Un simile discorso può essere inteso focalizzando l’attenzione sul diritto a ricevere
un’adeguata istruzione e ad accedere ai gradi di studio più elevati secondo requisiti di capacità
e merito. 71
Per quanto concerne, invece, la determinazione del minimo vitale da parte del
legislatore, si richiede che questo sia determinato attraverso un procedimento trasparente ed
appropriato. Pertanto, il legislatore è tenuto a definire, in primo luogo, i bisogni rilevanti e i
costi collegati agli stessi ed a determinare, in un secondo momento, il bisogno complessivo.
Su tale procedimento si incentra il controllo da parte del Tribunale costituzionale
federale, che deve verificare se i presupposti ed il metodo di calcolo delle prestazioni siano
rispondenti alle finalità del diritto fondamentale. In relazione al metodo impiegato dal
legislatore al fine di determinare il minimo vitale, il Tribunale costituzionale ha evidenziato
come il ricorso al criterio statistico possa risultare legittimo purché faccia riferimento ai
bisogni reali 72.
Occorre, peraltro, tenere in considerazione che alla tutela del minimo vitale fa da
contrappeso il concetto di “riserva del possibile” (Vorbehalt des Möglichen), ossia ciò che
l’individuo può ragionevolmente pretendere dalla società. Pertanto, se il minimo vitale deve
in ogni caso essere garantito, la pretesa del singolo che vada al di là di questo incontrerà il
limite delle prestazioni che è possibile erogargli in relazione alla situazione di fatto ed alle
risorse economiche 73.
Oltre alla giurisprudenza in merito alla salvaguardia del minimo vitale, occorre
evidenziare che il Tribunale costituzionale federale ha effettuato importanti statuizioni in
merito alle politiche europee di assistenza finanziaria agli Stati membri ed all’importanza
dell’informazione e partecipazione del Bundestag nell’assunzione di impegni a livello
sovranazionale.
Vale la pena soffermarsi su tali pronunce, sebbene le stesse non concernano
segnatamente i diritti sociali in quanto è importante segnalare come in Germania, a differenza
di quanto accaduto negli Stati che si sono trovati a richiedere l’assistenza finanziaria, si sia
posto il problema della partecipazione del Parlamento federale ai procedimenti decisionali
mediante i quali il Governo tedesco ha manifestato il proprio assenso alla sottoscrizione di
trattati internazionali che consentono l’erogazione di assistenza finanziaria, nonché ha assunto
il conseguente impegno economico di partecipare all’esborso di siffatti aiuti.
Le questioni affrontate dal Tribunale costituzionale si mostrano suscettibili di incidere
non solo a livello interno, bensì anche nello scenario internazionale e, in particolar modo, in
relazione a quei Paesi richiedenti l’assistenza finanziaria 74.
71
Segnatamente, la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 9 febbraio 2010 riscontra la lesione del diritto
al minimo vitale nella mancata copertura delle spese scolastiche, situazione che cagionerebbe «un’esclusione da
opportunità di vita».
72
Sul punto, v. G. DELLEDONNE, «Minimo vitale» e Stato sociale in una recente pronuncia della Corte
costituzionale tedesca, cit., 601.
73
In questo senso, v. A. SANDRI, Il Vorbehalt Möglichen nella giurisprudenza delle corti tedesche, in
www.gruppodipisa.it.
74
In argomento, appaiono significative le osservazioni di R. CAPONI, La Corte costituzionale tedesca e la
crisi dell’Eurozona – Salvaguardare l’euro con ogni mezzo? Il primo rinvio pregiudiziale della Corte
costituzionale tedesca, in Giorn. Dir. amm., 2014, 5, 469, secondo cui le questioni portate all’attenzione della
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