Il rimettente, dopo aver premesso che l’ordinamento internazionale apparirebbe «univocamente
orientato ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non meramente teorica», richiama diversi atti
internazionali sia a livello universale che regionale a tutela dei disabili; atti che, a suo avviso, sarebbero
stati violati dalle norme impugnate. In particolare, menziona la Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948; il
Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
adottato a Parigi il 20 marzo 1952; la Carta sociale europea (riveduta), adottata a Strasburgo il 3 maggio
1996 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.
A completamento del quadro normativo internazionale ora indicato, il giudice a quo richiama,
inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata dal Parlamento europeo, dal
Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché il Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004.
1.1.4 – Infine, il rimettente ritiene che le disposizioni censurate siano lesive degli artt. 34, primo
comma e 38, terzo e quarto comma, Cost., in riferimento agli artt. 30, primo e secondo comma e 31,
primo comma, Cost., i quali sanciscono i principi «che la scuola è aperta a tutti e che l’istruzione
inferiore è obbligatoria, che anche i disabili hanno diritto all’educazione e che a questo compito
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato», anche in «funzione suppletiva rispetto
alla famiglia».
Le norme censurate, a parere del rimettente, non garantirebbero tali diritti in quanto non
assicurerebbero al disabile grave, come nel caso di specie, neppure l’istruzione obbligatoria cui ha diritto
ex art. 34 Cost. e, conseguentemente, neppure quella di grado superiore, cui pure ha diritto ex art. 38,
terzo comma, Cost., finalizzata al suo inserimento nel mondo del lavoro.
Con la disciplina impugnata risulterebbe essere venuta meno, altresì, la funzione affidata allo Stato
per rendere effettivo il diritto all’istruzione ex art. 38, quarto comma, Cost., con conseguente ulteriore
lesione del corrispondente compito affidato alla famiglia e, in via surrogatoria allo Stato, previsto
dall’art. 30, primo e secondo comma, Cost.
Nella stessa «ottica si muove anche l’art. 31, primo comma, Cost. il quale fa carico allo Stato di
agevolare l’adempimento dei compiti della famiglia (tra cui è ricompressa l’istruzione) ed appare perciò
strutturalmente interconnesso con la concreta attuazione degli obblighi famigliari».
1.2. – In punto di rilevanza, il rimettente osserva che dagli atti di causa risulta provato lo stato di
disabilità grave di cui è affetta la ricorrente (riconoscimento dall’apposita commissione medica,
attribuzione per l’anno scolastico 2008/2009 delle 25 ore di sostegno settimanale) e che, stante il tenore
letterale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, solo l’eventuale accoglimento della
questione di legittimità sollevata potrebbe comportare il rigetto dell’appello cautelare e,
conseguentemente, il ripristino delle 25 ore di sostegno settimanali; misura quest’ultima, precisa ancora
il rimettente, che «le commissioni mediche e sociopedagogiche hanno ritenuto essere il minimo
necessario per rendere effettivo» il diritto della ricorrente all’integrazione scolastica ed alla sua
istruzione.
2. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o infondata la
questione sollevata dal Consiglio della giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
La difesa dello Stato, riportato il testo delle disposizioni censurate, osserva che il nostro Paese ha
sempre posto come priorità l’inserimento degli alunni disabili nel mondo scolastico e, successivamente,
nella vita lavorativa.
2.1. – Ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’Avvocatura ritiene la questione inammissibile
per non aver il rimettente motivato in ordine alla rilevanza della stessa.