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Con il fondato timore che sull’altare della stabilità finanziaria e dei conseguenti e stringenti
vincoli economico-finanziari si rischi di destabilizzare i sistemi di welfare europei, mettendo in crisi
i valori identificativi del modello sociale europeo45.
La novella costituzionale ha modificato anche il titolo V della parte seconda della Costituzione,
da un lato, trasferendo nella legislazione esclusiva dello Stato la materia «armonizzazione dei
bilanci pubblici»46, dall’altro, adeguando anche l’art. 119 Cost. al principio dell’equilibrio di
bilancio47. L’estensione dei vincoli finanziari a Regioni ed Enti locali consente a questi di ricorrere
all’indebitamento48, ma «con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione
che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio»49.
È significativo, però, rilevare come la stessa legge cost. n. 1 del 2012 preveda che anche i bilanci
delle amministrazioni locali possano andare in disavanzo, laddove ammette l’intervento «speciale»
dello Stato, che, «nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali
(…), anche in deroga all’art. 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da
parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali»50.
Quindi, se da un lato anche le Regioni e gli enti territoriali devono concorrere al rispetto
dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’Unione europea,
dall’altro, però, è consentito allo Stato concorrere a garantire, in attuazione dell’art. 5, comma 1,
lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012, i livelli essenziali delle prestazioni e dei diritti fondamentali
inerenti ai diritti civili e sociali51.
A fugare ogni dubbio in ordine all’ipotesi che il pareggio di bilancio possa essere perseguito a
scapito delle garanzie dei diritti fondamentali, vi è la previsione di quei meccanismi, qual è, ad
esempio, il «Fondo straordinario per il concorso dello Stato», mediante i quali «lo Stato, tanto nelle
fasi avverse del ciclo, quanto in occasione di eventi eccezionali, deve concorrere ad assicurare il
finanziamento da parte delle autonomie territoriali dei livelli essenziali delle prestazioni e delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali 52.
In altri termini, anche in presenza di stringenti vincoli finanziari conseguenti all’introduzione del
principio dell’equilibrio di bilancio e dei limiti per procedere all’indebitamento, le pubbliche
F. LOSURDO, La (ir)resistibile ascesa del principio del pareggio di bilancio, all’indirizzo telematico
http://www.academia.edu, nonché A. CANTARO, Crisi costituzionale europea e diritto della crisi, cit.
46
Art. 3 legge cost. n. 1/2012.
47
Art. 4 , comma 1, lett. a), legge cost. n. 1/2012, che aggiunge all’art. 119 Cost., comma 1, le seguenti parole: «nel
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea».
48
Già con la riforma del titolo V del 2001 si era stabilita la c.d. golden rule , cioè che il ricorso all’indebitamento da
parte di Regioni ed enti locali era consentito solo per il finanziamento delle spese di investimento e non per coprire i
costi delle spese correnti.
49
Formula aggiunta al vigente art. 119, comma 6, Cost., dall’art. 4, comma 1, lett. b), della legge cost. n. 1/2012.
50
Art. 5, comma 1, lett. g), legge cost. n. 1/2012.
51
R. BIFULCO, Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale
sull’equilibrio di bilancio, in Rivista AIC, n. 2/2012, 7, pur evidenziando come le due ipotesi di deroga dell’art. 81,
comma 2, Cost., siano riferite solo allo Stato, non esclude che il legislatore di attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. g),
della legge cost. n. 1/2012 possa prevedere il ricorso all’indebitamento per gli enti locali al fine di garantire il
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
52
A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., 9, nota 50, richiama l’art. 11 della legge n.
243/2012, che crea l’apposito «Fondo straordinario per il concorso dello Stato», istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze ed alimentato sia da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all’indebitamento
consentito per la correzione degli effetti del ciclo, sia da quote derivanti dalle deliberazioni parlamentari per
fronteggiare eventi eccezionali. Il riparto di tali risorse è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sulla base di un parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo
conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall’andamento del ciclo economico o dagli eventi
eccezionali.
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