Diversamente, la disciplina spagnola opera un rimando alle fonti europee. Entrambe le tecniche si espongono a critiche: quella tedesca in quanto essa, ad avviso di parte della dottrina, ha determinato un irrigidimento eccessivo, quella spagnola in quanto ha fatto riferimento ad un atto specifico quale il TFUE. Analogamente a quanto sancito nell’ordinamento italiano ed in quello tedesco, si prevede poi che i limiti di deficit strutturale e del volume di debito pubblico possono essere superati solo in caso di catastrofi naturali, recessione economica o situazioni di emergenza che sfuggano al controllo dello Stato e che compromettano seriamente la sostenibilità finanziaria o economica o sociale dello Stato. Come è possibile notare, se si esclude il riferimento alle catastrofi naturali, che sono riconducibili agli eventi eccezionali a cui fa riferimento la disciplina interna, ed alla recessione economica, assimilabile alla necessità di tenere conto della congiuntura economica a cui si richiama l’art. 81 della Costituzione italiana, le ipotesi derogatorie introdotte dalla Costituzione spagnola sono molto simili a quelle previste nella Legge Fondamentale di Bonn. In entrambe, infatti, si riscontra il riferimento alle “situazioni di emergenza che sfuggano al controllo dello Stato”, l’ipotesi derogatoria spagnola però si mostra più ampia in quanto tiene conto non solo della sostenibilità finanziaria, bensì anche di quella economica e sociale 18. Quest’ultimo rilievo assume una grande importanza in relazione allo sviluppo del presente studio, posto che saranno oggetto di indagine non solo le misure adottate dai singoli ordinamenti al fine di razionalizzare la spesa pubblica, ma più precisamente quelle misure che hanno inciso sui diritti sociali. Ulteriore caratteristica della disciplina di bilancio costituzionalizzata in Spagna è quella di assumere la forma di un patto interno di stabilità, posto che risultano disciplinati i vincoli sia dello Stato centrale che delle Comunità autonome. Una simile disciplina rinviene spiegazione in considerazione del fatto che in Spagna si assiste ad un alto tasso di decentramento della spesa pubblica 19. In questa ottica deve essere letta anche la previsione del sesto comma dell’art. 135, alla luce del quale le Comunità autonome si impegnano ad adottare le disposizioni necessarie a rendere effettivo il principio di estabilidad presupuestaria nelle propria regolamentazione del bilancio. Ad oggi, solo alcune delle Comunità autonome hanno adottato normative in attuazione dell’art. 135 della Costituzione, tra queste è possibile ricordare la Legge della Catalogna n. 18 In argomento, v. M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit., 153, il quale rileva come una previsione così ampia conferisca un ampio margine di discrezionalità al Bundestag nell’ìndividuazione dei casi in cui è possibile incorrere in una situazione di indebitamento, senza che su una simile scelta il Tribunale costituzionale possa compiere un vaglio stringente. A tal riguardo, appare pungente l’affermazione di F. DE CARRERAS, Encuesta sobre la reforma constitucional,in Revista española de derecho constitucional, cit., 187, secondo cui eccezioni così ampie e generiche rischiano di vanificare l’intera previsione dell’art. 135. Occorre, peraltro, rilevare che se il concetto di “situazioni di emergenza che sfuggano al controllo dello Stato” è alquanto indeterminato, la Costituzione spagnola, ex art. 135, c. V, rimette al legislatore organico l’individuazione dei casi di recessione. 19 Sul punto, v. A. RODRÍGUEZ BEREIJO, Constitución española y financiación autonómica, in La financiación autonomica, Madrid, 2010, 33; V. RUIZ ALMENDRAL, La estabilidad presupuestaria en la Constitucion española, cit., 1. Per un’ampia disamina della disciplina di bilancio concernente le Comunità autonome prima della revisione dell’art. 135, v. M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit., 131. 17

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