZ, La incorporación constitucional de la cláusola
de estabilidad presupuestaria en perspectiva comparada: Alemania, Italia y Francia, cit., 164.
12
In argomento, v. A. ARROYO GIL – I.M. GIMÉNEZ SÁNCEZ, La incorporación constitucional de la cláusola
de estabilidad presupuestaria en perspectiva comparada: Alemania, Italia y Francia, cit., 162; W. KAHL, Las
normas de la Ley Fundamental para una política financiera sostenibile. Tras la reforma se estáante la reforma,
in el cronista del estado social y democrático de derecho, 2012, n. 33, 46.
14