Muovendo dal primo profilo, occorre rilevare come tradizionalmente la sfera delle
politiche sociali sia stata rimessa dall’Unione agli Stati membri 25. Ciò in quanto i diritti
sociali sono ricostruiti quali diritti a prestazione erogata da parte del soggetto pubblico;
pertanto, essi incidono sull’erario. Considerato che secondo autorevoli ricostruzioni il diritto
del bilancio rappresenta l’ultimo bastione della sovranità statale, le decisioni in relazione ai
diritti sociali erano rimesse esclusivamente agli Stati.
Un simile contesto è considerevolmente mutato in considerazione della crisi economica
e della crescente esposizione debitoria di taluni Stati membri. In primo luogo, è possibile
notare come le decisioni in merito alle politiche di bilancio ed ai vincoli da rispettare si siano
spostate sempre più in sede sovranazionale. In secondo luogo, l’erogazione di aiuti finanziari
è stata subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi, ma non sono mancate
prescrizioni di dettaglio in ordine a piani di risanamento ed alle riforme strutturali 26. In
relazione a queste ultime, è possibile notare come i settori maggiormente interessati siano stati
l’ambito pensionistico, quello previdenziale, più in generale i sistemi di sicurezza sociale,
nonché consistenti riforme hanno interessato il sistema sanitario e quello educativo 27.
Sebbene nei Paesi colpiti dalla crisi quelli enunciati sono i settori maggiormente incisi,
l’entità degli interventi è stata diversa da Stato a Stato e ha portato a differenti risultati. In
critiche, tuttavia, non impediscono all’Autore di giustificare le misure adottate in quanto, in loro assenza, l’uscita
dall’euro di questi Paesi avrebbe determinato situazioni ancora più drastiche.
Sul problema della natura giuridica dei Memoranda v. A. GUAMÁN HERNÁNDEZ – A. NOGUERA FERNÁNDEZ,
Derechos sociales, integración económica y medidas de austeridad: la UE contra el constitucionalismo social,
Madrid, 2015, i quali rilevano come in dottrina siano stati avanzati due possibili inquadramenti: da un lato,
quello di atto avente natura paracostituzionale e, dall’altro lato, quella di trattato o accordo internazionale.
Entrambi producono conseguenze di non poco rilievo: qualora fosse riconosciuta la natura paracostituzionale,
per introdurre l’atto normativo a livello interno non sarebbe sufficiente una legge ordinaria. Diversamente;
qualora si trattasse di un accordo internazionale, si dovrebbero seguire le norme previste in Costituzione per
l’esecuzione di tali fonti. La questione in Grecia è stata posta all’attenzione del Consiglio di Stato, che con
decisione n. 668/2012 ha negato sia la natura di atto paracostituzionale sia quella di trattato internazionale,
affermando che la natura del Memorandum è quella di un Programma di governo che definisce gli obiettivi di
politica generale, così come gli strumenti da utilizzare e le tempistiche.
25
Per una ricostruzione approfondita ed organica del ruolo e dell’evoluzione dei diritti sociali
nell’ordinamento europeo, v. P. COSTANZO, Il sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione
europea, in www.giurcost.org; J. HAYWARD, Reglementations européennes et politiques sociales nationales: le
grand écart, in Pouvoirs, 2014, 4, 101; D.U. GALLETTA, La tutela dei diritti fondamentali (in generale, e dei
diritti sociali in particolare) nel diritti UE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in Riv. It. Dir. pubbl.
comunit., 2013, 1175; D. TEGA, I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi
economica, in www.gruppodipisa.it; C. PINELLI, Il discorso sui diritti sociali all’epoca della crisi economica, in
www.europeanrights.it; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in www.rivistaaic.it, 2013, 4; I.
CIOLLI, I diritti sociali all’epoca della crisi economica, in www.costituzionalismo.it, 2012, 3.
Occorre, peraltro, rilevare come sino al Trattato di Lisbona la tutela dei diritti sociali nell’ambito del diritto
dell’Unione avveniva prevalentemente in via giurisprudenziale. Per una ricostruzione della giurisprudenza della
Corte di Giustizia in materia di diritti sociali, v. D. TEGA, I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele
giuridiche e crisi economica, in www.gruppodipisa.it e P. PICIOCCHI, I recenti orientamenti della giurisprudenza
comunitaria in materia di politiche sociali, in Dir. pubbl. comp ed europeo, 2011, 2, 578.
26
In relazione al principio di condizionalità che regge le politiche di assistenza finanziaria, v. A. POULOU,
Austerity and european social rights: how can courts protect Europe’s lost generation?, cit., 1146.
27
A tal riguardo, sia sufficiente rimandare a EUR COMM’N , DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC AND
AFFAIRS, THE ECONOMIC ADJUSTMENT PROGRAMME FOR PORTUGAL, giugno 2011,
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/pdf/ocp79_en.pdf; EUR COMM’N ,
DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS, THE SECOND ECONOMIC ADJUSTMENT
PROGRAMME FOR GREECE 135, Marzo 2012, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/
occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf.
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