Se in relazione alle politiche adottate con riguardo ai sussidi di disoccupazione la disciplina spagnola e quella greca presentano rilevanti similitudini, diversa è la situazione per quanto concerne le politiche di lavoro attivo. In relazione a quest’ultimo aspetto, il Memorandum siglato dalla Grecia si presenta particolarmente dettagliato ed incisivo per quanto concerne le politiche di reinserimento dei lavoratori disoccupati e di inserimento dei giovani inoccupati, incoraggiando altresì i procedimenti di conversione lavorativa. In ossequio a tali indicazioni, il Governo greco ha lanciato un Piano di azione nel 2013, ponendo in collegamento le politiche di tutela dei soggetti inoccupati e disoccupati e le strategie di conversione dei lavoratori. Quest’ultimo appare essere il profilo sul quale incidono in maniera più dettagliata i Memoranda, incentivando l’istituzione di corsi di formazione professionale di lungo periodo e l’adozione di misure di emergenza temporanee. Nel caso del Portogallo le prescrizioni del Memorandum e le norme adottate sul piano interno sono state meno incisive, riguardando principalmente il monitoraggio e la correzione delle inefficienze. Volendo avere una visione più ampia della disciplina laburistica ed in materia sicurezza sociale, occorre rilevare come tra i Paesi dell’Eurozona la Grecia ed il Portogallo fossero quelli maggiormente garantisti anteriormente alla crisi economica. A seguito della stipula dei Memoranda, tuttavia, hanno avuto luogo significative modifiche legislative in entrambi gli Stati nel senso di prediligere la creazione di occupazione a mezzo di contratti a termine e, dunque, dando luogo a forme di flessibilizzazione del lavoro. Le misure più rigide sono state adottate in Grecia a seguito del primo Memorandum con il quale si è inteso facilitare l’uso di contratti a termine, includendo la possibilità di ricorrere a salari al di sotto del minimo per i più giovani e di forme di lavoro part-time, senza considerare la possibilità di ricorrere a contratti atipici 39. Tali misure adottate a partire dal 2011 sono state accentuate a seguito del II Memorandum, non essendo risultate sufficienti a ridurre l’elevato tasso di disoccupazione. 39 Risulta peculiare la misura introdotta in Grecia ad opera della L. 1° luglio 2011, n. 3986 che ha introdotto la c.d. “riserva lavorativa” per i dipendenti pubblici che non siano funzionari. Secondo tale norma, questi ultimi lavoratori, qualora in eccesso, devono essere collocati in aspettativa e riceveranno, pertanto, il 60% del salario per un periodo di 12 mesi. Trascorso tale periodo, qualora vi siano vacanze nell’organico, essi potranno essere reintegrati; in caso contrario, pensionati anticipatamente o licenziati. La L. 27 ottobre 2014 ha introdotto una nuova classificazione dei posti di lavoro e una nuova scala salariale, oltre a prevedere che coloro che abbiano compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio al momento dell’entrata della legge sono sospesi automaticamente dal loro impiego sino al pensionamento, percependo per tale lasso temporale il 60% del loro stipendio. Per quanto riguarda i giovani, i provvedimenti normativi più rilevanti sono stati le L. nn. 38445/2010, 3863/2010 e 3986/2011, che presentavano il fine di agevolare l’inserimento lavorativo dei più giovani. Tra i vari provvedimenti riconducibili a tali atti normativi vi è l’introduzione di nuove forme contrattuali, tra cui “un contratto per l’acquisizione di esperienza lavorativa”, che prevede la possibilità di assunzione da parte di imprese private di soggetti di età inferiore ai 24 anni a fronte della corresponsione di una retribuzione netta equivalente all’80% del salario minimo. Per i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni si è istituito un contratto di apprendimento speciale della durata massima di un anno al fine dell’acquisizione di competenze professionali. Per tale tipologia contrattuale la legge prevede l’erogazione di una retribuzione netta pari al 70% del salario minimo. Qualora non si ricada in queste tipologie contrattuali, la legge ha previsto che, in caso di prima assunzione di giovani di età minore di 25 anni, possa essere corrisposta una retribuzione nella misura dell’85% del salario minimo. Ulteriori riforme hanno riguardato la disciplina dei licenziamenti collettivi e del periodo di prova, stabilendo in relazione a quest’ultimo che qualsiasi contratto a tempo indeterminato prevede un periodo di prova della durata di un anno durante il quale il datore di lavoro può far cessare il contratto senza alcuna limitazione. Per quanto concerne l’individuazione del salario minimo una significativa modifica è stata adottata ad opera della L. n. 4093/2012, adottata in attuazione del II Memorandum, che ha attribuito al Parlamento il potere di individuare con legge il minimo salariale. 25

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