che l’ordinamento giuridico deve sempre e comunque garantire, anche innanzi alle
esigenze di razionalizzazione finanziaria. 20
In una visione di sintesi si può altresì affermare che la Corte ha sì maturato una nuova
sensibilità per le esigenze di sostenibilità delle finanze pubbliche 21; tuttavia, ha, al pari,
avuto modo di ribadire come una deminutio dei diritti sociali non possa trovare sufficiente
giustificazione nel generico riferimento al contesto macroeconomico di recessione o, con
riguardo agli enti territoriali, nella mera indicazione di “semplici” difficoltà economiche. 22
Invero, anche quando ammette il bilanciamento di un diritto costituzionalmente garantito
con le risorse organizzative e finanziarie di cui l'apparato dispone, a vantaggio di queste
ultime - specialmente nell’ambito della finanza locale - la giurisprudenza precisa
comunque che si deve trattare di limiti oggettivi o di inderogabili esigenze di contenimento
della spesa pubblica23 (è questo il caso, ad esempio, di enti in dissesto o sottoposti a piani
di rientro)24.
A tale riguardo, il Giudice delle Leggi ha inoltre precisato che i sacrifici imposti ai
consociati per esigenze di finanza pubblica devono essere eccezionali, transeunti, non
arbitrari e consentanei allo scopo prefisso, oltre che rispettosi del principio di uguaglianza
sostanziale per quanto concerne la loro distribuzione tra i soggetti “gravati”. 25
Diversamente, i descritti incerti trasferimenti - come previsti dalla normativa oggetto del
presente giudizio di legittimità - non sembrano affatto riconducibili a tali principi di diritto.
Tali considerazioni conducono quindi, univocamente, al rigetto della difesa regionale
secondo cui, nel caso di specie, l’effettività del diritto allo studio del disabile avrebbe
dovuto essere bilanciata con altri diritti costituzionalmente rilevanti ed, in particolare, con il
principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica ex art. 81 Cost.
20 In questo senso vedasi, ex multis, G.Fontana, “I giudici europei di fronte alla crisi economica”, in Working papers
CSDLE Massimo D’Antona, 114-2014
21Come emerge, ad esempio, da G.Silvestri, “Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2013”, in
www.cortecostituzionale.it. Vedi anche quanto già affermato a tal proposito nella nota n. 8 del presente contributo.
22 Interessante, a tale riguardo, sempre in tema di diritto alla salute, la sentenza C.Cost., n. 267/1998, secondo cui « Il
diritto alla salute è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il
legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi
costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse
organizzative e finanziarie di cui l'apparato dispone» Più recentemente, in un caso assimilabile a quello oggetto di
commento, riguardante il diniego, da parte della Città metropolitana di Milano, del contributo per l'intervento tiflologico
e tifloinformatico a favore degli studenti con disabilità sensoriale - alla luce dei tempi di crisi finanziaria acuta – il TAR
Milano (sentenza n. 560/2016) ha avuto modo di affermare che: «le semplici difficoltà economiche non possono
condurre l’ente ad eliminare le prestazioni di assistenza e di diritto allo studio che soddisfano diritti costituzionalmente
garantiti. Il rilievo costituzionale di questi diritti, infatti, costituisce limite al potere discrezionale di allocazione delle
risorse finanziarie che spetta agli organi dell’ente»
23 Vedasi, a tal riguardo, in materia assistenziale, Corte Cost. n. 417/1996 e n. 263/2002. Secondo quest’ultima, la
censurata normativa art. 51 comma 3 l. 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001) - dichiarata privi di vizi di
legittimità costituzionale dalla Corte «realizza in modo non arbitrario né irragionevole la finalità di cristallizzazione
del trattamento economico dei dipendenti pubblici, giustificata da inderogabili esigenze di contenimento della spesa
pubblica».
24 Per approfondimenti sul tema dei vincoli alla finanza locale vedasi, ex multis, G.Rivosecchi, “Finanza delle
autonomie speciali e vincoli di sistema”, in www.rivistaaic, n. 1, 2016
25 La compressione dei diritti sociali non contrasta con il criterio di ragionevolezza nel caso in cui essa sia
«eccezionale, transeunte, non arbitraria, consentanea allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitata» In tal
senso depongono le sentenze C.Cost., n. 245/1997; 299/1999 e, più recentemente, n.223/2012; 310/2012; 304/2013,
70/2015.