CONSULTA ONLINE Come puntualmente rilevato dalla dottrina, infatti, «non è compatibile con il disegno costituzionale “che alle fasce più deboli siano riconosciuti (…) dei diritti, che sono diritti fondamentali, solo e se quando le risorse disponibili, o la situazione economica lo consente”»123. Il che vuol dire per il legislatore il dover rendere effettivo e concreto l’esercizio dei diritti sociali anche ai soggetti privi delle necessarie risorse economiche, per garantire loro la realizzazione dei diritti fondamentali di prestazione, senza indebiti sacrifici in nome di una malintesa prevalenza di vincoli economico-finanziari. Occorre, allora, escludere il primato dei vincoli finanziari, in modo da riaffermare lo statuto costituzionale dei diritti sociali contro le tendenze alla loro de-costituzionalizzazione124, per rivalutare in concreto il principio di solidarietà collettiva, pilastro fondante della nostra democrazia125, e la conseguente esigenza di tutela dei soggetti deboli. In conclusione, l’affermazione giurisprudenziale che i diritti sociali devono poter trovare tutela nonostante stringenti vincoli economici, sia nazionali, sia comunitari, non sembra di poco conto in un periodo, qual è il nostro, caratterizzato da una sempre maggiore e paralizzante scarsità delle risorse finanziarie. 123 L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015, 139. L’espressione è tratta da A. LUCARELLI, Il diritto all’istruzione:oltre i diritti finanziariamente condizionati. Nota a Corte cost. n. 275 del 2016, cit., 1. 125 Come rilevato puntualmente da A. APOSTOLI, La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia, Milano 2012, passim. 124 124

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