L’impiego di una simile terminologia è stato ritenuto non casuale dalla dottrina, posto che il concetto di “stabilità di bilancio” si presta a ricomprendere in sé sia l’equilibrio che il pareggio, così garantendo un più ampio margine di autonomia nella gestione dei conti pubblici. In secondo luogo, là dove la disciplina richiama l’ipotesi di un deficit strutturale, essa lo consente solo in relazione allo Stato ed alle Comunità autonome, non essendo per contro possibile per quanto concerne gli enti locali. Una simile previsione rappresenta una novità rispetto alla tradizione giuridica spagnola che permetteva agli enti locali di ricorrere all’indebitamento, seppure nei limiti posti dalla legislazione statale 15. Occorre, peraltro, rilevare come questa previsione si presenti innovativa non solo con riguardo alla disciplina previgente, bensì anche alla luce della comparazione con la disciplina degli altri Stati europei, basti pensare a come la disciplina tedesca non abbia costituzionalizzato vincoli gravanti sugli enti locali. In terzo luogo, l’entità del deficit massimo consentito non è individuata direttamente in Costituzione, bensì operando un rinvio ai limiti stabiliti dall’Unione europea. Medesimo discorso è possibile compiere con riferimento all’entità massima di debito pubblico, disciplinata dal comma terzo dell’art. 135 della Costituzione 16. Infatti, lo Stato e le Comunità autonome possono essere autorizzati con legge ad emettere debito pubblico o a contrarre crediti, tuttavia il volume del debito pubblico di tutte le amministrazioni pubbliche, in relazione al PIL dello Stato, non può superare il valore di riferimento previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale riferimento al TFUE è stato oggetto di critica da parte della dottrina spagnola, che ha ritenuto inopportuno l’aver cristallizzato in Costituzione il riferimento ad un atto normativo che negli anni a venire potrebbe essere interessato da revisioni 17. In relazione alla possibilità di incorrere in una situazione di indebitamento, occorre altresì rilevare come la tecnica normativa impiegata in relazione alla Costituzione spagnola si differenzi da quella utilizzata con riguardo alla Legge Fondamentale di Bonn. Quest’ultima, infatti, detta essa stessa il limite all’indebitamento individuando una data percentuale. 15 In argomento si era espresso anche il Tribunale costituzionale spagnolo riconoscendo agli enti locali un necessario margine di indebitamento quale possibilità riconosciuta dalla stessa Costituzione, in relazione al quale l’intervento del legislatore statale si poteva avere solo al fine di delimitare la possibilità di indebitamento senza poterla sopprimere. Sul punto v. per tutti M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit., 146. Nella giurisprudenza costituzionale spagnola, si rinvia a STC n. 233/1999. 16 Prima di tale riforma, la disciplina di bilancio era posta da leggi ordinarie ed organiche, tra cui il Real Decreto n. 2/2007, che all’art. 3 disciplinava, per l’appunto, l’equilibrio di bilancio definendolo come segue: «se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 a) y c) de esta ley, la situación de equilibrio o superávit computada a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones públicas». A livello di Comunità autonome, l’equilibrio di bilancio trovava disciplina nella Ley Orgánica del 13 dicembre 2001, n. 5, che prevedeva anche meccanismi di allerta attraverso i quali lo Stato poteva muovere dei richiami alle Comunità eccessivamente indebitate. In considerazione di tali previsioni, alcuni Autori hanno ritenuto che la sola novità della novella dell’art. 135 sia data dalla costituzionalizzazione del summenzionato equilibrio (così, E. ALBERTI ROVIRA, El impacto de la crisis finanziaria en el Estado autonomino español, in Revista española de derecho constitucional, 2013, n. 98, 69; nella dottrina italiana v. C. DECARO, La limitazione costituzionale del debito in prospettiva comparata : Francia e Spagna, in Il Filangieri, 2012, che, pur parlando di costituzionalizzazione dell’estabilidad presupuestaria, evidenzia come sia stata profonda la riforma dell’art. 135 della Costituzione). 17 16 In questo senso, M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit., 146.

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