Diversamente, la disciplina spagnola opera un rimando alle fonti europee. Entrambe le
tecniche si espongono a critiche: quella tedesca in quanto essa, ad avviso di parte della
dottrina, ha determinato un irrigidimento eccessivo, quella spagnola in quanto ha fatto
riferimento ad un atto specifico quale il TFUE.
Analogamente a quanto sancito nell’ordinamento italiano ed in quello tedesco, si
prevede poi che i limiti di deficit strutturale e del volume di debito pubblico possono essere
superati solo in caso di catastrofi naturali, recessione economica o situazioni di emergenza
che sfuggano al controllo dello Stato e che compromettano seriamente la sostenibilità
finanziaria o economica o sociale dello Stato.
Come è possibile notare, se si esclude il riferimento alle catastrofi naturali, che sono
riconducibili agli eventi eccezionali a cui fa riferimento la disciplina interna, ed alla
recessione economica, assimilabile alla necessità di tenere conto della congiuntura economica
a cui si richiama l’art. 81 della Costituzione italiana, le ipotesi derogatorie introdotte dalla
Costituzione spagnola sono molto simili a quelle previste nella Legge Fondamentale di Bonn.
In entrambe, infatti, si riscontra il riferimento alle “situazioni di emergenza che
sfuggano al controllo dello Stato”, l’ipotesi derogatoria spagnola però si mostra più ampia in
quanto tiene conto non solo della sostenibilità finanziaria, bensì anche di quella economica e
sociale 18.
Quest’ultimo rilievo assume una grande importanza in relazione allo sviluppo del presente
studio, posto che saranno oggetto di indagine non solo le misure adottate dai singoli
ordinamenti al fine di razionalizzare la spesa pubblica, ma più precisamente quelle misure che
hanno inciso sui diritti sociali.
Ulteriore caratteristica della disciplina di bilancio costituzionalizzata in Spagna è quella
di assumere la forma di un patto interno di stabilità, posto che risultano disciplinati i vincoli
sia dello Stato centrale che delle Comunità autonome. Una simile disciplina rinviene
spiegazione in considerazione del fatto che in Spagna si assiste ad un alto tasso di
decentramento della spesa pubblica 19.
In questa ottica deve essere letta anche la previsione del sesto comma dell’art. 135, alla
luce del quale le Comunità autonome si impegnano ad adottare le disposizioni necessarie a
rendere effettivo il principio di estabilidad presupuestaria nelle propria regolamentazione del
bilancio.
Ad oggi, solo alcune delle Comunità autonome hanno adottato normative in attuazione
dell’art. 135 della Costituzione, tra queste è possibile ricordare la Legge della Catalogna n.
18
In argomento, v. M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit., 153, il quale rileva come
una previsione così ampia conferisca un ampio margine di discrezionalità al Bundestag nell’ìndividuazione dei
casi in cui è possibile incorrere in una situazione di indebitamento, senza che su una simile scelta il Tribunale
costituzionale possa compiere un vaglio stringente. A tal riguardo, appare pungente l’affermazione di F. DE
CARRERAS, Encuesta sobre la reforma constitucional,in Revista española de derecho constitucional, cit., 187,
secondo cui eccezioni così ampie e generiche rischiano di vanificare l’intera previsione dell’art. 135. Occorre,
peraltro, rilevare che se il concetto di “situazioni di emergenza che sfuggano al controllo dello Stato” è alquanto
indeterminato, la Costituzione spagnola, ex art. 135, c. V, rimette al legislatore organico l’individuazione dei casi
di recessione.
19
Sul punto, v. A. RODRÍGUEZ BEREIJO, Constitución española y financiación autonómica, in La
financiación autonomica, Madrid, 2010, 33; V. RUIZ ALMENDRAL, La estabilidad presupuestaria en la
Constitucion española, cit., 1. Per un’ampia disamina della disciplina di bilancio concernente le Comunità
autonome prima della revisione dell’art. 135, v. M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit.,
131.
17