6/2012 e quella dell’Aragona n. 5/2012. Occorre ricordare, tuttavia, come già prima della riforma alcuni Statuti prevedevano la clausola dell’equilibrio di bilancio, basti far riferimento allo Statuto extremeño. I principi posti dall’art. 135 trovano attuazione nella Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, di cui alla L.O. 27 aprile 2012, n. 2, mediante la quale si provvede all’individuazione dei limiti di deficit e di debito delle distinte Amministrazioni Pubbliche, nonché si disciplina la responsabilità delle stesse in caso di mancato rispetto degli obiettivi di bilancio. Tale legge detta un autentico patto di stabilità interno, individuando sia misure automatiche di prevenzione dell’indebitamento, come può essere considerato un avvertimento del rischio, sia misure correttive, nonché predisponendo misure coercitive per il caso in cui sia venuta ad esistenza una situazione patologica 20. Il riconoscimento al legislatore statale del potere normativo di definire le situazioni di deficit ed i meccanismi correttivi e sanzionatori non rappresenta una novità, posto che esso era già stato riconosciuto dalla Corte costituzionale spagnola sulla base dell’art. 149 della Costituzione. L’aspetto rilevante è, semmai, la costituzionalizzazione di un simile potere ed il suo inserimento tra i titoli competenziali statali 21. Ulteriore innovazione consiste nel riconoscimento al Governo di una potestà regolamentare al fine di individuare meccanismi di coordinamento tra Pubbliche Amministrazioni, che consentano di rendere effettivi i principi posti dalla stessa Legge Organica. Tale disciplina di bilancio, analogamente a quanto previsto in relazione alla disciplina tedesca, entrerà in vigore a partire dal 2020. Anche in questo caso e soprattutto in considerazione dei rapidi tempi con i quali si è provveduto ad apportare una modifica costituzionale la dottrina ha mosso delle critiche 22. Tuttavia, occorre rilevare come il cammino al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio o, qualora si preferisca, la estabilidad presupuestaria non sia breve, soprattutto in considerazione degli squilibri esistenti tra le Comunità autonome. 20 In particolare, si prevede che, nel rispetto di talune previsioni concertative, al Governo centrale spetterà determinare gli obiettivi di stabilità finanziaria e di debito pubblico per ciascuna Comunità autonoma. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, le operazioni di indebitamento della Comunità autonoma avranno bisogno di un’autorizzazione statale e lo stesso ente sub-statale dovrà formulare un piano economico finanziario che gli consenta entro il termine di un anno di raggiungere gli obiettivi inadempiuti. Tali profili sono salutati favorevolmente in dottrina da M. MEDINA GUERRERO, La reforma del artículo 135 CE, cit., 144, che evidenzia come nella previgente disciplina non fossero presenti sanzioni per gli sforamenti di bilancio posti in essere dalle Comunità autonome, circostanza che aveva favorito l’indebitamento. Occorre, altresì, rilevare come siffatta disciplina si presenti particolarmente incisiva per quanto concerne i tetti di spesa pubblica, ponendo all’art. 12 quella che la dottrina ha definito quale una vera e propria regola di spesa che vincola le Pubbliche Amministrazioni, incluse le Comunità autonome, a non superare il tasso di riferimento della crescita del PIB dell’economia spagnola. Tale regola, per la verità già introdotta a mezzo del RDL n. 8/2011, è completata dalla previsione secondo cui le entrate che si ottengano al di sopra delle previsioni sono destinate integralmente a ridurre il debito pubblico. Per un’accurata disamina delle misure preventive, correttive e sanzionatoria delle situazioni di indebitamento, v. E. ALBERTI ROVIRA, El impacto de la crisis finanziaria en el Estado autonomico español, cit., 77. 21 Sul punto, v. E. ALBERTI ROVIRA, El impacto de la crisis finanziaria en el Estado autonomino español, cit., 70. 22 Così, nella dottrina interna, L. FERRARO, La crisi finanziaria e lo Stato autonomino spagnolo, in www.rivistaaic.it, n. 4/2012, 5. Nella dottrina spagnola, F. RUBIO LLORENTE, La reforma del articulo 135 CE, in Revista espa��ola de derecho constitucional, 2011, n. 93, 206. 18

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