CONSULTA ONLINE 4. La Corte costituzionale tra vincoli di bilancio e diritti sociali: la sentenza n. 275 del 16 dicembre 2016. Con la recente sentenza n. 275 del 16 dicembre 201686 la Corte costituzionale è tornata a pronunziarsi sul delicato nodo dei rapporti tra il principio dell’equilibrio finanziario, consacrato dal novellato art. 81 Cost. e destinato ad imporsi anche sull’autonomia finanziaria degli enti locali, e gli incomprimibili diritti alle prestazioni sociali, tra cui rientra anche il diritto allo studio ed al servizio di trasporto scolastico dei disabili87. Accogliendo la quaestio legitimitatis sollevata in via incidentale dal T.A.R. per l’Abruzzo88, investito della domanda con cui la Provincia di Pescara aveva chiesto alla Regione Abruzzo il pagamento del contributo, previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78, 89 in misura pari al 50% delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti disabili (annualità 2006-2012), la Corte costituzionale ha ribadito la natura fondamentale del diritto allo studio dei disabili e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.6, comma 2-bis, della stessa legge regionale n. 78 del 1978, aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 1590, nella parte in cui prevedeva tale contributo solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa», facendolo così dipendere da situazioni future ed incerte della gestione contabile regionale. Nella specie, il giudice a quo lamentava che il mancato finanziamento del 50% da parte della Regione delle spese rendicontate dalla Provincia «avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l’erogazione dell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto»91. La Regione Abruzzo, dal canto suo, pur non contestando l’ammontare delle spese sostenute dall’amministrazione provinciale, replicava che, in virtù della norma della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% di tali spese avrebbe trovato un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio. Con tale decisione, il Giudice delle leggi, ritenuti assorbiti i profili di incostituzionalità sollevati in relazione all’art.10 Cost. ed all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità92, rinviene nella norma censurata la violazione del terzo e quarto comma dell’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone affette da disabilità, in quanto costituzionale ed il patto di stabilità interno: un’occasione mancata per tracciare i confini del giudicato costituzionale?, in Giur. cost., n. 3/2013. 86 Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 275: cfr. i commenti di A. APOSTOLI, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo. Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, e di A. LUCARELLI, Il diritto all’istruzione dei disabili: oltre i diritti finanziariamente condizionati. Nota a Corte cost. n. 275 del 2016 (in corso di pubblicazione su Giur. cost., n. 6/2016). 87 V. la legge 5 febbraio 1992, n. 104, («Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), pubblicata sulla G.U., Serie generale n. 39 del 17 febbraio 1992. 88 Ordinanza del T.A.R. per l’Abruzzo, sede di Pescara, n. 123 del 19 marzo 2014, pubblicata nella G.U., n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014. 89 Legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78, recante «Interventi per l’attuazione del diritto allo studio». 90 Legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2004». 91 In particolare, secondo il T.A.R. rimettente, «l’effettività del diritto allo studio degli studenti disabili, previsto dalla Costituzione, viene viceversa rimessa dalla legge regionale n. 78 del 1978 ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall’Ente territoriale» (pag. 7 dell’ordinanza). 92 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18. 119

Select target paragraph3