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Da uno sguardo sommario e necessariamente sintetico della giurisprudenza costituzionale risulta,
allora, come ai giudici costituzionali competa di volta in volta effettuare un sindacato sulla
legittimità delle misure legislative di compressione delle politiche del welfare mediante il controllo
di ragionevolezza e di rispetto del contenuto minimo essenziale dei diritti sociali, che integrano il
nucleo indefettibile dell’attuale forma di Stato democratico69.
Infatti, quando la questione è giunta alla Corte attraverso la via incidentale, come nella sentenza
n. 80 del 201070 in tema di diritto all’istruzione dei disabili, i giudici costituzionali, pur
riconoscendo come il legislatore goda di ampia discrezionalità nella individuazione delle misure
necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, hanno avuto modo di affermare che «detto
potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel “(…) rispetto di un nucleo
indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 251 del 2008 che richiama sentenza n. 226
del 2000) (…) limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore»71.
Nella precedente decisione n. 467 del 200272, la Corte aveva dichiarato il diritto all’educazione
dei disabili sin dagli asili nido, riconoscendo a costoro la relativa indennità di frequenza, ed aveva
negato che l’attribuzione di tale assegno fosse riservata alla discrezionalità legislativa, ritenendo che
anche l’asilo fosse utile alla formazione e socializzazione dei disabili.
Ancor prima la stessa Corte, con la sentenza n. 215 del 198773, aveva chiarito che al disabile
deve essere garantito il diritto all’istruzione «malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto
impedisca il pieno sviluppo della persona»74, ponendo l’accento proprio sugli ostacoli di ordine
economico, ben consapevole della necessità di annullare la disuguaglianza delle posizioni di
partenza.
F. DI DONATO, Crisi economica, sovranità statale e diritti sociali nell’era dell’austerity di bilancio e del
neoliberismo europeo, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2017, specie 25; O. CHESSA, Libertà fondamentali e teoria
costituzionale, Milano 2002, richiamato anche da A. M. CECERE, Garanzia dei diritti fondamentali e unità della
costituzione nel progressivo formarsi del diritto pubblico europeo, in A. Lucarelli, A. Patroni Griffi (a cura di), Dal
Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, Napoli 2009, 305 ss., specie 319
«i diritti fondamentali sono oggi considerati come il contenuto necessario del diritto costituzionale, vale a dire il solo
contenuto che “nella situazione democratico-pluralista possa giustificarne ed affermarne stabilmente la superiore
prescrittività” ». V. anche M. BENVENUTI, voce Diritti sociali, in Dig. disc. pubbl., Aggiornamento, V, Torino 2012,
251, e C. COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova 1996.
70
Corte cost. 26 febbraio 2010, n. 80, che dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 2, comma 413,
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria del 2008), nella parte in cui condiziona l’esercizio del diritto
all’istruzione dei disabili alla compatibilità con il bilancio dello Stato, qualifica tale diritto come diritto soggettivo
fondamentale, la cui fruizione deve essere assicurata attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai
portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione». V. al riguardo M.R. MAGNOTTA, L’attuazione
“condizionata” del diritto all’istruzione del diversamente abile, sotto il profilo dello standard di tutela assicurato dalla
Corte costituzionale e dal giudice amministrativo, in P. Bonetti, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti (
a cura di), Giudice amministrativo e diritti costituzionali, Torino 2012, 534 ss.
71
Punto 4 del Cons. dir. della sent. n. 80 del 2010.
72
Corte cost. 22 novembre 2002, n. 467, che dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre
1990, n. 289, («Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 23 novembre 1988, n.
508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e
istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi»), nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di
frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido.
73
Corte cost. 8 giugno 1987, n. 215, con nota di R. BELLI, Servizi per le libertà: diritto inviolabile o interesse
diffuso?, in Giur. cost., 1987, 1629 ss., che stabilisce che lo Stato non è più solo facoltizzato, ma è obbligato ad
assicurare ai portatori di handicaps la frequenza alle scuole medie superiori. Con tale decisione, definita una «svolta
epocale» da F. FURLAN, La tutela costituzionale del cittadino portatore di handicap, in C. CATTANEO (a cura di), Terzo
settore, nuova statualità e solidarietà sociale, Milano 2001, 251, l’integrazione del disabile viene ad essere oggetto di
un diritto a prestazione e non più di una generica possibilità, come osserva A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., 20. C.
MORO, L’eguaglianza sostanziale e il diritto allo studio: una svolta della giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost.,
1987, 3065 ss., segnala in tale decisione il richiamo all’art. 3, comma 2, Cost. e, quindi, al dovere della Repubblica di
rimuovere gli ostacoli di fatto, oltre al consueto riferimento agli artt. 34 comma 3 e 38 comma 3 Cost.
74
Punto 6 del Cons. dir. della sent. n. 215 del 1987.
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