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Come puntualmente rilevato dalla dottrina, infatti, «non è compatibile con il disegno
costituzionale “che alle fasce più deboli siano riconosciuti (…) dei diritti, che sono diritti
fondamentali, solo e se quando le risorse disponibili, o la situazione economica lo consente”»123.
Il che vuol dire per il legislatore il dover rendere effettivo e concreto l’esercizio dei diritti sociali
anche ai soggetti privi delle necessarie risorse economiche, per garantire loro la realizzazione dei
diritti fondamentali di prestazione, senza indebiti sacrifici in nome di una malintesa prevalenza di
vincoli economico-finanziari.
Occorre, allora, escludere il primato dei vincoli finanziari, in modo da riaffermare lo statuto
costituzionale dei diritti sociali contro le tendenze alla loro de-costituzionalizzazione124, per
rivalutare in concreto il principio di solidarietà collettiva, pilastro fondante della nostra
democrazia125, e la conseguente esigenza di tutela dei soggetti deboli.
In conclusione, l’affermazione giurisprudenziale che i diritti sociali devono poter trovare tutela
nonostante stringenti vincoli economici, sia nazionali, sia comunitari, non sembra di poco conto in
un periodo, qual è il nostro, caratterizzato da una sempre maggiore e paralizzante scarsità delle
risorse finanziarie.
123
L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015, 139.
L’espressione è tratta da A. LUCARELLI, Il diritto all’istruzione:oltre i diritti finanziariamente condizionati. Nota
a Corte cost. n. 275 del 2016, cit., 1.
125
Come rilevato puntualmente da A. APOSTOLI, La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore
fondamentale per la democrazia, Milano 2012, passim.
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