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Resta sullo sfondo la problematica del bilanciamento interno tra i diritti sociali o, comunque, tra i
diritti sociali e gli altri diritti costituzionalmente garantiti, considerata la limitatezza delle risorse
disponibili, in quanto ogni tutela, come nella specie quella del diritto all’istruzione ed all’assistenza
scolastica del disabile, potrebbe “costare” in termini economici una minor tutela di altri diritti
sociali della persona, o di altri diritti aventi pari dignità costituzionale, soprattutto in presenza di una
certa rigidità delle poste del bilancio119.
5. Osservazioni conclusive.
Se i diritti sociali quali diritti fondamentali debbano necessariamente trovare soddisfazione,
nonostante la contrazione delle risorse economiche pubbliche, almeno per quanto attiene i livelli
essenziali fissati dalla legge, sembra potersi affermare, raccogliendo gli spunti offerti dalla
giurisprudenza costituzionale, che il principio dell’equilibrio finanziario, uscito rafforzato dalla
riforma dell’art. 81 Cost., è comunque soggetto ad un bilanciamento ineguale con i diritti sociali,
con cui è destinato sempre più a collidere nei tempi attuali di erosione e crisi dell’ intero sistema del
welfare State.
Quindi, anche dopo la riforma dell’art. 81 Cost., occorre respingere la tesi, secondo cui la Corte è
«tenuta ad applicare il principio di equilibrio di bilancio come una sorta di super-valore
costituzionale, capace cioè di prevalere in modo assoluto, ovvero senza adeguata e ragionevole
ponderazione, sui diritti costituzionalmente garantiti allorché questi comportino oneri finanziari che
alterano il preesistente quadro di riferimento degli impegni di finanza pubblica collegati ad un
determinato obiettivo di bilancio»120.
Il rapporto tra diritti sociali e risorse finanziarie non può non tenere conto dell’ordine materiale
dei valori costituzionali, del primato della persona umana e della sua dignità consacrato dall’art. 2
Cost., della natura fondamentale dei diritti sociali quali derivati dal principio di uguaglianza
sostanziale e dal principio personalista che si compendia nel progetto del «pieno sviluppo della
persona umana» ex art.3, secondo comma, Cost.121 ed, in generale, della giustizia sociale122, di cui è
permeata l’intera Carta costituzionale.
Grazie all’apporto della giurisprudenza costituzionale ed all’utilizzo del paradigma della dignità
umana e del pieno sviluppo della persona, si assiste al prevalere dei diritti sociali nel loro nucleo
incomprimibile anche a discapito della scarsità delle risorse finanziarie.
tale da poter «servire come indirizzo alla attività di bilanciamento tra i diversi valori costituzionali che il Parlamento è
chiamato a svolgere allorché si appresta ad approvare una legge».
119
M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte
costituzionale, in Rivista AIC, n. 3/2016, specie 13.
120
Così, in relazione alla sent. n. 70 del 2015, G. M. SALERNO, La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a
sorpresa e da rispettare integralmente, in Federalismi.it, 20 maggio 2015, 4.
121
Per C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Napoli 2011, 14 ss., la pienezza dello sviluppo della
persona umana è il parametro espansivo per il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali dei soggetti deboli.
Sul legame tra diritti sociali e l’art. 3, comma 2, Cost., v., ex plurimis, B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali,
Milano 2001, 122 ss.
122
M. RUOTOLO, Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione, Conferenza tenuta il 15 febbraio 2013
all’Università di Padova, all’indirizzo telematico www.unipd.it/scuolacostituzionale , 3, ricorda come la giustizia sociale
sia un principio costituzionale supremo, di cui le forze politiche presenti nell’Assemblea costituente erano ben
consapevoli «affermare l’esistenza di un diritto senza che il suo titolare abbia la possibilità di esercitarlo per motivi di
carattere economico e sociale, equivale ad attribuire valore soltanto formale a quel riconoscimento». Dello stesso
Autore, v. Appunti sulla dignità umana, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli 2011, vol. IV, 3163 ss., ove
evidenzia come portato della giurisprudenza costituzionale l’affermazione della dignità quale fonte di nuovi diritti
emergenti dall’evoluzione sociale.
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