6/2012 e quella dell’Aragona n. 5/2012. Occorre ricordare, tuttavia, come già prima della
riforma alcuni Statuti prevedevano la clausola dell’equilibrio di bilancio, basti far riferimento
allo Statuto extremeño.
I principi posti dall’art. 135 trovano attuazione nella Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, di cui alla L.O. 27 aprile 2012, n. 2, mediante la
quale si provvede all’individuazione dei limiti di deficit e di debito delle distinte
Amministrazioni Pubbliche, nonché si disciplina la responsabilità delle stesse in caso di
mancato rispetto degli obiettivi di bilancio.
Tale legge detta un autentico patto di stabilità interno, individuando sia misure
automatiche di prevenzione dell’indebitamento, come può essere considerato un avvertimento
del rischio, sia misure correttive, nonché predisponendo misure coercitive per il caso in cui sia
venuta ad esistenza una situazione patologica 20.
Il riconoscimento al legislatore statale del potere normativo di definire le situazioni di
deficit ed i meccanismi correttivi e sanzionatori non rappresenta una novità, posto che esso era
già stato riconosciuto dalla Corte costituzionale spagnola sulla base dell’art. 149 della
Costituzione. L’aspetto rilevante è, semmai, la costituzionalizzazione di un simile potere ed il
suo inserimento tra i titoli competenziali statali 21.
Ulteriore innovazione consiste nel riconoscimento al Governo di una potestà regolamentare al
fine di individuare meccanismi di coordinamento tra Pubbliche Amministrazioni, che
consentano di rendere effettivi i principi posti dalla stessa Legge Organica.
Tale disciplina di bilancio, analogamente a quanto previsto in relazione alla disciplina
tedesca, entrerà in vigore a partire dal 2020. Anche in questo caso e soprattutto in
considerazione dei rapidi tempi con i quali si è provveduto ad apportare una modifica
costituzionale la dottrina ha mosso delle critiche 22. Tuttavia, occorre rilevare come il
cammino al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio o, qualora si preferisca, la estabilidad
presupuestaria non sia breve, soprattutto in considerazione degli squilibri esistenti tra le
Comunità autonome.
20
In particolare, si prevede che, nel rispetto di talune previsioni concertative, al Governo centrale spetterà
determinare gli obiettivi di stabilità finanziaria e di debito pubblico per ciascuna Comunità autonoma. In caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi, le operazioni di indebitamento della Comunità autonoma avranno
bisogno di un’autorizzazione statale e lo stesso ente sub-statale dovrà formulare un piano economico finanziario
che gli consenta entro il termine di un anno di raggiungere gli obiettivi inadempiuti. Tali profili sono salutati
favorevolmente in dottrina da M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit., 144, che evidenzia
come nella previgente disciplina non fossero presenti sanzioni per gli sforamenti di bilancio posti in essere dalle
Comunità autonome, circostanza che aveva favorito l’indebitamento. Occorre, altresì, rilevare come siffatta
disciplina si presenti particolarmente incisiva per quanto concerne i tetti di spesa pubblica, ponendo all’art. 12
quella che la dottrina ha definito quale una vera e propria regola di spesa che vincola le Pubbliche
Amministrazioni, incluse le Comunità autonome, a non superare il tasso di riferimento della crescita del PIB
dell’economia spagnola. Tale regola, per la verità già introdotta a mezzo del RDL n. 8/2011, è completata dalla
previsione secondo cui le entrate che si ottengano al di sopra delle previsioni sono destinate integralmente a
ridurre il debito pubblico. Per un’accurata disamina delle misure preventive, correttive e sanzionatoria delle
situazioni di indebitamento, v. E. ALBERTI ROVIRA, El impacto de la crisis finanziaria en el Estado autonomico
español, cit., 77.
21
Sul punto, v. E. ALBERTI ROVIRA, El impacto de la crisis finanziaria en el Estado autonomino español,
cit., 70.
22
Così, nella dottrina interna, L. FERRARO, La crisi finanziaria e lo Stato autonomino spagnolo, in
www.rivistaaic.it, n. 4/2012, 5. Nella dottrina spagnola, F. RUBIO LLORENTE, La reforma del articulo 135 CE, in
Revista espa��ola de derecho constitucional, 2011, n. 93, 206.
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