Oggetto di dubbio del giudice rimettente, il quale formula al riguardo un ragionamento pressoché accolto in toto dalla Corte è quindi tale disposizione normativa, rea di aver dato immotivata e non proporzionata prevalenza a generiche e non meglio precisate esigenze di bilancio, comunque non giustificabili nemmeno al cospetto di un contesto economico di forte recessione economica (così implicitamente sembra potersi desumere dalle parole della Corte), rispetto ad un diritto di rango costituzionale, garantito inequivocabilmente dall’art. 38 comma 3 della Carta, secondo cui: “Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”. La Corte, in particolare, ritiene che il condizionamento dell’erogazione del contributo regionale afferente il servizio di trasporto degli studenti disabili a poste di bilancio incerte 9 Tra tutte, la pronuncia di maggiore significatività è sicuramente la sentenza Corte Cost. n. 70/2015 con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo l'art. 24 comma 25 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 nella parte in cui prevedeva che: “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34 comma 1 l. 23 dicembre 1998 n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento”. Significativo l’impatto di tale decisione sulle finanze pubbliche tanto che l’esecutivo, alla luce di tale pronuncia, ha deciso di dare luogo al dispositivo con il D.L. n. 65/2015 (“Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”). Tale decreto dispone quindi il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS con modalità differenziate negli anni. Più nel dettaglio, per il solo biennio 2012 ‐13 la rivalutazione viene riconosciuta, sempre in funzione del cumulo dei trattamenti, mediante un meccanismo per classi che prevede l’indicizzazione: a) al 40 per cento dell’inflazione di riferimento per i trattamenti complessivi tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS; b) al 20 per cento per quelli tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) al 10 per cento per quelli tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS. Per il biennio 2014 ‐15 è riconosciuto invece, a titolo di rimborso parziale, solo un quinto della rivalutazione riconosciuta dallo stesso per il 2013 mentre per il 2016 la misura del rimborso sale al 50 per cento. Per ulteriori dettagli al riguardo vedasi: “La rivalutazione delle pensioni dopo il decreto-legge 65/2015: effetti redistributivi e di finanza pubblica” a cura dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio in www.upbilancio.it, Giugno 2015. Da tale decreto è scaturito un ampio dibattito posto che, secondo molte associazioni di pensionati, il Governo avrebbe deliberatamente eluso la decisione della Corte costituzionale - la quale avrebbe imposto allo Stato la restituzione a tutti gli aventi diritto delle somme corrispondenti alla rivalutazione delle pensioni in forza dell'art. 34, co. 1, l. n. 448/1998 - senza quindi che questo potesse servirsi di altre "calibrature" percentuali che non fossero quelle previste dal vigente sistema previdenziale, una volta “depurato” dalla disposizione illegittima. In tal senso vedasi, emblematicamente: M.Esposito, “Il decreto-legge in-attuativo della sent. n. 70/2015 della Corte costituzionale” in www.rivistaaic.it, Maggio 2015. Alla luce di tali ragioni, sono quindi state sollevate diverse questioni di legittimità costituzionale in riferimento a detto decreto. Tra le varie si segnalano Trib. Palermo, Ordinanza n. 36/2016 e Trib. Milano, Ordinanza n. 124/2016 in www.gazzettaufficiale.it Tornando all’esame della pronuncia n. 70/2015, secondo parte della dottrina la Consulta, con tale sentenza, avrebbe abbandonato quelle ragioni di opportunità politica che l'avevano indotta ad anteporre la ragioni economiche dell'erario ad ogni altra valutazione, anche comprimendo quei diritti previdenziali che pure riconosce come valori primari. In tal senso, M.D’Onghia, “Sostenibilità economica versus sostenibilità sociale nella legislazione previdenziale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, passa dalle parole (i moniti)... ai fatti (dichiarazione di illegittimità)”, in RDSS, n. 2, 2015, pp. 319 ss. e G.Leone, “Progressività e ragionevolezza nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale: alcune riflessioni sulla sentenza n. 70/2015”, in Riv.it. dir.lav., 2015, p. 845 ss. 10 Per approfondimenti sul tema si suggerisce: B.Brancati, “I “deficit strutturali” del giudice costituzionale nelle decisioni sulla crisi. Considerazioni svolte su alcuni casi in materia pensionistica tratti dalla giurisprudenza italiana e portoghese.” In www.federalismi.it, 30 Dicembre 2016; M.Benvenuti, “Corte costituzionale”, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, a cura di F.Angelini e M.Benevenuti, Napoli, 2012, 394 e I.Ciolli, “I diritti sociali all’epoca della crisi economica” in www.costituzionalismo.it, 3/2012 11 È bene precisare che si tratta di una disposizione solo in apparenza estranea alle questioni attinenti all’equilibrio di bilancio in quanto, paradossalmente, il legislatore dopo aver proclamato il diritto all’integrazione scolastica dei disabili (in particolare il riferimento è alla L.104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) ha comunque adottato disposizioni normative, di natura organizzativa e finanziaria, che, al fine di ridurre la spesa pubblica, lo restringono o che, comunque, ne rendono difficile - se non impossibile - l’effettiva attuazione in via amministrativa, già prima dello scoppio della crisi finanziaria. In particolare, il numero degli insegnanti di sostegno è stato via via ridotto rispetto all’effettivo fabbisogno (L. n. 53/2003, L. n. 296/2006, L. n. 244 del 2007, all’art. 2, c. 413 e 414). Non stupisce pertanto che, ad oggi, tornino a far discutere le scelte normative,

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