L’impiego di una simile terminologia è stato ritenuto non casuale dalla dottrina, posto
che il concetto di “stabilità di bilancio” si presta a ricomprendere in sé sia l’equilibrio che il
pareggio, così garantendo un più ampio margine di autonomia nella gestione dei conti
pubblici.
In secondo luogo, là dove la disciplina richiama l’ipotesi di un deficit strutturale, essa lo
consente solo in relazione allo Stato ed alle Comunità autonome, non essendo per contro
possibile per quanto concerne gli enti locali. Una simile previsione rappresenta una novità
rispetto alla tradizione giuridica spagnola che permetteva agli enti locali di ricorrere
all’indebitamento, seppure nei limiti posti dalla legislazione statale 15. Occorre, peraltro,
rilevare come questa previsione si presenti innovativa non solo con riguardo alla disciplina
previgente, bensì anche alla luce della comparazione con la disciplina degli altri Stati europei,
basti pensare a come la disciplina tedesca non abbia costituzionalizzato vincoli gravanti sugli
enti locali.
In terzo luogo, l’entità del deficit massimo consentito non è individuata direttamente in
Costituzione, bensì operando un rinvio ai limiti stabiliti dall’Unione europea. Medesimo
discorso è possibile compiere con riferimento all’entità massima di debito pubblico,
disciplinata dal comma terzo dell’art. 135 della Costituzione 16.
Infatti, lo Stato e le Comunità autonome possono essere autorizzati con legge ad
emettere debito pubblico o a contrarre crediti, tuttavia il volume del debito pubblico di tutte le
amministrazioni pubbliche, in relazione al PIL dello Stato, non può superare il valore di
riferimento previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale
riferimento al TFUE è stato oggetto di critica da parte della dottrina spagnola, che ha ritenuto
inopportuno l’aver cristallizzato in Costituzione il riferimento ad un atto normativo che negli
anni a venire potrebbe essere interessato da revisioni 17.
In relazione alla possibilità di incorrere in una situazione di indebitamento, occorre
altresì rilevare come la tecnica normativa impiegata in relazione alla Costituzione spagnola si
differenzi da quella utilizzata con riguardo alla Legge Fondamentale di Bonn. Quest’ultima,
infatti, detta essa stessa il limite all’indebitamento individuando una data percentuale.
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In argomento si era espresso anche il Tribunale costituzionale spagnolo riconoscendo agli enti locali un
necessario margine di indebitamento quale possibilità riconosciuta dalla stessa Costituzione, in relazione al quale
l’intervento del legislatore statale si poteva avere solo al fine di delimitare la possibilità di indebitamento senza
poterla sopprimere. Sul punto v. per tutti M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit., 146.
Nella giurisprudenza costituzionale spagnola, si rinvia a STC n. 233/1999.
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Prima di tale riforma, la disciplina di bilancio era posta da leggi ordinarie ed organiche, tra cui il Real
Decreto n. 2/2007, che all’art. 3 disciplinava, per l’appunto, l’equilibrio di bilancio definendolo come segue: «se
entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 a) y c)
de esta ley, la situación de equilibrio o superávit computada a lo largo del ciclo económico, en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales
y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones públicas». A livello di
Comunità autonome, l’equilibrio di bilancio trovava disciplina nella Ley Orgánica del 13 dicembre 2001, n. 5,
che prevedeva anche meccanismi di allerta attraverso i quali lo Stato poteva muovere dei richiami alle Comunità
eccessivamente indebitate. In considerazione di tali previsioni, alcuni Autori hanno ritenuto che la sola novità
della novella dell’art. 135 sia data dalla costituzionalizzazione del summenzionato equilibrio (così, E. ALBERTI
ROVIRA, El impacto de la crisis finanziaria en el Estado autonomino español, in Revista española de derecho
constitucional, 2013, n. 98, 69; nella dottrina italiana v. C. DECARO, La limitazione costituzionale del debito in
prospettiva comparata : Francia e Spagna, in Il Filangieri, 2012, che, pur parlando di costituzionalizzazione
dell’estabilidad presupuestaria, evidenzia come sia stata profonda la riforma dell’art. 135 della Costituzione).
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In questo senso, M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit., 146.