CONSULTA ONLINE di modulazione degli effetti temporali delle proprie decisioni61, formule tutte che rendono palese lo sforzo dei giudici costituzionali di bilanciare la tutela dei diritti onerosi con le esigenze finanziare per non gravare ulteriormente con le loro decisioni i conti dello Stato. In disparte i casi in cui il vincolo del pareggio di bilancio ex art. 81 Cost. viene relativizzato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che lo riconduce all’obbligo di copertura degli interventi finanziari in materia di diritti sociali62, la Corte è solita riconoscere ampia discrezionalità al legislatore63 nell’attuazione del necessario criterio di gradualità nella tutela dei diritti sociali, limitando il suo sindacato ai soli casi di manifesta irragionevolezza nel rispetto del nucleo irriducibile di tali diritti64, cioè il c.d. livello minimo essenziale65. Quindi, nella zona di frizione del principio dell’equilibrio finanziario con la concretizzazione dei diritti sociali, è riconosciuta da parte della giurisprudenza costituzionale la discrezionalità politica del legislatore, residuando alla Corte la sola sindacabilità della manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, «in realtà integrata prevalentemente dal rispetto del nucleo irriducibile dei diritti in questione, del loro contenuto minimo essenziale»66-67, non modificabile in sede legislativa. Ciò vale a dire che nel bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze finanziarie non prevalgono i diritti, se non, rispetto ai vincoli di bilancio, il loro nucleo essenziale, che non può essere vanificato dal legislatore, senza violare la dignità della persona umana68. 61 Corte cost. nn. 10 e 178 del 2015, su cui E. FURNO, La modulazione nel tempo delle decisioni della Corte costituzionale dopo la mancata riforma c.d. Renzi-Boschi: quali scenari?, in Rass. parl., n. 4/2016, 741 ss. ed ivi numerosi riferimenti, a cui sia consentito rinviare. 62 In relazione al previgente testo dell’art. 81, v. Corte cost. sent. 6 giugno 2012, n. 142, richiamata anche da Corte cost. sent. 31 ottobre 2012, n. 241, secondo cui l’impegno dello Stato italiano in sede europea a conseguire il pareggio di bilancio «ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridicamente vincolanti». 63 Sulla discrezionalità del legislatore nella allocazione delle risorse, F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della parte prima (quella “intoccabile”!) della Costituzione, in Rivista AIC, n. 3/2013, e C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 9, che richiama la decisione della Consulta n. 180/1992 « rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle disponibilità finanziarie dall’altro lato(…). Discrezionalità che questa Corte, che è priva dei necessari poteri istruttori, non può sindacare se non quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate». 64 V. Corte cost. sent. 19 luglio 2013, n. 222, che, nel richiamare un «nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona», dichiara illegittima una disposizione di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, che escludeva dai contributi economici straordinari gli stranieri non risiedenti da almeno cinque anni, ritenendo che «le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari—necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili- debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza» (sentt. nn. 4/2013; 40/2011; 432/2005). 65 Corte cost. sent. 26 febbraio 1998, n. 27, commentata da O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento, in Giur. cost., 1998, 1170 ss. 66 Così A. LONGO, Alcune riflessioni sui rapporti tra l’interpretazione conforme a diritto comunitario e l’utilizzo del canone di equilibrio finanziario da parte della Corte costituzionale, in questa Rivista, Studi, 2011 (12.12.2011), specie 20; D. MONE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vulnus alla teoria dei controlimiti, in Rivista AIC, n. 3/2014. 67 V. anche le sentt. nn. 88, 184, 243 del 1993 e 309 del 1999. 68 Corte cost. 15 luglio 1994, n. 304: «questa Corte ha ripetutamente affermato che nel bilanciamento dei valori costituzionali che il legislatore deve compiere al fine di dare attuazione al “diritto ai trattamenti sanitari” (art. 32 della Costituzione) entra anche la considerazione delle esigenze relative all’equilibrio della finanza pubblica. Non v’è dubbio che, se queste ultime esigenze, nel bilanciamento dei valori costituzionali operato dal legislatore, avessero un peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all’inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa» (punto 5 del Cons. dir.). Sul concetto di «minimo esistenziale» A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, Napoli 1999, 162 ss., e C. SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Torino 2000, 129 ss. 115

Select target paragraph3