Se in relazione alle politiche adottate con riguardo ai sussidi di disoccupazione la
disciplina spagnola e quella greca presentano rilevanti similitudini, diversa è la situazione per
quanto concerne le politiche di lavoro attivo. In relazione a quest’ultimo aspetto, il
Memorandum siglato dalla Grecia si presenta particolarmente dettagliato ed incisivo per
quanto concerne le politiche di reinserimento dei lavoratori disoccupati e di inserimento dei
giovani inoccupati, incoraggiando altresì i procedimenti di conversione lavorativa.
In ossequio a tali indicazioni, il Governo greco ha lanciato un Piano di azione nel 2013,
ponendo in collegamento le politiche di tutela dei soggetti inoccupati e disoccupati e le
strategie di conversione dei lavoratori. Quest’ultimo appare essere il profilo sul quale
incidono in maniera più dettagliata i Memoranda, incentivando l’istituzione di corsi di
formazione professionale di lungo periodo e l’adozione di misure di emergenza temporanee.
Nel caso del Portogallo le prescrizioni del Memorandum e le norme adottate sul piano
interno sono state meno incisive, riguardando principalmente il monitoraggio e la correzione
delle inefficienze.
Volendo avere una visione più ampia della disciplina laburistica ed in materia sicurezza
sociale, occorre rilevare come tra i Paesi dell’Eurozona la Grecia ed il Portogallo fossero
quelli maggiormente garantisti anteriormente alla crisi economica. A seguito della stipula dei
Memoranda, tuttavia, hanno avuto luogo significative modifiche legislative in entrambi gli
Stati nel senso di prediligere la creazione di occupazione a mezzo di contratti a termine e,
dunque, dando luogo a forme di flessibilizzazione del lavoro.
Le misure più rigide sono state adottate in Grecia a seguito del primo Memorandum con
il quale si è inteso facilitare l’uso di contratti a termine, includendo la possibilità di ricorrere a
salari al di sotto del minimo per i più giovani e di forme di lavoro part-time, senza considerare
la possibilità di ricorrere a contratti atipici 39. Tali misure adottate a partire dal 2011 sono state
accentuate a seguito del II Memorandum, non essendo risultate sufficienti a ridurre l’elevato
tasso di disoccupazione.
39
Risulta peculiare la misura introdotta in Grecia ad opera della L. 1° luglio 2011, n. 3986 che ha introdotto
la c.d. “riserva lavorativa” per i dipendenti pubblici che non siano funzionari. Secondo tale norma, questi ultimi
lavoratori, qualora in eccesso, devono essere collocati in aspettativa e riceveranno, pertanto, il 60% del salario
per un periodo di 12 mesi. Trascorso tale periodo, qualora vi siano vacanze nell’organico, essi potranno essere
reintegrati; in caso contrario, pensionati anticipatamente o licenziati. La L. 27 ottobre 2014 ha introdotto una
nuova classificazione dei posti di lavoro e una nuova scala salariale, oltre a prevedere che coloro che abbiano
compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio al momento dell’entrata della legge sono sospesi automaticamente
dal loro impiego sino al pensionamento, percependo per tale lasso temporale il 60% del loro stipendio.
Per quanto riguarda i giovani, i provvedimenti normativi più rilevanti sono stati le L. nn. 38445/2010,
3863/2010 e 3986/2011, che presentavano il fine di agevolare l’inserimento lavorativo dei più giovani. Tra i vari
provvedimenti riconducibili a tali atti normativi vi è l’introduzione di nuove forme contrattuali, tra cui “un
contratto per l’acquisizione di esperienza lavorativa”, che prevede la possibilità di assunzione da parte di imprese
private di soggetti di età inferiore ai 24 anni a fronte della corresponsione di una retribuzione netta equivalente
all’80% del salario minimo. Per i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni si è istituito un contratto di
apprendimento speciale della durata massima di un anno al fine dell’acquisizione di competenze professionali.
Per tale tipologia contrattuale la legge prevede l’erogazione di una retribuzione netta pari al 70% del salario
minimo. Qualora non si ricada in queste tipologie contrattuali, la legge ha previsto che, in caso di prima
assunzione di giovani di età minore di 25 anni, possa essere corrisposta una retribuzione nella misura dell’85%
del salario minimo.
Ulteriori riforme hanno riguardato la disciplina dei licenziamenti collettivi e del periodo di prova, stabilendo
in relazione a quest’ultimo che qualsiasi contratto a tempo indeterminato prevede un periodo di prova della
durata di un anno durante il quale il datore di lavoro può far cessare il contratto senza alcuna limitazione.
Per quanto concerne l’individuazione del salario minimo una significativa modifica è stata adottata ad opera
della L. n. 4093/2012, adottata in attuazione del II Memorandum, che ha attribuito al Parlamento il potere di
individuare con legge il minimo salariale.
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