disabilità all’istruzione». Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche
attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze
individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione).
Quanto all’ordinamento interno, in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione
dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
legge che, come già osservato da questa Corte, è volta a «perseguire un evidente interesse nazionale,
stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme
di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps» (sentenza n. 406
del 1992).
In particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo
all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università (comma 2). Questa
Corte ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile «al processo educativo con
insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può
contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato» (sentenza n. 215 del 1987).
Pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione
di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire
ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione» (sentenza n. 215 del 1987).
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato,
chiamato per l’appunto ad adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di
integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000).
Sempre nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili, in particolare per quelli che si
trovano in una condizione di gravità, il legislatore, con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), all’art. 40, comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con
contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal
successivo comma 3. Il criterio numerico indicato dalla disposizione da ultimo richiamata è stato poi
sostituito con il principio delle «effettive esigenze rilevate», introdotto dall’art. 1, comma 605, lett. b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2007).
Le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del
numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della citata possibilità di assumerli in
deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e
ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili fin qui
richiamata.
E’ vero che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore nella individuazione delle
misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità (da ultimo, ex plurimis,
sentenze n. 431 e 251 del 2008, ordinanza n. 269 del 2009). Si deve tuttavia riaffermare che, sempre
secondo la giurisprudenza di questa Corte, detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un
limite nel «[…] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 251 del
2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000).
Risulta, pertanto, evidente che le norme impugnate hanno inciso proprio sull’indicato «nucleo
indefettibile di garanzie» che questa Corte ha già individuato quale limite invalicabile all’intervento
normativo discrezionale del legislatore.
La scelta operata da quest’ultimo, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di
assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro
ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il
diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.