Un simile discorso può essere inteso focalizzando l’attenzione sul diritto a ricevere un’adeguata istruzione e ad accedere ai gradi di studio più elevati secondo requisiti di capacità e merito. 71 Per quanto concerne, invece, la determinazione del minimo vitale da parte del legislatore, si richiede che questo sia determinato attraverso un procedimento trasparente ed appropriato. Pertanto, il legislatore è tenuto a definire, in primo luogo, i bisogni rilevanti e i costi collegati agli stessi ed a determinare, in un secondo momento, il bisogno complessivo. Su tale procedimento si incentra il controllo da parte del Tribunale costituzionale federale, che deve verificare se i presupposti ed il metodo di calcolo delle prestazioni siano rispondenti alle finalità del diritto fondamentale. In relazione al metodo impiegato dal legislatore al fine di determinare il minimo vitale, il Tribunale costituzionale ha evidenziato come il ricorso al criterio statistico possa risultare legittimo purché faccia riferimento ai bisogni reali 72. Occorre, peraltro, tenere in considerazione che alla tutela del minimo vitale fa da contrappeso il concetto di “riserva del possibile” (Vorbehalt des Möglichen), ossia ciò che l’individuo può ragionevolmente pretendere dalla società. Pertanto, se il minimo vitale deve in ogni caso essere garantito, la pretesa del singolo che vada al di là di questo incontrerà il limite delle prestazioni che è possibile erogargli in relazione alla situazione di fatto ed alle risorse economiche 73. Oltre alla giurisprudenza in merito alla salvaguardia del minimo vitale, occorre evidenziare che il Tribunale costituzionale federale ha effettuato importanti statuizioni in merito alle politiche europee di assistenza finanziaria agli Stati membri ed all’importanza dell’informazione e partecipazione del Bundestag nell’assunzione di impegni a livello sovranazionale. Vale la pena soffermarsi su tali pronunce, sebbene le stesse non concernano segnatamente i diritti sociali in quanto è importante segnalare come in Germania, a differenza di quanto accaduto negli Stati che si sono trovati a richiedere l’assistenza finanziaria, si sia posto il problema della partecipazione del Parlamento federale ai procedimenti decisionali mediante i quali il Governo tedesco ha manifestato il proprio assenso alla sottoscrizione di trattati internazionali che consentono l’erogazione di assistenza finanziaria, nonché ha assunto il conseguente impegno economico di partecipare all’esborso di siffatti aiuti. Le questioni affrontate dal Tribunale costituzionale si mostrano suscettibili di incidere non solo a livello interno, bensì anche nello scenario internazionale e, in particolar modo, in relazione a quei Paesi richiedenti l’assistenza finanziaria 74. 71 Segnatamente, la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 9 febbraio 2010 riscontra la lesione del diritto al minimo vitale nella mancata copertura delle spese scolastiche, situazione che cagionerebbe «un’esclusione da opportunità di vita». 72 Sul punto, v. G. DELLEDONNE, «Minimo vitale» e Stato sociale in una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca, cit., 601. 73 In questo senso, v. A. SANDRI, Il Vorbehalt Möglichen nella giurisprudenza delle corti tedesche, in www.gruppodipisa.it. 74 In argomento, appaiono significative le osservazioni di R. CAPONI, La Corte costituzionale tedesca e la crisi dell’Eurozona – Salvaguardare l’euro con ogni mezzo? Il primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca, in Giorn. Dir. amm., 2014, 5, 469, secondo cui le questioni portate all’attenzione della 39

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