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di modulazione degli effetti temporali delle proprie decisioni61, formule tutte che rendono palese lo
sforzo dei giudici costituzionali di bilanciare la tutela dei diritti onerosi con le esigenze finanziare
per non gravare ulteriormente con le loro decisioni i conti dello Stato.
In disparte i casi in cui il vincolo del pareggio di bilancio ex art. 81 Cost. viene relativizzato
dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che lo riconduce all’obbligo di copertura degli interventi
finanziari in materia di diritti sociali62, la Corte è solita riconoscere ampia discrezionalità al
legislatore63 nell’attuazione del necessario criterio di gradualità nella tutela dei diritti sociali,
limitando il suo sindacato ai soli casi di manifesta irragionevolezza nel rispetto del nucleo
irriducibile di tali diritti64, cioè il c.d. livello minimo essenziale65.
Quindi, nella zona di frizione del principio dell’equilibrio finanziario con la concretizzazione dei
diritti sociali, è riconosciuta da parte della giurisprudenza costituzionale la discrezionalità politica
del legislatore, residuando alla Corte la sola sindacabilità della manifesta irragionevolezza della
scelta legislativa, «in realtà integrata prevalentemente dal rispetto del nucleo irriducibile dei diritti
in questione, del loro contenuto minimo essenziale»66-67, non modificabile in sede legislativa.
Ciò vale a dire che nel bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze finanziarie non prevalgono i
diritti, se non, rispetto ai vincoli di bilancio, il loro nucleo essenziale, che non può essere vanificato
dal legislatore, senza violare la dignità della persona umana68.
61
Corte cost. nn. 10 e 178 del 2015, su cui E. FURNO, La modulazione nel tempo delle decisioni della Corte
costituzionale dopo la mancata riforma c.d. Renzi-Boschi: quali scenari?, in Rass. parl., n. 4/2016, 741 ss. ed ivi
numerosi riferimenti, a cui sia consentito rinviare.
62
In relazione al previgente testo dell’art. 81, v. Corte cost. sent. 6 giugno 2012, n. 142, richiamata anche da Corte
cost. sent. 31 ottobre 2012, n. 241, secondo cui l’impegno dello Stato italiano in sede europea a conseguire il pareggio
di bilancio «ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridicamente vincolanti».
63
Sulla discrezionalità del legislatore nella allocazione delle risorse, F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e
risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della parte prima (quella “intoccabile”!) della
Costituzione, in Rivista AIC, n. 3/2013, e C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 9, che richiama la
decisione della Consulta n. 180/1992 « rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dell’ammontare
delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita
dei lavoratori che sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle
disponibilità finanziarie dall’altro lato(…). Discrezionalità che questa Corte, che è priva dei necessari poteri istruttori,
non può sindacare se non quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate».
64
V. Corte cost. sent. 19 luglio 2013, n. 222, che, nel richiamare un «nucleo intangibile dei diritti fondamentali
della persona», dichiara illegittima una disposizione di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, che escludeva dai
contributi economici straordinari gli stranieri non risiedenti da almeno cinque anni, ritenendo che «le scelte connesse
alla individuazione dei beneficiari—necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse
disponibili- debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza» (sentt. nn. 4/2013;
40/2011; 432/2005).
65
Corte cost. sent. 26 febbraio 1998, n. 27, commentata da O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti
sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento, in Giur. cost., 1998, 1170 ss.
66
Così A. LONGO, Alcune riflessioni sui rapporti tra l’interpretazione conforme a diritto comunitario e l’utilizzo del
canone di equilibrio finanziario da parte della Corte costituzionale, in questa Rivista, Studi, 2011 (12.12.2011), specie
20; D. MONE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vulnus alla teoria dei controlimiti, in
Rivista AIC, n. 3/2014.
67
V. anche le sentt. nn. 88, 184, 243 del 1993 e 309 del 1999.
68
Corte cost. 15 luglio 1994, n. 304: «questa Corte ha ripetutamente affermato che nel bilanciamento dei valori
costituzionali che il legislatore deve compiere al fine di dare attuazione al “diritto ai trattamenti sanitari” (art. 32
della Costituzione) entra anche la considerazione delle esigenze relative all’equilibrio della finanza pubblica. Non v’è
dubbio che, se queste ultime esigenze, nel bilanciamento dei valori costituzionali operato dal legislatore, avessero un
peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso
all’inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole
della discrezionalità legislativa» (punto 5 del Cons. dir.). Sul concetto di «minimo esistenziale» A. GIORGIS, La
costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, Napoli 1999, 162 ss., e C. SALAZAR, Dal riconoscimento
alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Torino 2000,
129 ss.
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